Corte di giustizia, Ordinanza C-142/17
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 febbraio 2018. — Manuela Maturi e a. contro Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma contro Manuela Maturi e a. e Catia Passeri contro Fondazione Teatro dell’Opera di Roma. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Normativa nazionale che prevede la possibilità temporanea per i lavoratori dello spettacolo che hanno raggiunto l’età pensionabile di continuare a esercitare fino all’età precedentemente prevista per il diritto alla pensione, fissata a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini. — Cause riunite C-142/17 e C-143/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha risposto al rinvio della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra ballerine del Teatro dell’Opera di Roma e il loro datore di lavoro. Ha ritenuto che la disciplina transitoria italiana sui limiti di età per la prosecuzione del rapporto di lavoro introducesse una discriminazione diretta fondata sul sesso. Di conseguenza, la normativa è incompatibile con la direttiva 2006/54/CE.
Parità di trattamento in materia di licenziamento: è discriminatoria una disciplina transitoria che consente alle ballerine, ma con limiti diversi rispetto ai ballerini, di proseguire l’attività dopo il raggiungimento dell’età pensionabile
La questione giuridica
Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE e l’articolo 21 della Carta ostino a una normativa nazionale che, per un periodo transitorio, consente ai lavoratori dello spettacolo impiegati come ballerini che hanno raggiunto l’età pensionabile di continuare a lavorare fino al precedente diverso limite d’età di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini, nonostante l’età pensionabile comune sia fissata a 45 anni per entrambi i sessi.
Principio di diritto
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE osta a una normativa nazionale che, pur fissando un’età pensionabile comune, prevede un regime transitorio di prosecuzione dell’attività fino ai diversi precedenti limiti d’età di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini, perché tale meccanismo disciplina le condizioni di licenziamento e introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso, non giustificabile con l’esigenza di attenuare l’impatto del nuovo regime.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 1 direttiva 2006/54/CE
- Articolo 2 direttiva 2006/54/CE
- Articolo 3 direttiva 2006/54/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/54/CE
Discriminazione diretta nella disciplina transitoria sull’età pensionabile dei ballerini
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra lavoratrici impiegate come ballerine e la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma. La questione attiene alla compatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che, dopo aver fissato un’età pensionabile comune, consente per un periodo transitorio di continuare a lavorare fino ai precedenti limiti differenziati per sesso.
Fatti e procedimento principale
Le lavoratrici erano state licenziate per avere raggiunto il limite di età per il mantenimento in attività previsto dalla normativa italiana. Esse avevano sostenuto di avere esercitato l’opzione transitoria che consentiva di proseguire l’attività professionale, e avevano chiesto l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione e il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma aveva accolto i ricorsi, ma la Corte d’appello di Roma li aveva respinti, ritenendo che la disciplina nazionale non fosse contraria al diritto dell’Unione perché introduceva solo modalità graduali di passaggio al nuovo limite di età. La Corte suprema di cassazione ha quindi adito la Corte di giustizia.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2006/54/CE, e in particolare l’articolo 1 sullo scopo, l’articolo 2 sulle definizioni di discriminazione diretta e indiretta, l’articolo 3 sulle azioni positive e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), sulle condizioni di licenziamento;
- l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, invocato dal giudice del rinvio;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se una norma italiana applicabile ai ballerini, che prevede:
- un’età pensionabile pari a 45 anni per uomini e donne;
- un periodo transitorio di due anni;
- la possibilità di continuare a lavorare fino ai precedenti limiti di 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini, fosse compatibile con il principio di non discriminazione in base al sesso sancito dalla direttiva 2006/54 e dalla Carta.
Ragionamento della Corte
La Corte precisa anzitutto che la questione dell’accesso alla pensione è distinta da quella delle condizioni di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, il tema ricade nell’ambito dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54, che vieta ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso in materia di occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento.
Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte afferma che anche la cessazione del rapporto di lavoro quando il lavoratore raggiunge il limite di età fissato dalla normativa nazionale rientra nella nozione di "licenziamento" in senso ampio.
Esaminando la disciplina italiana, la Corte rileva che il regime transitorio fa dipendere le modalità di prosecuzione dell’attività dal sesso del lavoratore, poiché le donne possono continuare fino a 47 anni e gli uomini fino a 52. Poiché, ai fini delle condizioni di cessazione del rapporto di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori della stessa età si trovano in una situazione comparabile, la differenza di trattamento è direttamente fondata sul sesso.
La Corte esclude che tale disparità possa essere giustificata dall’obiettivo di evitare ai lavoratori un cambiamento improvviso e restrittivo del precedente regime. Tale finalità non è idonea a far venir meno il carattere di discriminazione diretta, che la direttiva 2006/54 non consente di giustificare come invece accade, in certi casi, per le discriminazioni indirette.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella del decreto-legge n. 64/2010, nella versione applicabile ai fatti di causa, perché introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata dalla direttiva.
Principio affermato
In materia di condizioni di licenziamento, una disciplina transitoria che consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa fino a diversi limiti di età per donne e uomini, anche se introdotta per attenuare gli effetti del nuovo regime, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso e viola la direttiva 2006/54/CE.
Rilievo pratico
Per gli operatori del diritto del lavoro, la pronuncia conferma che, quando la cessazione del rapporto è collegata a soglie anagrafiche differenziate per sesso, il regime transitorio non può conservare differenze di trattamento tra donne e uomini. La giustificazione basata sulla gradualità del passaggio normativo non basta a rendere legittima una discriminazione diretta.
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