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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-733/17

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 maggio 2019 (Estratti). — GMP-Orphan (GMPO) contro Commissione europea. — Medicinali per uso umano – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000 – Nozione di “beneficio significativo” – Disponibilità di un medicinale orfano – Articolo 5, paragrafo 12, lettera b), del regolamento n. 141/2000 – Decisione della Commissione di cancellare un medicinale dal Registro dei medicinali orfani – Errore di valutazione – Errore di diritto – Legittimo affidamento. — Causa T-733/17

Giurisprudenza europea62017TJ0733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di GMPO contro la decisione della Commissione relativa al Cuprior. La sentenza chiarisce che il "beneficio significativo" nei medicinali orfani richiede una prova concreta di un miglioramento sostanziale rispetto al trattamento di riferimento, non una presunzione fondata sulla limitata autorizzazione geografica di quest’ultimo. Il Tribunale valorizza inoltre i programmi nazionali di importazione e la prova raccolta dal COMP sulla disponibilità effettiva del medicinale di riferimento negli Stati membri. Di conseguenza, conferma la cancellazione del medicinale dal Registro dei medicinali orfani.

Medicinale orfano: il Tribunale conferma la cancellazione dal Registro UE per assenza di beneficio significativo rispetto a un trattamento già disponibile, anche se autorizzato in un solo Stato membro.

La questione giuridica

Se, in sede di riesame della qualifica di medicinale orfano al momento della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, il Cuprior potesse ancora considerarsi dotato di un "beneficio significativo" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 141/2000 per il solo fatto che il medicinale di riferimento era autorizzato soltanto in uno Stato membro; e se la Commissione/COMP avessero commesso errori di diritto o di valutazione nel ritenere insussistente tale beneficio sulla base dei programmi nazionali di importazione e della prova di disponibilità del medicinale di riferimento.

Principio di diritto

Per mantenere la qualifica di medicinale orfano in sede di autorizzazione all’immissione in commercio, lo sponsor deve dimostrare con elementi concreti che il medicinale apporta un beneficio significativo, cioè un miglioramento sostanziale delle condizioni del paziente rispetto a un trattamento già autorizzato e effettivamente disponibile; tale beneficio non può essere presunto né desunto automaticamente dal solo fatto che il medicinale di riferimento sia autorizzato in un unico Stato membro. Il Tribunale ha quindi confermato che la Commissione poteva cancellare il Cuprior dal Registro dei medicinali orfani perché il COMP aveva validamente accertato che i pazienti disponevano di canali regolamentari di accesso al trattamento di riferimento e che gli elementi prodotti dalla ricorrente non dimostravano ostacoli tali da rendere significativo il presunto miglioramento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 141/2000
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000
  • Articolo 5, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000
  • Regolamento (CE) n. 847/2000
  • Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/2000
  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE

Medicinali orfani: cancellazione dal Registro per assenza di beneficio significativo

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da GMP-Orphan (GMPO) contro la decisione di esecuzione della Commissione del 5 settembre 2017 relativa al Cuprior (trientina). Con tale decisione la Commissione ha autorizzato l’immissione in commercio del medicinale e, al contempo, ha stabilito che esso non soddisfaceva più i criteri per essere registrato come medicinale orfano, ordinando l’aggiornamento del Registro UE.

Fatti e procedimento principale

GMPO chiedeva l’annullamento dell’articolo 5 della decisione impugnata, sostenendo che il Cuprior dovesse mantenere la qualifica di medicinale orfano. Il Tribunale ricorda che la procedura relativa ai medicinali orfani si articola in due fasi distinte: l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano e, successivamente, l’autorizzazione all’immissione in commercio con verifica del permanere dei criteri di cui all’articolo 3 del regolamento n. 141/2000.

Normativa rilevante

Il Tribunale si fonda principalmente su:

  • regolamento (CE) n. 141/2000, in particolare articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e articolo 5, paragrafo 12, lettera b);
  • regolamento (CE) n. 847/2000, articolo 3, paragrafo 2, che definisce il "beneficio significativo" come un miglioramento sostanziale delle condizioni del paziente dal punto di vista clinico o della cura generale;
  • direttiva 2001/83/CE, in particolare articolo 5, paragrafo 1, e considerando 30, richiamati per i programmi nazionali di importazione;
  • regolamento (CE) n. 726/2004, quale base della decisione di autorizzazione centralizzata del Cuprior;
  • articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento.

Questione centrale: nozione di beneficio significativo

La ricorrente sosteneva che l’imminente autorizzazione all’immissione in commercio a livello UE costituisse, di per sé, un beneficio significativo, poiché il medicinale di riferimento era autorizzato soltanto in uno Stato membro. Il Tribunale respinge questa impostazione e afferma che nessuna disposizione dei regolamenti n. 141/2000 e n. 847/2000 riconosce automaticamente un beneficio significativo alla sola AIC europea di un medicinale orfano rispetto a un trattamento già autorizzato ed efficace.

Il beneficio significativo richiede una valutazione comparativa concreta e deve tradursi in un miglioramento sostanziale delle condizioni del paziente. Lo sponsor non può quindi basarsi su presunzioni generiche: deve fornire dati e prove idonei a dimostrare che il medicinale offre un vantaggio rilevante rispetto al trattamento di riferimento.

Ruolo della comunicazione del 2003 e delle linee direttrici del 2014

Il Tribunale esamina anche la comunicazione della Commissione del 2003 e le linee direttrici del 2014. Tali documenti ammettono che, in talune circostanze, un medicinale autorizzato e disponibile in tutti gli Stati membri può rappresentare un beneficio significativo rispetto a un prodotto analogo disponibile solo in pochi Stati membri; tuttavia si tratta di una mera possibilità, da dimostrare caso per caso con elementi concreti. Non ne deriva alcuna presunzione legale né un obbligo per la Commissione di riconoscere il beneficio significativo in base alla sola estensione geografica dell’AIC.

Accesso al trattamento di riferimento e programmi nazionali di importazione

Il Tribunale attribuisce rilievo decisivo ai programmi nazionali di importazione previsti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/83. Tali meccanismi consentono, in determinate condizioni, l’importazione legale del medicinale di riferimento anche in Stati membri diversi da quello in cui esso è autorizzato.

Secondo il Tribunale:

  • l’esistenza di un’AIC in un solo Stato membro non implica che gli altri Stati membri siano privi di accesso effettivo al medicinale;
  • i programmi di importazione non costituiscono un uso off-label, bensì un uso conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate nel diverso Stato membro di destinazione;
  • il fatto che tali meccanismi siano disciplinati da normative nazionali non ne elimina la rilevanza ai fini della valutazione del beneficio significativo.

Sindacato giurisdizionale e valutazione della prova

Sul quarto motivo, il Tribunale esamina se il COMP abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere insufficienti gli elementi probatori della ricorrente sulla disponibilità del medicinale di riferimento. Pur richiamando la regola del controllo limitato in presenza di valutazioni tecniche o scientifiche, il Tribunale osserva che, nel caso concreto, la questione era essenzialmente fattuale, riguardando la disponibilità del medicinale negli Stati membri; il sindacato è quindi pieno.

Il Tribunale considera attendibile l’indagine del COMP, svolta presso le autorità nazionali di regolamentazione, da cui risultava che almeno 26 Stati membri disponevano di meccanismi di importazione. Le prove prodotte da GMPO, basate su un proprio sondaggio presso autorità, medici e associazioni di pazienti, non dimostravano in modo sufficiente che gli ostacoli logistici o amministrativi rendessero ineffettivo l’accesso al trattamento.

Rimborso, ostacoli logistici e insufficienza della prova

Il Tribunale respinge anche gli argomenti relativi al mancato rimborso in alcuni Stati membri: la disciplina del rimborso resta di competenza nazionale e l’assenza di rimborso non equivale, di per sé, a mancanza di disponibilità del medicinale. Analogamente, i dedotti ostacoli amministrativi o logistici non risultano dimostrati in modo tale da superare la soglia del "beneficio significativo".

Decisione e principio affermato

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la decisione della Commissione che escludeva il Cuprior dal Registro dei medicinali orfani, perché lo sponsor non aveva provato che il medicinale procurasse un beneficio significativo rispetto al trattamento di riferimento effettivamente disponibile nei pazienti dell’Unione.

In termini di principio, la sentenza afferma che il beneficio significativo non può essere dedotto dalla mera circostanza che il medicinale di confronto sia autorizzato solo in uno Stato membro: ciò che conta è la disponibilità effettiva del trattamento e la prova concreta di un miglioramento sostanziale per i pazienti.

Come è indicizzato

Materiemedicinali orfaniautorizzazione all’immissione in commerciodiritto farmaceutico dell’unionebeneficio significativoaccesso ai medicinali

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