Cassazione Civile, Ordinanza n. 27783/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività alle dipendenze di una società cooperativa quale socio lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive asseritamente dovute per lavoro straordinario, ferie non godute, retribuzioni di alcuni mesi del 2011, tredicesima e quattordicesima, oltre al TFR. La Corte d'appello aveva ridotto le somme riconosciute in primo grado ritenendo prescritti i crediti anteriori al 9.10.2006, sul presupposto che il rapporto fosse assistito da stabilità, e aveva inoltre escluso una parte delle spettanze per indennità di trasferta, ritenendola non domandata e comunque già corrisposta in busta paga. Il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 100 e 360 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale applicato la prescrizione quinquennale in costanza di rapporto, assumendo la stabilità del rapporto del socio lavoratore di cooperativa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per travisamento della CTU, che avrebbe invece computato somme non dovute a titolo di trasferta; 3) violazione di legge per avere la Corte ritenuto non dovuta l'indennità di trasferta. La cooperativa ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione parziale delle spese di appello, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il principio secondo cui, nel licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, l'onere di opporre la delibera di esclusione non esclude la stabilità del rapporto di lavoro e quindi non impedisce il decorso della prescrizione in costanza di rapporto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché dai conteggi allegati risultava effettivamente il computo di poste a titolo di trasferta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso le differenze per indennità di trasferta non perché contrattualmente non dovute, ma perché non oggetto di domanda e comunque già pagate. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale, poiché la compensazione di un terzo delle spese di appello era stata disposta sulla base della reciproca soccombenza e quindi non era censurabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per un terzo e il ricorrente principale e l'incidentale sono stati onerati dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso principale, senza una specifica elaborazione autonoma da parte della Corte.
art. 360 c.p.c.
Richiamato ai fini dell'inquadramento dei motivi di ricorso, senza autonoma interpretazione nel merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla dedotta violazione dell'onere della prova.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione parziale delle spese.
art. 380 bis c.p.c.
Indicato come base della comunicazione della proposta del relatore e della fissazione dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, la garanzia di stabilità del rapporto può comportare l'operatività della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto, anche se il lavoratore deve opporsi alla delibera di esclusione per la tutela restitutoria.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per colpire una diversa ragione della decisione.
- La censura di travisamento della consulenza tecnica è infondata se dagli stessi conteggi prodotti dal ricorrente risulta il dato valorizzato dal giudice di merito.
- La statuizione sulle spese fondata sulla reciproca soccombenza e sulla compensazione parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è, di regola, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
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