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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00398/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 18/06/2025 che ha respinto l'istanza di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 in relazione a pena residua di anni 6, mesi 6 e giorni 26. Il Tribunale ha motivato il diniego con la pericolosità sociale del condannato, desunta da numerosi e gravi reati, precedenti, pendenze giudiziarie e informative negative di polizia, nonché dalla ritenuta inutilità del programma Sert del 2020. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione: il Tribunale non ha precisato la collocazione temporale di molti precedenti, non ha valutato adeguatamente le relazioni di sintesi che documentano il percorso di recupero, ha frainteso la presa in carico dal Serd (che sarebbe avvenuta in epoca successiva al 2020 e in carcere), e ha trascurato elementi positivi quali la prognosi di reinserimento sociale, il contesto familiare e l'attività lavorativa svolta in carcere.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. La Cassazione ha rilevato carenze motivazionali del provvedimento impugnato: mancata specificazione temporale dei precedenti, mancata esposizione puntuale del contenuto delle informative di polizia alla base del giudizio di pericolosità, valutazione impropria della presa in carico dal Serd e trascuratezza delle relazioni di sintesi dell'istituto penitenziario che attestavano percorsi trattamentali positivi, contesto familiare favorevole e attività lavorativa in carcere. La decisione è quindi annullatoria con rinvio per integrazione della motivazione e nuovo esame del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina l'affidamento in prova per fini terapeutici. Nel caso è richiamata quale titolo del beneficio richiesto; la Corte sottolinea che il diniego deve essere motivato in relazione alla pericolosità sociale attuale e agli elementi di fatto che la comprovano.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, 6/11/2012 n. 46810 "Barbagallo"; Sez. 1, 9/10/2018 n. 48041)

    "l'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa"

    Principio consolidato secondo cui il beneficio terapeutico non è compatibile con chi sia ritenuto pericoloso; tuttavia la Corte precisa che l'applicazione di tale principio richiede una motivazione attuale, specifica e circostanziata sulla pericolosità, non semplice richiamo a precedenti o informative generiche.

Massime di principio

  • Il diniego dell'affidamento terapeutico per pericolosità sociale va motivato in modo specifico e attuale: occorre indicare la collocazione temporale e il contenuto degli elementi (precedenti, informative di PG, pendenze) su cui si fonda la valutazione.
  • Le pendenze giudiziarie e i precedenti non sono automaticamente indice di attuale irriducibile pericolosità: il giudice deve valutare la loro rilevanza alla luce del percorso di recupero, della frequenza e della recenza dei fatti.
  • Le relazioni di sintesi dell'istituto penitenziario, la presa in carico dai servizi terapeutici (Serd/ SERT) effettiva e documentata, l'attività lavorativa in carcere e il contesto familiare favorevole sono elementi importanti che devono essere esplicitamente considerati e valutati nella decisione.
  • Le informative di polizia giudiziaria devono essere specificate e non richiamate in modo generico: il giudice deve illustrare il contenuto delle informazioni dalle quali trae le conclusioni sulla pericolosità.
  • Se il provvedimento motivazionale risulta carente su punti essenziali, la Corte di legittimità può annullare con rinvio chiedendo al giudice di merito di integrare la motivazione e riesaminare la concessione del beneficio.

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