Corte di giustizia, Sentenza C-689/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 maggio 2019. — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS "MSC Flaminia" contro Land Niedersachsen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Spedizioni all’interno dell’Unione europea – Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) – Esclusione dall’ambito di applicazione – Rifiuti prodotti a bordo di navi – Rifiuti a bordo di una nave a seguito di un’avaria. — Causa C-689/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio la deroga dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 per i rifiuti prodotti a bordo delle navi. Anche i residui derivanti da un’avaria, se originati a bordo, restano esclusi dal regime di notifica e autorizzazione preventiva finché non vengono sbarcati. La soluzione evita applicazioni impraticabili della disciplina in situazioni improvvise e preserva l’obiettivo di tutela ambientale senza imporre obblighi impossibili da adempiere.
Spedizione di rifiuti: i residui derivanti da un’avaria avvenuta a bordo di una nave rientrano nella deroga dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 finché non siano sbarcati.
La questione giuridica
Se residui dovuti ad avaria, consistenti in rottami di metallo e acqua di spegnimento mescolata a fanghi e residui del carico presenti a bordo di una nave, debbano essere qualificati come "rifiuti prodotti a bordo di navi" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006, e quindi essere esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento fino allo sbarco.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che anche i residui generati da un’avaria avvenuta a bordo di una nave, come rottami di metallo e acqua di spegnimento mescolata a fanghi e residui del carico, costituiscono rifiuti prodotti a bordo di navi; pertanto, essi sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento fino a quando non siano sbarcati per essere recuperati o smaltiti. La Corte valorizza il dato letterale, il contesto della norma e l’impraticabilità, in caso di avaria improvvisa, dell’applicazione immediata della procedura di notifica preventiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Direttiva 2006/12/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
- Convenzione Marpol 73/78
- Convenzione di Basilea
- Decisione 93/98/CEE del Consiglio
Rifiuti prodotti a bordo di navi dopo un’avaria: esclusione dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht München I in una controversia tra l’armatore della nave MSC Flaminia e il Land della Bassa Sassonia. Al centro vi è la corretta interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, in relazione a residui generati da un incendio e da esplosioni a bordo della nave.
Fatti e procedimento principale
Durante un viaggio tra Stati Uniti e Belgio, la nave MSC Flaminia subiva un incendio e alcune esplosioni mentre trasportava numerosi container, compresi container con merci pericolose. Le autorità tedesche, dopo l’arrivo della nave nelle acque e nel porto tedeschi, ritenevano che la nave stessa, l’acqua di spegnimento, i fanghi e i rottami dovessero essere qualificati come rifiuti e imponevano alla società armatrice di avviare una procedura di notifica ai sensi del regolamento n. 1013/2006. La Conti contestava tale impostazione e, in seguito, agiva per il risarcimento dei danni sostenendo che l’obbligo di notifica fosse illegittimo perché i residui di avaria non rientravano nel campo di applicazione del regolamento.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se residui dovuti ad avaria, in forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico, costituissero "rifiuti prodotti a bordo di navi" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la nozione di "rifiuto" contenuta nell’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 1013/2006, che rinvia alla definizione della direttiva 2006/12/CE, poi sostituita dalla direttiva 2008/98/CE. Rilevano inoltre:
- l’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006, che esclude i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi finché non siano scaricati a terra per recupero o smaltimento;
- l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 del medesimo regolamento, che disciplinano la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
- i considerando 1, 7 e 14 del regolamento, che evidenziano la finalità di protezione ambientale.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che la deroga dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), va interpretata restrittivamente, ma senza privarla di effetto utile. Sul piano letterale, la disposizione richiede solo che i rifiuti siano prodotti "a bordo" della nave e non siano ancora stati scaricati; non formula alcuna condizione circa la causa o le circostanze della produzione del rifiuto. Sul piano sistematico, la Corte osserva che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), riguarda invece espressamente i rifiuti prodotti dal normale funzionamento delle navi e disciplinati dalla Convenzione Marpol 73/78, mentre la lettera b) non contiene una simile limitazione. Ciò conferma che l’esclusione opera per tutti i rifiuti prodotti a bordo, anche se originati da eventi accidentali. Quanto alla finalità del regolamento, la Corte ritiene che l’obiettivo di tutela dell’ambiente non imponga di applicare la procedura di notifica a rifiuti nati da un’avaria improvvisa e imprevedibile. In tali casi, il responsabile della nave non sarebbe in grado, prima dell’arrivo in porto, di fornire tutte le informazioni richieste nei formulari di notifica, e l’applicazione del regime potrebbe persino ritardare l’accesso a un porto sicuro, con effetti contrari alla protezione dell’ambiente. La Corte precisa tuttavia che la deroga non copre eventuali abusi, ad esempio ritardi ingiustificati nello sbarco dei rifiuti per il loro recupero o smaltimento.
Decisione
La Corte dichiara che i residui dovuti a un’avaria avvenuta a bordo di una nave, costituiti da rottami di metallo e acqua di spegnimento mescolata a fanghi e residui del carico, devono essere considerati rifiuti prodotti a bordo di navi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006. Tali rifiuti sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento fino a quando non siano sbarcati per essere recuperati o smaltiti.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore marittimo e per i consulenti che li assistono, la sentenza chiarisce che l’obbligo di notifica preventiva non si applica automaticamente ai rifiuti generati da un sinistro a bordo, purché restino fisicamente sulla nave. Resta però necessario verificare con attenzione il momento dello sbarco e l’assenza di condotte abusive o dilatorie, perché da quel momento può riattivarsi il regime ordinario del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
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