Sentenza n. 32/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1194/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 4508/2023), pubblicata in data 09/05/2024, notificata il 17/05/2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 4.564,85.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 4.564,85 per abusiva reiterazione di contratti di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere ricevuto il pagamento di quanto dovuto, insistendo per la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, nel corso del giudizio, il Ministero ha adempiuto al giudicato civile. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto non contestato che la sentenza fosse rimasta ineseguita e che il pagamento fosse intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In applicazione del principio di non contestazione, desunto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. e applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell'art. 39 c.p.a., il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'ottemperanza se il pagamento non fosse sopravvenuto: esistenza del giudicato, sua notificazione al Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari, con riduzione in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando il carattere seriale dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di giudicati relativi alla reiterazione abusiva di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudizio si è concluso con la cessazione della materia del contendere per intervenuto adempimento.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo il principio di non contestazione desunto dall'art. 115, comma 1, c.p.c.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il fatto non contestato dalla parte costituita può essere posto a fondamento della decisione; il TAR lo ha applicato per ritenere non contestate l'originaria inerzia ministeriale e la tardività dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in considerazione della semplicità, serialità ed esito della controversia.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, ma l'amministrazione può essere condannata alle spese sulla base della soccombenza virtuale se l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
- Nel giudizio amministrativo il principio di non contestazione, applicabile tramite il rinvio dell'art. 39 c.p.a. all'art. 115, comma 1, c.p.c., consente di porre a fondamento della decisione i fatti allegati e non contestati dalla parte ritualmente costituita.
- Ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L'adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio quando l'inerzia che ha reso necessario il ricorso sia stata superata soltanto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo dell'azione di ottemperanza.
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