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Sentenza

Sentenza n. 9446/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del diniego dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202515125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, a seguito dell'avvenuto rilascio del visto, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico del MAECI, ritenuto virtualmente soccombente, per l'importo di € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi il 10 novembre 2025. Dal testo non risultano specifici vizi di legittimità dedotti, né le ragioni poste a fondamento del diniego. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito resistendo al ricorso. Nelle more del giudizio l'Amministrazione ha rilasciato il visto.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consegue al sopravvenuto rilascio del visto, che ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avverso un diniego amministrativo, l'amministrazione adotta un comportamento o un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal successivo soddisfacimento della pretesa del ricorrente, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che aveva adottato l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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