Corte di giustizia, Sentenza C-643/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2018. — American Express Co. contro The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento nel mercato interno – Articolo 35, paragrafo 1 – Requisiti in materia di accesso dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati ai sistemi di pagamento – Articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b) – Inapplicabilità di tali requisiti ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo – Applicabilità di detti requisiti agli schemi di carte di pagamento a tre parti che abbiano concluso accordi di co-branding o di agenzia – Validità. — Causa C-643/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce l’ambito dell’esclusione prevista dalla PSD2 per i sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori appartenenti a un gruppo. Il mero ricorso al co-branding non basta a far perdere l’esenzione se il partner non è un prestatore di servizi di pagamento; diverso è il caso dell’agente, il cui coinvolgimento fa scattare l’obbligo di accesso. La Corte respinge inoltre le censure di invalidità dell’articolo 35 per difetto di motivazione, errore manifesto e sproporzione.
Accesso ai sistemi di pagamento: gli schemi di carte a tre parti restano esclusi dall’art. 35, par. 1, PSD2 in caso di co-branding con soggetto non prestatore di servizi di pagamento, ma non quando si avvalgono di un agente; confermata la validità della norma.
La questione giuridica
Se l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2366 debba essere interpretato nel senso che uno schema di carte di pagamento a tre parti perda l’esenzione dall’obbligo di accesso quando conclude accordi di co-branding o si avvale di un agente; e, in caso affermativo, se l’articolo 35 sia invalido per difetto di motivazione, errore manifesto di valutazione o violazione del principio di proporzionalità.
Principio di diritto
L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2015/2366 va interpretato nel senso che uno schema di carte di pagamento a tre parti non perde l’esclusione dall’obbligo di accesso se conclude un accordo di co-branding con un partner che non è prestatore di servizi di pagamento e non presta servizi di pagamento nello schema; invece, se lo schema si avvale di un agente per la prestazione di servizi di pagamento, l’esclusione viene meno e si applica l’articolo 35, paragrafo 1. L’esame delle censure di validità non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 35 della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/2366
- Regolamento (UE) 2015/751
- Direttiva 2009/110/CE
- Direttiva 2013/34/UE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 241/2014
Accesso ai sistemi di pagamento e schemi di carte a tre parti
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla High Court of Justice (England & Wales), riguarda l’interpretazione e la validità dell’articolo 35 della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) in relazione agli schemi di carte di pagamento a tre parti. La questione nasce dalla posizione di American Express, che gestisce uno schema di carte a tre parti e contesta l’assoggettamento di tale schema alle regole sull’accesso ai sistemi di pagamento.
Contesto fattuale e procedimento principale
American Express ha chiesto al giudice nazionale di controllare la legittimità dell’intenzione e/o dell’obbligo dell’autorità del Regno Unito di applicare la PSD2, in particolare l’articolo 35, paragrafo 1, nella parte in cui gli schemi di carte a tre parti con accordi di co-branding o di agenzia potrebbero essere sottoposti agli obblighi di accesso. Il giudice del rinvio ha evidenziato che Amex è uno schema a tre parti che, pur essendo di regola escluso dall’articolo 35, paragrafo 2, lettera b), ha concluso vari accordi nell’Unione che potrebbero far venir meno tale esclusione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva (UE) 2015/2366, soprattutto i considerando 2, 6, 49, 50 e 52;
- l’articolo 35, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva;
- l’articolo 4, punti 11, 38, 40 e 47, della direttiva;
- il regolamento (UE) 2015/751, in particolare l’articolo 2, punti 17, 30 e 32;
- l’articolo 296 TFUE, per la censura di difetto di motivazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sintesi:
- se uno schema di carte a tre parti perda l’esclusione dall’articolo 35, paragrafo 2, lettera b), quando conclude accordi di co-branding con un partner che non presta servizi di pagamento nello schema;
- se la stessa conseguenza si produca quando lo schema si avvale di un agente;
- in caso di risposta affermativa, se l’articolo 35 sia invalido per difetto di motivazione, errore manifesto di valutazione e violazione del principio di proporzionalità.
Ricevibilità
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate da Parlamento, Consiglio e Commissione. Ricorda la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e osserva che la decisione di rinvio descrive sufficientemente il contesto fattuale e giuridico, la controversia reale tra le parti e le ragioni del dubbio interpretativo e di validità.
Interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera b)
La Corte parte dal dato letterale: l’esclusione si applica ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo. Ne deriva che il coinvolgimento di un soggetto esterno al gruppo può far perdere l’esclusione, ma solo se quel soggetto è un prestatore di servizi di pagamento o un soggetto il cui ruolo è assimilabile a tale prestatore.
Quanto al co-branding, la Corte osserva che il partner multimarchio in co-branding, per definizione, non è necessariamente un prestatore di servizi di pagamento. Se dunque il partner non presta servizi di pagamento nello schema per i prodotti in co-branding, il solo accordo di co-branding non fa venire meno l’esclusione.
Quanto all’agente, invece, la Corte evidenzia che l’articolo 4, punto 38, definisce l’agente come soggetto che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento. Il suo ruolo è quindi assimilabile a quello di un prestatore di servizi di pagamento. Perciò, se uno schema a tre parti si avvale di un agente per la prestazione di servizi di pagamento, esso perde l’esclusione ed è soggetto all’articolo 35, paragrafo 1.
Valutazione sistematica e teleologica
La Corte collega questa interpretazione agli obiettivi della PSD2: garantire l’accesso ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento, assicurare parità di trattamento tra prestatori di servizi di pagamento e mantenere una concorrenza effettiva. I sistemi di pagamento a tre parti chiusi sono esentati per non imporre l’accesso a terzi in strutture proprietarie chiuse; tuttavia, quando questi sistemi si aprono a soggetti esterni, la loro struttura si avvicina a quella dei sistemi a quattro parti e l’esenzione non è più giustificata.
Rapporto con il considerando 52
La Corte attribuisce rilievo al considerando 52, ma precisa che esso non può essere letto come una regola autonoma idonea a modificare il testo dell’articolo 35. Il considerando serve a chiarire che gli schemi a tre parti che si appoggiano a licenziatari, agenti o partner in co-branding possono, nella pratica, funzionare come schemi de facto a quattro parti; ciò non significa però che ogni accordo di co-branding o di agenzia determini automaticamente la perdita dell’esclusione.
Esito sulla validità dell’articolo 35
La Corte respinge le censure di invalidità limitatamente alla parte in cui l’articolo 35 si applica agli schemi che si avvalgono di un agente.
Sul difetto di motivazione, rileva che i considerando 49, 50 e 52 spiegano sufficientemente la logica della disciplina e gli obiettivi perseguiti.
Sull’errore manifesto di valutazione, non emergono elementi idonei a dimostrare che il legislatore dell’Unione abbia compiuto una valutazione irragionevole nel sottoporre tali schemi alle regole di accesso.
Sulla proporzionalità, la Corte ritiene che la misura sia idonea e non manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di assicurare condizioni eque nei mercati dei pagamenti, soprattutto quando lo schema a tre parti ricorre a un agente.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- uno schema di carte di pagamento a tre parti che abbia concluso un accordo di co-branding con un partner non prestatore di servizi di pagamento e che non presta servizi di pagamento per i prodotti in co-branding non perde il beneficio dell’esclusione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera b);
- uno schema di carte di pagamento a tre parti che si avvalga di un agente ai fini della fornitura di servizi di pagamento perde tale esclusione ed è soggetto all’articolo 35, paragrafo 1;
- dall’esame della seconda questione non emerge alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 35 della direttiva 2015/2366.
Principio affermato
La pronuncia afferma che il co-branding, di per sé, non trasforma uno schema a tre parti in un sistema soggetto obbligatoriamente all’accesso, se il partner non è un prestatore di servizi di pagamento; il ricorso a un agente, invece, sì, perché il suo ruolo è assimilabile a quello di un prestatore di servizi di pagamento e altera la natura "chiusa" dello schema ai fini dell’articolo 35 della PSD2.
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