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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-208/16

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018. — Graziano Ranocchia contro Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA). — Ricerca e sviluppo tecnologico – Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER 2015 – Programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 – Decisione dell’ERCEA che dichiara non ammissibile al finanziamento la proposta presentata dal ricorrente – Progetto riguardante l’individuazione di algoritmi matematici che favoriscano la lettura e l’analisi di determinati manoscritti antichi – Sviamento di potere – Errore di fatto – Errore di diritto – Manifesto errore di valutazione. — Causa T-208/16

Giurisprudenza europea62016TJ0208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso del dott. Graziano Ranocchia contro il diniego di finanziamento della sua proposta ERC Consolidator Grant relativa ai papiri di Ercolano. La Corte ritiene che il gruppo di esperti SH5 e il comitato di riesame abbiano operato nel rispetto delle regole applicabili, senza errori di fatto, errori manifesti di valutazione o sviamento di potere. Sono inoltre respinte le domande istruttorie, perché i documenti richiesti non sono utili ai fini della decisione.

Impugnazione del diniego di finanziamento ERCEA a una proposta ERC Consolidator Grant: il Tribunale esamina se la valutazione scientifica del gruppo di esperti sia viziata da sviamento di potere, errore di fatto, errore di diritto o manifesto errore di valutazione.

La questione giuridica

Se la decisione dell'ERCEA di respingere la proposta di ricerca e di confermare il rigetto all'esito del riesame fosse illegittima per sviamento di potere, travisamento dei fatti, violazione delle regole ERC sulla valutazione delle proposte o manifesto errore di valutazione, in particolare per il peso attribuito a una valutazione individuale negativa, per le contestazioni sulla competenza tecnica del ricercatore principale e per l'asserita influenza di una procedura per scorretta condotta scientifica.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che la valutazione scientifica delle proposte ERC rientra in un ambito di ampia discrezionalità tecnica e può essere censurata solo in presenza di errori materiali, manifeste illogicità, violazioni procedurali o sviamento di potere provati con indizi oggettivi, pertinenti e concordanti. La divergenza tra le valutazioni individuali e la decisione finale del gruppo di esperti, così come il rilievo attribuito a una singola valutazione negativa, non bastano da soli a dimostrare illegittimità; parimenti, l'asserita influenza di una denuncia per scorretta condotta scientifica o un preteso conflitto di interessi non sono provati sulla base di mere coincidenze o sospetti. Di conseguenza, il rigetto del finanziamento e la decisione sul riesame sono confermati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articoli 173 e 182 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1291/2013
  • Regolamento (UE) n. 1290/2013
  • Regolamento (CE) n. 58/2003
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Diniego di finanziamento di una proposta ERC e controllo giurisdizionale della valutazione scientifica

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dal sig. Graziano Ranocchia contro due decisioni dell'ERCEA: il diniego di finanziamento della proposta di ricerca n. 682937, PHercSchools2, e la successiva decisione di riesame del 26 febbraio 2016. La controversia concerne la valutazione, nell'ambito di Orizzonte 2020, di una proposta ERC Consolidator Grant dedicata a tecniche di analisi di manoscritti antichi, in particolare i papiri di Ercolano.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente presentò nel marzo 2015 una domanda di sovvenzione nell'ambito dell'invito ERC Consolidator Grant 2015. La proposta superò la prima fase di valutazione e il ricorrente fu ammesso al colloquio. Successivamente, l'ERCEA ricevette una denuncia di presunta scorretta condotta scientifica relativa alla proposta; dopo istruttoria interna e osservazioni del ricorrente, venne escluso uno dei valutatori a distanza per un potenziale conflitto di interessi. All'esito della procedura, il gruppo di esperti SH5 respinse la proposta, ritenendo che non soddisfacesse tutti i criteri richiesti.

Il ricorrente presentò quindi una domanda di riesame ai sensi del punto 3.9 delle regole del CER. Il comitato di riesame concluse che la procedura era stata pienamente rispettata, che i valutatori erano indipendenti e specialisti del settore e che non emergevano conflitti di interessi né anomalie procedurali. L'ERCEA confermò dunque il rigetto.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1291/2013, che istituisce Orizzonte 2020;
  • il regolamento (UE) n. 1290/2013, soprattutto gli articoli 11, 15, 16, 17 e 20;
  • il regolamento (CE) n. 58/2003 sulle agenzie esecutive;
  • il programma di lavoro del CER 2015 e le regole del CER, compresi i punti 3.6, 3.8 e 3.9;
  • l'articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento.

L'articolo 15 del regolamento n. 1290/2013 prevede che le proposte siano valutate, per la ricerca di frontiera del CER, esclusivamente sulla base del criterio dell'eccellenza; l'articolo 16 disciplina un riesame limitato agli aspetti procedurali, non al merito scientifico.

Motivi di ricorso dedotti dal ricorrente

Il ricorrente invocava tre motivi principali:

  • sviamento di potere per carattere manifestamente irragionevole della valutazione;
  • sviamento di potere derivante da travisamento dei fatti;
  • sviamento di potere e violazione delle regole del CER nella valutazione delle proposte.

In sostanza, contestava:

  • il peso attribuito da SH5 alla valutazione individuale più negativa, a fronte di cinque valutazioni positive;
  • la pretesa inesattezza delle critiche relative alla sua capacità di gestire gli aspetti tecnologici del progetto;
  • la censura sul ruolo dei ricercatori post-dottorato;
  • l'asserita influenza della denuncia per scorretta condotta scientifica;
  • l'inesistenza di un conflitto di interessi del quinto valutatore.

Ragionamento del Tribunale: ampia discrezionalità tecnica e limiti del sindacato

Il Tribunale ribadisce che la valutazione dell'eccellenza scientifica di una proposta di ricerca costituisce una valutazione complessa, nella quale le istituzioni dispongono di un ampio margine di discrezionalità. Il controllo giurisdizionale si limita quindi alla verifica del rispetto delle regole procedurali e di motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti, dell'assenza di errore manifesto di valutazione e dell'assenza di sviamento di potere.

Il Tribunale osserva che le regole del CER e le informazioni ai candidati prevedono espressamente che la decisione del gruppo di esperti non sia la mera somma aritmetica delle valutazioni individuali, ma derivi anche dalla discussione collegiale, dal confronto con le altre proposte e dalla graduatoria finale. Ne consegue che una divergenza tra le opinioni individuali e la decisione del gruppo, anche marcata, rientra nel normale svolgimento della procedura.

Esclusione dello sviamento di potere e del manifesto errore di valutazione

Secondo il Tribunale, il ricorrente non ha fornito indizi oggettivi, pertinenti e concordanti idonei a dimostrare che la decisione fosse stata adottata per finalità estranee all'eccellenza scientifica. La mera coincidenza tra alcuni rilievi del quinto valutatore e gli addebiti emersi nella denuncia per scorretta condotta scientifica non basta a provare un conflitto di interessi o un'influenza indebita.

Parimenti, la contestazione del giudizio sulla capacità del ricercatore principale di padroneggiare gli aspetti tecnologici del progetto rientra nel merito scientifico della valutazione e non è sindacabile se non in presenza di errore manifesto, non dimostrato nel caso di specie. Il fatto che la proposta fosse stata valutata positivamente in una precedente tornata di finanziamento non imponeva il medesimo esito nel 2015, poiché ciascun invito dà luogo a una valutazione autonoma.

Il Tribunale esclude anche che vi sia stata una violazione delle regole del CER o un travisamento dei fatti. La decisione finale del gruppo SH5 non coincide automaticamente con la valutazione individuale più negativa e non risulta che il gruppo abbia applicato criteri diversi dall'eccellenza scientifica.

Riesame e questione del conflitto di interessi

Quanto alla decisione del 26 febbraio 2016, il Tribunale afferma che il comitato di riesame aveva correttamente verificato il rispetto della procedura e che il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta dell'esistenza di un conflitto di interessi del quinto valutatore. Una semplice asserita somiglianza tra critiche scientifiche e contenuto della denuncia non è sufficiente.

Di conseguenza, la conferma del rigetto da parte dell'ERCEA non è viziata da illegittimità.

Domande di annullamento ulteriori e richieste istruttorie

Poiché vengono respinti i motivi diretti contro il diniego di finanziamento e contro la decisione di riesame, il Tribunale respinge anche le domande volte all'annullamento degli atti presupposti e connessi, dell'elenco dei progetti approvati e all'ordine di inserire la proposta del ricorrente tra i progetti finanziati.

Sono inoltre respinte le richieste di produzione documentale relative alla graduatoria, ai giudizi e punteggi dei progetti approvati, alla denuncia di scorretta condotta scientifica, al nome del quinto valutatore e alla registrazione del colloquio, poiché i documenti richiesti non sono utili ai fini della decisione e non possono dimostrare, da soli, un errore manifesto, uno sviamento di potere o una violazione procedurale.

Dispositivo e principio affermato

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il sig. Ranocchia alle spese. La pronuncia conferma che, nelle procedure ERC, la valutazione scientifica collegiale non è censurabile per il solo fatto di discostarsi dalla maggioranza delle valutazioni individuali, essendo necessario provare con elementi concreti un errore manifesto, una violazione procedurale o uno sviamento di potere.

Come è indicizzato

Materiericerca e innovazionecontributi e sovvenzioni europeecontrollo giurisdizionale degli atti dell'unionesviamento di potereprocedura di valutazione delle proposte

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