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Sentenza

Sentenza n. 2000/2026 - Venezia, Sezione 3

per la declaratoria di nullità o per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Venezia prot. -OMISSIS-del 20 febbraio 2025, notificato il 21 febbraio 2025, con cui è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la revoca immediata delle misure di accoglienza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, inclusa la comunicazione del 17 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio del 20 febbraio 2025, notificato il 21 febbraio 2025, di revoca immediata delle misure di accoglienza, inclusa la comunicazione del 17 febbraio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 15 marzo 2024, aveva impugnato chiedendone la nullità o l’annullamento la revoca immediata delle misure di accoglienza. Il TAR aveva sospeso l’efficacia dell’atto con ordinanza n. 203/2025, disponendo la riammissione nella struttura. In seguito l’Amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento di revoca, non impugnato dal ricorrente; con memoria depositata il 18 marzo 2026, questi ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso. Il testo non riferisce specifiche censure di legittimità dedotte contro l’atto originario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, in applicazione del principio dispositivo che informa anche il processo amministrativo. Nulla ha disposto sulle spese di giudizio, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ha liquidato al difensore, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, € 2.284,50 per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. La liquidazione è qualificata come decreto collegiale ed è separatamente opponibile.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Poiché il ricorrente ha dichiarato che non ha più interesse alla definizione del giudizio, in ossequio al principio dispositivo – che informa anche il processo amministrativo (così Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113) – il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002

    La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, inserita nella sentenza, assume sostanza di decreto collegiale di liquidazione ed è separatamente opponibile.

  • art. 67, comma 5, c.p.a.

    deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002

    La norma concorre a fondare la qualificazione della liquidazione inserita in sentenza come decreto collegiale, separatamente opponibile.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto della “natura dell’impegno professionale”;

    La liquidazione del compenso del difensore va effettuata dall’autorità giudiziaria entro i valori medi delle tariffe vigenti e considerando la natura dell’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;

    Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, i compensi spettanti ai difensori sono dimezzati.

  • art. 168 d.P.R. n. 115/2002

    deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002

    La norma è richiamata quale fondamento, insieme alle disposizioni del c.p.a., della natura di decreto collegiale della liquidazione del compenso.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002

    Il decreto collegiale di liquidazione del compenso è autonomamente opponibile ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta nella sentenza; essa assume sostanza di decreto collegiale di liquidazione ed è separatamente opponibile.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, i compensi del difensore sono dimezzati; la loro liquidazione deve rispettare i limiti tariffari applicabili e tenere conto della natura dell’impegno professionale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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