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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-341/17

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019. — Repubblica ellenica contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “Garanzia”, Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Regime di aiuti per superficie – Nozione di “pascolo permanente” – Rettifiche finanziarie forfettarie – Detrazione di rettifica precedente. — Causa C-341/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha in parte accolto l’impugnazione della Repubblica ellenica contro la sentenza del Tribunale sulle rettifiche finanziarie PAC. Ha corretto l’interpretazione restrittiva del Tribunale sulla nozione di "pascolo permanente", affermando che conta l’uso agricolo effettivo del terreno e non solo la vegetazione. Ha però confermato, per il resto, la maggior parte delle rettifiche e ha annullato la decisione della Commissione solo nella parte in cui non motivava adeguatamente la gestione di una doppia rettifica nel settore dello sviluppo rurale.

Impugnazione in materia di rettifiche finanziarie PAC: interpretazione della nozione di "pascolo permanente" e motivazione sulle doppie rettifiche nel settore sviluppo rurale

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse erroneamente interpretato la nozione di "pascolo permanente" ai sensi del regolamento n. 796/2004, se avesse omesso o insufficiente motivazione nel respingere le censure relative alle rettifiche forfettarie applicate agli aiuti per superficie e allo sviluppo rurale, se la procedura di verifica di conformità avesse rispettato le garanzie procedurali dello Stato membro, e se la decisione della Commissione fosse sufficientemente motivata quanto alla mancata doppia rettifica in presenza di una precedente decisione di esclusione dal finanziamento.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 2, primo comma, punto 2, del regolamento n. 796/2004, il criterio decisivo per qualificare un terreno come "pascolo permanente" non è il solo tipo di vegetazione presente, ma l’uso effettivo della superficie per un’attività agricola tipica del pascolo; la presenza di vegetazione legnosa o arbustiva non esclude di per sé l’ammissibilità, se non impedisce tale uso. Inoltre, in una procedura di verifica di conformità, la Commissione non è tenuta a preannunciare in modo analitico ogni specifico profilo che sarà discusso in riunione bilaterale, ma deve rispettare lo scambio scritto e la finalità cooperativa della procedura. Tuttavia, la motivazione della Commissione è insufficiente se non consente di capire con precisione in quale misura una rettifica precedente sia stata detratta da una successiva rettifica, con conseguente annullamento parziale della decisione; per il resto, l’impugnazione è respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Regolamento (CE) n. 796/2004
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Regolamento (CE) n. 885/2006
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Decisione di esecuzione 2014/950/UE
  • Decisione di esecuzione 2013/214/UE

Impugnazione sulle rettifiche finanziarie PAC e sulla nozione di "pascolo permanente"

La Corte, in sede di impugnazione, ha esaminato una controversia tra la Repubblica ellenica e la Commissione europea relativa all’esclusione dal finanziamento UE di spese sostenute nell’ambito del FEAOG, del FEAGA e del FEASR. La causa riguarda soprattutto i controlli sulle superfici dichiarate come pascoli, la qualificazione dei terreni come "pascolo permanente" e la legittimità di rettifiche forfettarie applicate dalla Commissione.

Parti e procedimento

La Repubblica ellenica ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva respinto in larga parte il suo ricorso contro la decisione di esecuzione 2014/950/UE della Commissione. Il Regno di Spagna è intervenuto a sostegno della Repubblica ellenica. In primo grado, il Tribunale aveva annullato solo in parte la decisione della Commissione, limitatamente ad alcuni importi relativi allo sviluppo rurale, e aveva respinto il ricorso per il resto.

Contesto normativo rilevante

La controversia si colloca nel quadro della PAC e del regime di pagamento unico disciplinato dal regolamento n. 1782/2003, in particolare:

  • articolo 44, paragrafo 2, sugli "ettari ammissibili";
  • articolo 51 sull’uso agricolo del suolo;
  • articolo 132, paragrafo 3, sul pagamento per l’estensivizzazione. Sono inoltre rilevanti il regolamento n. 796/2004, che definisce la nozione di "pascolo permanente" (articolo 2) e disciplina i controlli e la determinazione delle superfici (articoli 8 e 30), il regolamento n. 1290/2005 sulla verifica di conformità, il regolamento n. 885/2006 sulle modalità procedurali, e il regolamento n. 1307/2013, evocato dalla ricorrente come riferimento interpretativo successivo.

Origine della controversia e rettifiche della Commissione

Dopo indagini del 2008 e del 2009, la Commissione contestava irregolarità nel SIPA-SIG e nei controlli in loco effettuati in Grecia per l’anno di domanda 2008. Nella decisione controversa la Commissione aveva applicato rettifiche forfettarie, tra cui:

  • una rettifica del 10% per gli agricoltori che avevano dichiarato solo pascoli;
  • una rettifica del 5% per gli aiuti connessi alla superficie complementari;
  • una rettifica del 5% per le misure di sviluppo rurale basate sulla superficie. La Commissione motivava tali rettifiche con carenze sistemiche nel sistema di identificazione delle parcelle, nei controlli incrociati e nei controlli in loco, nonché con la ricorrenza delle irregolarità.

Primo motivo di impugnazione: nozione di "pascolo permanente"

La Repubblica ellenica sosteneva che il Tribunale avesse interpretato troppo restrittivamente la nozione di "pascolo permanente", riducendola alla sola vegetazione erbacea e ignorando i pascoli mediterranei con vegetazione legnosa o arborata. La Corte ha accolto l’impostazione sostanziale della ricorrente e ha chiarito che:

  • il testo dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, del regolamento n. 796/2004 non impone la presenza esclusiva di erba o piante erbacee;
  • il contesto normativo e gli obiettivi della PAC richiedono di valorizzare l’uso effettivo del terreno;
  • il criterio decisivo è dunque l’utilizzazione agricola tipica del pascolo permanente, non il solo tipo di vegetazione. La Corte ha quindi affermato che la presenza di arbusti o vegetazione legnosa non esclude automaticamente l’ammissibilità della superficie, se il terreno continua a essere effettivamente utilizzato per il pascolo.

Irrilevanza dell’errore del Tribunale sul dispositivo

Pur rilevando un errore di diritto del Tribunale nella definizione del criterio interpretativo, la Corte ha escluso che tale errore comportasse l’annullamento della sentenza impugnata su quel capo. Ciò perché il Tribunale aveva comunque fondato la conferma della rettifica del 10% su altre carenze del SIPA-SIG e dei controlli, sufficienti da sole a giustificare la conclusione. Pertanto, il primo motivo è stato respinto in quanto in parte inoperante, in parte irricevibile e in parte infondato.

Secondo motivo: obbligo di motivazione sulla nozione di pascolo mediterraneo

La Corte ha respinto la doglianza relativa alla motivazione della sentenza del Tribunale. Ha osservato che il Tribunale aveva esaminato diffusamente l’interpretazione della nozione di "pascolo permanente" e che gli argomenti sui pascoli mediterranei, così come formulati in primo grado, erano troppo generici per imporre una risposta specifica e puntuale.

Terzo motivo: motivazione e proporzionalità della rettifica del 10%

La Repubblica ellenica contestava sia la motivazione sia la proporzionalità della rettifica del 10% applicata agli aiuti per superficie per gli agricoltori che avevano dichiarato solo pascoli. La Corte ha respinto entrambe le censure. Ha rilevato che la rettifica non era basata solo sull’ammissibilità delle superfici, ma sull’insieme delle carenze del sistema di controllo; ha inoltre confermato che il Tribunale aveva preso in considerazione il c.d. "effetto tampone" e i miglioramenti dei controlli in loco, senza violare il principio di proporzionalità.

Quarto motivo: garanzie procedurali nella verifica di conformità

La Repubblica ellenica lamentava che la Commissione non l’avesse invitata a discutere in riunione bilaterale specifici rilievi sui ritardi nei controlli in loco per gli aiuti complementari. La Corte ha respinto la censura: la procedura di cui all’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e all’articolo 11 del regolamento n. 885/2006 richiede uno scambio scritto e una riunione bilaterale finalizzata al raggiungimento di un accordo, ma non impone alla Commissione di preannunciare analiticamente tutti i profili poi discussi. Il Tribunale era quindi correttamente giunto alla conclusione che non vi fosse stata violazione delle garanzie processuali.

Quinto motivo: rettifica del 5% sugli aiuti complementari

La Corte ha ritenuto ricevibile il quinto motivo, ma lo ha respinto nel merito. Ha precisato che la differenza tra la rettifica del 5% e quella del 2% non derivava da un’integrazione indebita della motivazione da parte del Tribunale: la rettifica del 5% si fondava sulle irregolarità dei controlli essenziali, mentre il 2% era giustificato dall’"effetto tampone", non pertinente per gli aiuti complementari accoppiati alla produzione. Il motivo è stato quindi respinto.

Sesto motivo: doppia rettifica nello sviluppo rurale e difetto di motivazione

La Corte ha accolto il sesto motivo. Ha rilevato che il Tribunale, nel respingere la censura relativa alla mancata detrazione di una precedente rettifica, aveva esaminato solo l’importo riferito all’esercizio finanziario 2009, trascurando quello imputato all’esercizio 2010. Questo costituiva un difetto di motivazione. Inoltre, la decisione della Commissione non consentiva di comprendere con sufficiente precisione in quale misura la rettifica precedente, derivante dalla decisione 2013/214/UE, fosse stata effettivamente considerata nel calcolo della nuova rettifica.

Dispositivo e conseguenze

La Corte ha annullato i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale nella parte relativa al mancato esame dell’esercizio finanziario 2010 e alle spese. Ha poi annullato parzialmente la decisione di esecuzione 2014/950/UE nella parte in cui non risultava adeguatamente motivata la presa in considerazione della decisione 2013/214/UE nel calcolo della rettifica di EUR 5.496.524,54 per lo sviluppo rurale imputata all’esercizio 2010. Per il resto, l’impugnazione è stata respinta. Le spese sono state compensate, con ciascuna parte che sopporta le proprie, e il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

Principi ricavabili

  • La nozione di "pascolo permanente" non dipende esclusivamente dal tipo di vegetazione, ma dall’uso agricolo effettivo del terreno.
  • Le carenze sistemiche nel SIPA-SIG e nei controlli in loco possono giustificare rettifiche forfettarie anche in presenza di contestazioni sulla qualificazione delle singole superfici.
  • La procedura di verifica di conformità della PAC non impone alla Commissione un preannuncio analitico di tutti i temi da discutere nella riunione bilaterale.
  • Una decisione di rettifica finanziaria deve consentire di ricostruire con precisione come sia stata evitata la doppia correzione di una stessa spesa; in difetto, sussiste un vizio di motivazione.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefondi agricoli uerettifiche finanziariecontrolli e verifiche di conformitàmotivazione degli atti ue

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