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Sentenza

Sentenza n. 4099/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento (i) della nota prot. n. 3434 del 16 gennaio 2025 con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno ha ammesso la mobilità presso il Centro di Aviazione di Ciampino quale sede posta a bando spostandovi – tuttavia – il solo Sig. Eduardo Castagna, peraltro in posizione poziore rispetto all’odierno Ricorrente nella graduatoria finale degli aventi titolo al trasferimento dalla medesima approvata con le note del 30 gennaio 2024, prot. n. 64171 – e del 21 ottobre 2024, prot. n. 69557; (ii) ove occorra del parere prot. n. 46485 del 20 novembre 2024, nonché del chiarimento di cui alla nota prot. n. 48705 dell’11 dicembre 2024, della Direzione Centrale per l’Emergenza del Ministero dell’Interno, laddove comunque interpretati – alla luce della precitata nota del 16 gennaio 2025 – in malam partem nel senso ostativo allo spostamento del ricorrente presso il Centro di Aviazione di Ciampino; (iii) di ogni atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell’interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202503568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di mobilità che avevano differito il trasferimento del ricorrente presso il Centro di Aviazione di Ciampino, trasferendo invece altro partecipante

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Amministrazione aveva ammesso la mobilità presso il Centro di Aviazione di Ciampino disponendo, tuttavia, il trasferimento del solo altro partecipante collocato in posizione poziore nella graduatoria, nonché, ove occorresse, il parere e il successivo chiarimento della Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, nella parte in cui fossero interpretati come ostativi al suo trasferimento. Ha dedotto di essersi collocato in posizione utile nella graduatoria della procedura di mobilità avviata con avviso del 9 settembre 2024 e di avere quindi interesse al trasferimento immediato, contestando il differimento disposto dall'Amministrazione. Il Ministero ha sostenuto la correttezza del proprio operato, motivando il differimento con ragioni organizzative connesse al migliore impiego delle risorse umane e alla necessità di assicurare la piena operatività dei reparti di volo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, con provvedimento del 9 ottobre 2025, l'Amministrazione, acquisito il parere favorevole della Direzione centrale competente, ha trasferito il ricorrente, insieme ad altri partecipanti alla procedura di mobilità, presso il Centro di Aviazione di Ciampino con decorrenza immediata. Il trasferimento non ha determinato cessazione della materia del contendere, poiché il giudizio era stato instaurato per contestare il differimento del trasferimento e ottenere la tutela dell'interesse sostanziale al trasferimento immediato. Tuttavia, il trasferimento medio tempore ottenuto ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione di merito, essendo stato conseguito il bene della vita perseguito. Il giudice ha richiamato l'art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui fatti o atti univoci sopravvenuti e il comportamento delle parti possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Il trasferimento ottenuto dal ricorrente nel corso del giudizio, unitamente alla sua dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, costituisce elemento univoco idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito mediante un provvedimento sopravvenuto dell'Amministrazione, viene meno l'interesse attuale alla decisione di merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente manifesta tale sopravvenuta carenza e le circostanze confermano il soddisfacimento dell'interesse sostanziale.
  • Il conseguimento sopravvenuto del bene della vita non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere quando permane, in astratto, la contestazione dell'originario differimento o dell'illegittimità dell'atto impugnato; in assenza di un interesse attuale alla decisione, la corretta qualificazione processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Ai fini della declaratoria di improcedibilità, il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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