Corte di giustizia, Sentenza C-509/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 maggio 2019. — Christa Plessers contro PREFACO NV e Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Trasferimenti di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Articoli da 3 a 5 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Eccezioni – Procedura di insolvenza – Procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario – Salvaguardia totale o parziale dell’impresa – Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riassumere i lavoratori di sua scelta. — Causa C-509/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2001/23 la disciplina belga che, in una procedura di riorganizzazione giudiziale finalizzata a salvare l’impresa, lasciava al cessionario la scelta dei lavoratori da riassumere. La procedura non rientra nell’eccezione dell’articolo 5 della direttiva, perché non è una procedura di liquidazione fallimentare sotto adeguato controllo pubblico. Di conseguenza, i diritti dei lavoratori seguono le regole ordinarie di trasferimento d’impresa previste dagli articoli 3 e 4.
Trasferimento d’impresa in procedura di riorganizzazione giudiziale: incompatibilità con la direttiva 2001/23 della norma belga che consente al cessionario di scegliere liberamente i lavoratori da riassumere
La questione giuridica
Se la direttiva 2001/23/CE, in particolare gli articoli 3, 4 e 5, osti a una normativa nazionale che, nel quadro di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, volta a conservare in tutto o in parte l’impresa o le sue attività, attribuisca al cessionario il diritto di scegliere quali lavoratori riassumere.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la direttiva 2001/23/CE, e segnatamente gli articoli 3, 4 e 5, osta a una normativa nazionale applicabile a un trasferimento d’impresa avvenuto nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, quando tale procedura è finalizzata alla conservazione dell’impresa o delle sue attività e la legge consente al cessionario di scegliere i lavoratori da riassumere. In particolare, l’eccezione dell’articolo 5 non opera perché la procedura non è una procedura fallimentare o analoga aperta in vista della liquidazione dei beni sotto controllo di un’autorità pubblica competente; ne consegue che restano applicabili le garanzie degli articoli 3 e 4, che impongono il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro e vietano licenziamenti fondati sul solo trasferimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Direttiva 2001/23/CE
- Articolo 3 direttiva 2001/23/CE
- Articolo 4 direttiva 2001/23/CE
- Articolo 5 direttiva 2001/23/CE
- Legge belga del 31 gennaio 2009 relativa alla continuità delle imprese (WCO), articoli 22, 60, 61 e 62
Trasferimento d’impresa e scelta dei lavoratori da riassumere
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice del lavoro di Anversa, sezione di Hasselt, in materia di trasferimento d’impresa e tutela dei lavoratori. La Corte è stata chiamata a verificare se la disciplina belga sulla riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario fosse compatibile con la direttiva 2001/23/CE.
Fatti e procedimento principale
La controversia opponeva la sig.ra Christa Plessers alla Prefaco NV e allo Stato belga. La lavoratrice era dipendente della Echo NV; nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale, il tribunale commerciale di Hasselt autorizzò il trasferimento dei beni alla Prefaco, che si era impegnata a riassumere 164 lavoratori su circa due terzi dell’organico. Il nome della sig.ra Plessers non figurava nell’elenco dei lavoratori riassunti.
I commissari giudiziali comunicarono alla lavoratrice che non era stata riassunta e che il suo contratto doveva considerarsi risolto. La sig.ra Plessers contestò tale esito sostenendo che la Prefaco aveva assunto la gestione dello stabilimento e che, in base alla direttiva 2001/23, il suo rapporto avrebbe dovuto essere trasferito al cessionario.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, che prevede il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi derivanti dal contratto o rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento;
- l’articolo 4, che vieta che il trasferimento costituisca di per sé motivo di licenziamento, salvi i licenziamenti per motivi economici, tecnici o d’organizzazione;
- l’articolo 5, paragrafo 1, che esclude l’applicazione degli articoli 3 e 4 nei trasferimenti nell’ambito di una procedura fallimentare o di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni e sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
Sono stati inoltre esaminati gli articoli 22, 60, 61 e 62 della legge belga del 31 gennaio 2009 relativa alla continuità delle imprese (WCO), che disciplinavano la procedura di riorganizzazione giudiziale e attribuivano al cessionario il diritto di scegliere i lavoratori da riassumere, purché la scelta fosse giustificata da motivi economici, tecnici o organizzativi e non discriminatoria.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 61, paragrafo 4, della WCO, nella parte in cui consente al cessionario di selezionare i lavoratori da riassumere nel contesto di una riorganizzazione giudiziale volta a conservare l’impresa o le sue attività, fosse compatibile con la direttiva 2001/23, in particolare con gli articoli 3 e 5.
Ricevibilità e riformulazione della questione
La Corte ha respinto i dubbi di ricevibilità sollevati dalla Prefaco, ricordando la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e l’obbligo dei giudici nazionali di interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva.
Ha tuttavia riformulato la questione, osservando che non le compete pronunciarsi in astratto sulla compatibilità di una norma interna con il diritto dell’Unione. La questione è stata quindi letta come volta a stabilire se la direttiva 2001/23 osti a una normativa nazionale come quella descritta.
Ragionamento della Corte sull’articolo 5 della direttiva
La Corte ha anzitutto verificato se il trasferimento rientrasse nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Tale disposizione è di stretta interpretazione e richiede cumulativamente che:
- il cedente sia soggetto a una procedura fallimentare o analoga;
- la procedura sia aperta in vista della liquidazione dei beni;
- la procedura si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
Nel caso di specie, la procedura di riorganizzazione giudiziale belga non soddisfaceva tali condizioni:
- non era una procedura fallimentare;
- era finalizzata alla conservazione, totale o parziale, dell’impresa o delle sue attività, non alla liquidazione;
- il controllo esercitato dal commissario giudiziale non corrispondeva al controllo richiesto dall’articolo 5.
Ne è derivato che l’eccezione dell’articolo 5 non era applicabile e che gli articoli 3 e 4 della direttiva restavano pienamente operativi.
Ragionamento della Corte sugli articoli 3 e 4
Quanto al contenuto della tutela, la Corte ha ricordato che l’articolo 3 impone il trasferimento automatico al cessionario dei diritti e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento, al fine di garantire la continuità del rapporto con il nuovo datore di lavoro.
L’articolo 4 vieta invece che il trasferimento sia, di per sé, causa di licenziamento, salvo i casi giustificati da motivi economici, tecnici o organizzativi che comportino variazioni dell’occupazione.
La norma belga, pur richiedendo formalmente motivi economici, tecnici o organizzativi, non imponeva al cessionario di dimostrare che i licenziamenti fossero effettivamente dovuti a tali motivi; di fatto, consentiva al cessionario di scegliere i lavoratori da mantenere, con conseguente esclusione degli altri dal trasferimento del rapporto di lavoro. Secondo la Corte, ciò compromette seriamente l’obiettivo principale della direttiva, che è la protezione dei lavoratori contro licenziamenti ingiustificati in occasione del trasferimento d’impresa.
Decisione e dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che la direttiva 2001/23/CE, segnatamente gli articoli da 3 a 5, deve essere interpretata nel senso che osta a una legislazione nazionale che, in caso di trasferimento d’impresa nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, finalizzata alla conservazione dell’impresa o delle sue attività, attribuisca al cessionario il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.
Osservazioni pratiche per l’operatore
Per gli operatori del diritto del lavoro e delle crisi d’impresa, la decisione conferma che le procedure nazionali di salvataggio dell’impresa non possono ridurre, di per sé, la tutela derivante dalla direttiva 2001/23 se non ricorrono rigorosamente i presupposti dell’eccezione fallimentare di cui all’articolo 5. In presenza di trasferimento d’azienda finalizzato alla continuità aziendale, i rapporti di lavoro devono seguire il bene/ramo trasferito e i licenziamenti non possono essere rimessi a una selezione discrezionale del cessionario.
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