Corte di giustizia, Sentenza C-359/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 febbraio 2018. — Procedimento penale a carico di Altun e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Hof van Cassatie. — Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Normativa da applicare – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Certificato E 101 – Forza probatoria – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento. — Causa C-359/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito i limiti della forza probatoria del certificato E 101 nei casi di distacco di lavoratori. Ha affermato che il principio di leale cooperazione e il meccanismo di dialogo tra istituzioni non impediscono al giudice nazionale di ignorare il certificato quando esso sia stato ottenuto o invocato fraudolentemente e l’istituzione emittente non abbia proceduto a un riesame effettivo. Resta però necessario rispettare le garanzie del contraddittorio e dell’equo processo per i soggetti interessati.
Certificato E 101 e distacco di lavoratori: il giudice nazionale può ignorarlo se, in un contesto fraudolento, l’istituzione emittente non lo ha revocato dopo un riesame richiesto.
La questione giuridica
Se un certificato E 101 rilasciato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72 possa essere annullato o ignorato da un giudice di uno Stato membro diverso da quello di emissione quando i fatti accertati nel procedimento dimostrino che il certificato è stato ottenuto o invocato fraudolentemente, nonostante la mancata conclusione della procedura amministrativa di contestazione tra istituzioni.
Principio di diritto
Il certificato E 101, che vincola in linea di principio le istituzioni dello Stato di occupazione, può essere ignorato dal giudice di tale Stato solo in presenza di una frode accertata sulla base di elementi concordanti, dopo che l’istituzione emittente sia stata investita di una domanda di riesame e revoca e non abbia tenuto conto di tali elementi entro un termine ragionevole; in tal caso, nel rispetto del diritto a un equo processo, il giudice può disapplicare il certificato e pronunciarsi sulla responsabilità secondo il diritto nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 14, punto 1, lettera a), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 80 regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 81, lettera a), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 84 bis, paragrafo 3, regolamento (CEE) n. 1408/71
- Regolamento (CEE) n. 574/72
- Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CEE) n. 574/72
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 3, lettera a), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 5 regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 19, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 259 TFUE
Certificato E 101 e frode nel distacco di lavoratori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Hof van Cassatie (Corte di cassazione belga) nell’ambito di un procedimento penale relativo all’impiego in Belgio di lavoratori bulgari distaccati. La Corte è chiamata a stabilire se il certificato E 101, rilasciato dall’istituzione dello Stato membro di provenienza, possa essere ignorato da un giudice dello Stato membro di occupazione quando risulti che è stato ottenuto o utilizzato fraudolentemente.
Fatti e procedimento principale
L’ispettorato sociale belga aveva accertato che la società belga Absa NV, operante nel settore edilizio, affidava i cantieri in subappalto a imprese bulgare che distaccavano lavoratori in Belgio. Tali lavoratori erano muniti di certificati E 101 o A 1 rilasciati dall’istituzione bulgara competente, e ciò aveva impedito la denuncia all’ente belga di riscossione dei contributi previdenziali.
Un’inchiesta giudiziaria svolta in Bulgaria aveva però evidenziato che le imprese bulgare non esercitavano alcuna attività significativa nel loro Stato di stabilimento. Sulla base di questi elementi, l’ispettorato sociale belga aveva chiesto all’istituzione bulgara un riesame o una revoca dei certificati. Nonostante ciò, le autorità giudiziarie belghe erano pervenute a decisioni opposte: in primo grado gli imputati erano stati assolti, mentre in appello erano stati condannati, ritenendosi non vincolati dai certificati perché ottenuti fraudolentemente.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il sistema del regolamento n. 1408/71, in particolare:
- l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), che pone la regola generale dell’assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui si svolge l’attività lavorativa;
- l’articolo 14, punto 1, lettera a), che prevede l’eccezione per i lavoratori distaccati, i quali restano soggetti alla legislazione dello Stato di origine se ricorrono le condizioni del distacco;
- gli articoli 80, 81 e 84 bis, paragrafo 3, relativi alla commissione amministrativa e alla procedura di dialogo tra istituzioni.
Sono inoltre richiamati il regolamento n. 574/72, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), che disciplina il rilascio del certificato E 101, e, per continuità sistematica, i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, che hanno sostituito la precedente disciplina e codificato la giurisprudenza sulla vincolatività dei certificati e sulla procedura di cooperazione tra istituzioni.
Ragionamento della Corte sulla funzione del certificato E 101
La Corte ribadisce che il titolo II del regolamento n. 1408/71 costituisce un sistema completo e uniforme di norme di conflitto, volto a garantire che il lavoratore sia soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Il certificato E 101 serve a rendere operativa questa logica, creando una presunzione di regolarità dell’assoggettamento del lavoratore alla legislazione dello Stato emittente e vincolando, in linea di principio, le istituzioni dello Stato in cui il lavoratore presta l’attività.
La Corte ricorda tuttavia che tale vincolatività presuppone la leale cooperazione tra istituzioni, e che l’istituzione emittente deve verificare correttamente i fatti rilevanti e, se informata di dubbi seri o di elementi incompatibili con il distacco, riesaminare il certificato e, se del caso, revocarlo. Se il dissenso persiste, il conflitto può essere sottoposto alla commissione amministrativa e, in ultima analisi, a un ricorso per inadempimento ex articolo 259 TFUE.
Principio di divieto di frode e conseguenze
La Corte precisa però che le regole dell’Unione non possono essere invocate fraudolentemente o abusivamente. La frode richiede un insieme di indizi concordanti che rivelino:
- un elemento oggettivo, ossia la mancanza delle condizioni richieste per il rilascio e l’utilizzo del certificato;
- un elemento soggettivo, ossia l’intenzione di eludere o aggirare tali condizioni per ottenere un vantaggio indebito.
La frode può risultare sia da una falsa rappresentazione della situazione reale sia dall’omissione volontaria di informazioni rilevanti. In presenza di elementi concreti che facciano sospettare una frode, l’istituzione dello Stato di occupazione deve attivare il dialogo con l’istituzione emittente; se quest’ultima non riesamina in modo effettivo il certificato entro un termine ragionevole, il giudice nazionale può intervenire.
Soluzione applicata al caso concreto
Nel caso di specie, gli elementi raccolti dall’ispettorato sociale e dall’inchiesta giudiziaria indicavano che le imprese bulgare non svolgevano attività significativa in Bulgaria e che i certificati erano stati ottenuti mediante una rappresentazione non corrispondente alla realtà, al fine di eludere le condizioni del distacco. Poiché l’istituzione bulgara, investita della richiesta di riesame, non aveva tenuto conto di tali elementi, la Corte afferma che il giudice belga può ignorare i certificati E 101 nel procedimento penale.
La Corte aggiunge che tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle garanzie del diritto a un equo processo, consentendo ai soggetti interessati di contestare gli elementi di frode prima che il giudice si pronunci sulla loro responsabilità secondo il diritto nazionale.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72 devono essere interpretati nel senso che, quando l’istituzione dello Stato membro di destinazione investe quella emittente di una domanda di riesame e revoca sulla base di elementi emersi da un’inchiesta giudiziaria che rivelano una frode, e l’istituzione emittente non li prende in considerazione, il giudice nazionale può ignorare i certificati E 101 se constata la frode nel rispetto del diritto a un equo processo.
Principi utili per la pratica
Per i professionisti, la decisione conferma che:
- il certificato E 101/A1 è normalmente vincolante e impedisce la doppia iscrizione previdenziale;
- la sua tutela non copre comportamenti fraudolenti;
- la contestazione efficace richiede la prova di elementi oggettivi e soggettivi di frode;
- l’inerzia dell’istituzione emittente dopo una richiesta di riesame può legittimare l’intervento del giudice nazionale;
- nei procedimenti penali o para-penali nazionali devono essere garantiti contraddittorio e difesa piena.
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