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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-304/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2018. — American Express Co. contro The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court). — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2015/751 – Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta – Articolo 1, paragrafo 5 – Assimilazione di uno schema di carte di pagamento a tre parti a uno schema di carte di pagamento a quattro parti – Presupposti – Emissione da parte di uno schema di carte di pagamento a tre parti di strumenti di pagamento basati su carta “con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente” – Articolo 2, punto18 – Nozione di “schema di carte di pagamento a tre parti” – Validità. — Causa C-304/16

Giurisprudenza europea62016CJ0304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento 2015/751 si applica quando uno schema a tre parti opera con un partner di co-branding o con un agente, senza richiedere che quest’ultimo sia formalmente l’emittente. Ha inoltre respinto la censura di invalidità delle disposizioni controverse, ritenendo sufficiente la motivazione del legislatore e non dimostrati né un errore manifesto né una violazione di proporzionalità. La pronuncia è rilevante per gli operatori dei pagamenti e per chi valuta l’assoggettamento agli obblighi del regolamento sulle commissioni interbancarie.

Interpretazione e validità dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/751: assimilazione di uno schema di carte di pagamento a tre parti a uno schema a quattro parti quando opera con co-branding o tramite agente.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/751 vada interpretato nel senso che l’assimilazione di uno schema di carte di pagamento a tre parti a uno schema a quattro parti, quando lo schema emette strumenti di pagamento con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, richieda che tale partner o agente agisca esso stesso come "emittente" ai sensi dell’articolo 2, punto 2; in subordine, se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 5, e dell’articolo 2, punto 18, siano invalide per difetto di motivazione, errore manifesto di valutazione e violazione del principio di proporzionalità.

Principio di diritto

Uno schema di carte di pagamento a tre parti che conclude un accordo di co-branding con un partner multimarchio, oppure un accordo con un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/751, anche se il partner o l’agente non agisce in sé come "emittente" ai sensi dell’articolo 2, punto 2. Tale assimilazione è valida, perché adeguatamente motivata, non viziata da errore manifesto di valutazione e proporzionata rispetto agli obiettivi di riduzione/eliminazione delle commissioni interbancarie implicite e di creazione di condizioni di parità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 1, paragrafo 3, lettera c), regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 1, paragrafo 4, regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 1, paragrafo 5, regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 2, punti 2, 10, 11, 17, 18, 24, 28, 30 e 32, regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 5, regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 7, regolamento (UE) 2015/751
  • Articoli 13 e 14, regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 18, regolamento (UE) 2015/751
  • Direttiva (UE) 2015/2366
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/2366
  • Articolo 4, punti 3, 4 e 38, direttiva (UE) 2015/2366
  • Allegato I della direttiva (UE) 2015/2366
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Direttiva 2009/110/CE

Assimilazione degli schemi di carte di pagamento a tre parti a quelli a quattro parti

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), promosso nell’ambito di una controversia tra American Express Company e l’autorità del Tesoro britannico. Il nodo interpretativo concerne il regolamento (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento basate su carta, in particolare la portata dell’articolo 1, paragrafo 5, e della definizione di schema a tre parti contenuta nell’articolo 2, punto 18.

Fatti e procedimento principale

American Express gestisce lo schema American Express, qualificato come schema di carte di pagamento a tre parti. Poiché lo schema ha concluso accordi di co-branding e di prestazione di servizi nell’Unione, il giudice nazionale ha ritenuto necessario chiarire se tali accordi facciano scattare l’assimilazione a uno schema a quattro parti, con conseguente applicazione delle norme del regolamento sui massimali delle commissioni interbancarie e su altre regole commerciali.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2015/751, soprattutto i considerando 10, 28, 29 e 43;
  • l’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5;
  • l’articolo 2, punti 2, 10, 11, 17, 18, 24, 30 e 32;
  • gli articoli 3, 4, 5 e 7;
  • gli articoli 13, 14 e 18. Richiama inoltre la direttiva (UE) 2015/2366, in particolare l’articolo 4, punto 38, e l’allegato I, per la nozione di "agente" e per il coordinamento del quadro dei servizi di pagamento.

Questione pregiudiziale di interpretazione

Il giudice del rinvio chiedeva se, quando uno schema a tre parti emette strumenti di pagamento con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, sia necessario che tale partner o agente agisca a sua volta come "emittente" ai sensi dell’articolo 2, punto 2. In sostanza, l’American Express sosteneva che l’assimilazione a schema a quattro parti dovesse operare solo se il terzo fosse esso stesso il soggetto che emette la carta.

Ragionamento della Corte sull’interpretazione

La Corte esclude questa lettura restrittiva.

  • Dal tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 5, non risulta che il partner di co-branding o l’agente debba essere lui stesso l’emittente.
  • La definizione di "multimarchio in co-branding" e il riferimento all’"agente" non implicano, di per sé, che il terzo svolga l’emissione.
  • L’interpretazione proposta dall’American Express svuoterebbe in larga parte di contenuto le ipotesi previste dalla norma, in particolare la seconda e la terza.
  • Sul piano teleologico, il regolamento mira a riconoscere ed evitare le commissioni interbancarie implicite e a creare condizioni di concorrenza equivalenti tra schemi, impedendo elusioni del massimale.

La Corte sottolinea inoltre che la nozione di commissione interbancaria è formulata in modo ampio e comprende remunerazioni indirette o tramite terzi; pertanto, anche in assenza di una partecipazione del partner o dell’agente all’emissione in senso tecnico, può sussistere una contropartita economica rientrante nell’ambito del regolamento.

Risposta della Corte sulla prima questione

La Corte conclude che uno schema di carte di pagamento a tre parti che conclude un accordo di co-branding con un partner multimarchio, oppure un accordo con un agente, deve essere considerato schema a quattro parti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, senza che sia necessario che il partner o l’agente agisca come emittente ai sensi dell’articolo 2, punto 2. Ne deriva l’applicabilità degli obblighi previsti dagli articoli da 3 a 5 e 7 del regolamento.

Esame della validità delle disposizioni

Il giudice del rinvio chiedeva in subordine se l’articolo 1, paragrafo 5, e l’articolo 2, punto 18, fossero invalidi per:

  • difetto di motivazione ex articolo 296 TFUE;
  • errore manifesto di valutazione;
  • violazione del principio di proporzionalità.

Difetto di motivazione

La Corte ritiene che il considerando 28 esponga chiaramente la logica dell’assimilazione: riconoscere commissioni implicite, evitare distorsioni concorrenziali e applicare regole uniformi. Non era necessario spiegare nel dettaglio ogni scelta tecnica del legislatore.

Errore manifesto di valutazione

Non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che il legislatore abbia commesso un errore manifesto nel definire il grado di assimilazione tra schemi a tre e a quattro parti ai fini dell’applicazione delle regole sulle commissioni interbancarie e sulla separazione tra schema e trattamento delle operazioni.

Proporzionalità

La misura è considerata idonea e non manifestamente inadeguata rispetto agli obiettivi del regolamento: ridurre i costi per i consumatori, migliorare il funzionamento del mercato interno, evitare l’elusione del massimale e garantire condizioni di parità. La Corte riconosce un ampio margine di discrezionalità al legislatore in un settore con valutazioni economiche complesse.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento 2015/751 va interpretato nel senso che non è necessario che il partner di co-branding o l’agente sia emittente per far scattare l’assimilazione a schema a quattro parti;
  • dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento che infici la validità dell’articolo 1, paragrafo 5, e dell’articolo 2, punto 18.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore dei pagamenti, la decisione amplia l’area di applicazione del regolamento 2015/751: accordi di co-branding e di agenzia possono determinare l’assoggettamento dello schema a tre parti alle regole sui massimali delle commissioni interbancarie e alle regole commerciali del capo III. In ottica professionale, la pronuncia conferma che la qualificazione sostanziale dell’operazione prevale sulla mera struttura contrattuale del rapporto con il terzo.

Come è indicizzato

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