Ordinanza n. 104/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevuta e permesso di soggiorno rilasciati per "motivi di giustizia" anziché per "casi speciali", nonché atto di conferma della Procura della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la ricevuta della Questura di Matera del 4 maggio 2026, il successivo permesso di soggiorno del 13 maggio 2026 e l'atto del Sostituto Procuratore dell'8 maggio 2026, lamentando l'erronea qualificazione del titolo di soggiorno come permesso per "motivi di giustizia" anziché per "casi speciali" e deducendo anche un vizio di incompetenza. Ha chiesto inoltre l'accertamento del proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali e, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato, in sintesi, che il ricorrente non avrebbe instaurato alcun rapporto di lavoro nel quale avesse subito atti di violenza o sfruttamento lavorativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che, allo stato della sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso apparisse infondato perché non risultava instaurato un rapporto di lavoro caratterizzato da violenza o sfruttamento. Ha inoltre escluso il vizio di incompetenza, osservando che, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per casi speciali è emanato dal Questore su proposta dell'Autorità giudiziaria procedente. Non sono stati ravvisati i presupposti per la sospensione degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18-ter, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” viene emanato dal Questore, su proposta dell’Autorità Giudiziaria procedente
La competenza al rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali spetta al Questore, mentre l'Autorità giudiziaria procedente formula la proposta.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di sospensione per assenza dei presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato presuppone una valutazione positiva, almeno sommaria, del fumus boni iuris; il ricorso va respinto quando gli elementi disponibili evidenziano l'infondatezza della pretesa sostanziale.
- Ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per casi speciali è rilasciato dal Questore sulla base della proposta dell'Autorità giudiziaria procedente; pertanto, l'intervento dell'Autorità giudiziaria nella fase propositiva non determina incompetenza dell'amministrazione che adotta il titolo.
- La tutela prevista per il permesso di soggiorno per casi speciali collegato a violenza o sfruttamento lavorativo richiede, secondo la valutazione cautelare espressa, l'esistenza di un rapporto di lavoro nel cui ambito si siano verificati tali comportamenti.
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