Tribunale, Sentenza T-228/18
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 maggio 2019 (Estratti). — Transtec contro Commissione europea. — Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Contratto quadro di fornitura di servizi – Servizi a favore dei paesi terzi beneficiari dell’aiuto esterno dell’Unione – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti – Accuse di illecito professionale grave nei confronti di un offerente – Mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva che accerti un grave illecito professionale – Condizioni del deferimento all’istanza di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario – Offerte anormalmente basse – Obbligo di motivazione – Presa in considerazione di una lettera inviata dall’amministrazione aggiudicatrice successivamente alla presentazione del ricorso – Diritto a un ricorso effettivo – Periodo di attesa per la presentazione di un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione – Articoli 105 bis, 106, 108, 113 e 118 del regolamento finanziario – Responsabilità extracontrattuale. — Causa T-228/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Transtec contro la Commissione nell’ambito di una gara per un contratto quadro di servizi di aiuto esterno. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata esclusione di un aggiudicatario per presunto grave illecito professionale, perché gli elementi prodotti non dimostravano indizi sufficienti tali da imporre il deferimento all’istanza ex articolo 108 del regolamento finanziario. Ha inoltre escluso la violazione dell’obbligo di motivazione, considerando sufficiente la combinazione tra decisione di aggiudicazione e lettera successiva con i punteggi e i commenti della valutazione. Conseguentemente è stata respinta anche la domanda risarcitoria e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Appalto pubblico UE: legittimità del rigetto di un’offerta per presunto illecito professionale grave di altro offerente, obblighi di deferimento ex regolamento finanziario e sufficienza della motivazione della decisione di aggiudicazione
La questione giuridica
Nel ricorso ex articoli 263 e 268 TFUE, il Tribunale è stato chiamato a stabilire, da un lato, se la Commissione avesse violato l’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento finanziario non escludendo un aggiudicatario asseritamente coinvolto in un grave illecito professionale e non deferendo il caso all’istanza di cui all’articolo 108; dall’altro, se la decisione di aggiudicazione fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 113 del regolamento finanziario e dell’articolo 161 del regolamento di applicazione. La ricorrente deduceva inoltre un danno risarcibile derivante dal rigetto della sua offerta.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che, in assenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva che accerti un grave illecito professionale, l’amministrazione aggiudicatrice deve adire l’istanza di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario solo se dispone di indizi sufficienti idonei a far ritenere che il comportamento dell’offerente possa integrare un grave illecito professionale tale da minacciare gli interessi finanziari dell’Unione; meri articoli di stampa o documenti che riferiscono di semplici "accuse" non bastano. Ha inoltre affermato che la motivazione della decisione di rigetto e aggiudicazione può essere fornita in due tempi, mediante una prima comunicazione sommaria e, su richiesta dell’offerente, con informazioni supplementari sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta; nel caso concreto, la decisione e la successiva lettera integrativa consentivano di comprendere ragioni del rigetto e criteri di valutazione, sicché non vi era violazione dell’obbligo di motivazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento finanziario (articoli 105 bis, 106, 108, 113 e 118)
- Regolamento di applicazione del regolamento finanziario (articolo 161)
Appalto pubblico di servizi e contestazione del rigetto dell’offerta
Il Tribunale si pronuncia su un ricorso proposto da Transtec, capofila di un consorzio partecipante a una gara d’appalto della Commissione per un contratto quadro di servizi nell’ambito dell’aiuto esterno dell’Unione. La controversia riguarda il rigetto dell’offerta del consorzio per il lotto n. 3 e l’aggiudicazione ad altri operatori, nonché la connessa domanda di risarcimento danni.
Fatti e procedimento
La ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione del 26 marzo 2018 che respingeva la sua offerta e aggiudicava il lotto ad altri offerenti. Parallelamente ha chiesto misure provvisorie, respinte con ordinanza del 17 maggio 2018. Nel corso del giudizio ha depositato nuovi documenti e un motivo nuovo, cui la Commissione ha replicato nei propri scritti.
Normativa rilevante
La sentenza si fonda in particolare sugli articoli 105 bis, 106, 108 e 113 del regolamento finanziario, oltre all’articolo 161 del regolamento di applicazione. Sono inoltre richiamati gli articoli 263 e 268 TFUE, gli articoli 278 e 279 TFUE per i provvedimenti provvisori, e l’articolo 41 della Carta e l’articolo 296 TFUE in tema di obbligo di motivazione.
Primo motivo: presunto illecito professionale grave dell’aggiudicatario
Transtec sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto escludere uno degli aggiudicatari, o comunque deferire il caso all’istanza di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario, perché da alcune fonti risultava che tale società era stata oggetto di indagini e accuse per irregolarità negli appalti pubblici nel Regno Unito. Secondo la ricorrente, la mancata esclusione integrava una violazione dell’articolo 106 del regolamento finanziario e delle istruzioni agli offerenti.
Ragionamento del Tribunale sul sistema di esclusione e sull’istanza ex articolo 108
Il Tribunale ricorda che l’articolo 106, paragrafo 1, lettera c), impone l’esclusione solo quando un grave illecito professionale sia stato accertato da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva. In mancanza di tale accertamento, l’articolo 106, paragrafo 2, e l’articolo 105 bis prevedono che l’amministrazione aggiudicatrice ricorra all’istanza dell’articolo 108 soltanto se dispone di indizi sufficienti a ritenere possibile un grave illecito professionale idoneo a minacciare gli interessi finanziari dell’Unione.
Nel caso concreto, i documenti prodotti dalla ricorrente si limitavano a riferire la presenza di "accuse" e il fatto che alcune amministrazioni britanniche non avessero più concluso nuovi contratti con la società interessata. Tali elementi, però, non specificavano in modo sufficiente le circostanze delle presunte irregolarità né dimostravano un rischio concreto per gli interessi finanziari dell’Unione. Il Tribunale conclude quindi che la Commissione non era tenuta a deferire il caso all’istanza di cui all’articolo 108.
Dichiarazione sull’onore e istruzioni agli offerenti
La ricorrente sosteneva anche che l’aggiudicatario avesse reso una dichiarazione sull’onore ingannevole, omettendo di menzionare le indagini in corso. Il Tribunale respinge anche questa censura, osservando che l’elenco dei criteri di esclusione contenuto nel modulo di dichiarazione sostanzialmente coincideva con quelli previsti dall’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Poiché la Commissione non era obbligata ad attivare la procedura di deferimento, non può dirsi violato neppure il punto 4 delle istruzioni agli offerenti.
Terzo motivo: obbligo di motivazione della decisione di aggiudicazione
Transtec contestava alla Commissione di avere motivato la decisione in modo insufficiente, limitandosi a comunicare che la sua offerta non presentava il miglior rapporto qualità-prezzo e a trasmettere una tabella dei punteggi.
Valutazione del Tribunale sulla motivazione in due tempi
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, nelle procedure di appalto, la motivazione può essere fornita in due fasi: una prima comunicazione sommaria dei motivi del rigetto e, su richiesta dell’offerente escluso, una successiva comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta. La motivazione va valutata tenendo conto non solo del testo iniziale, ma anche del contesto e degli elementi successivamente comunicati.
Nel caso di specie, la decisione del 26 marzo 2018 conteneva già una tabella comparativa con i punteggi tecnici, finanziari e globali. Successivamente, con la lettera del 13 aprile 2018, la Commissione ha fornito ulteriori dettagli: punteggi per ciascuna voce tecnica, commenti sintetici del comitato di valutazione e spiegazione del metodo di calcolo dei punteggi finanziari. Secondo il Tribunale, tali elementi consentivano alla ricorrente di comprendere le ragioni della sua classificazione sfavorevole, in particolare che il suo punteggio tecnico e il prezzo offerto non le consentivano di competere con i vincitori.
Esito della causa e principi applicati
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso: sia il motivo relativo all’asserita violazione delle regole di esclusione degli offerenti, sia quello relativo alla motivazione, sono giudicati infondati. Ne consegue il rigetto anche della domanda di risarcimento danni. La ricorrente è condannata alle spese, incluse quelle del procedimento sommario.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che, nel sistema degli appalti dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice non deve avviare la procedura di valutazione centralizzata dell’articolo 108 del regolamento finanziario in presenza di meri sospetti o accuse non sufficientemente circostanziate; occorrono indizi concreti capaci di suggerire un grave illecito professionale rilevante per gli interessi finanziari dell’Unione. La sentenza ribadisce inoltre che la motivazione di una decisione di rigetto può risultare dalla combinazione tra la comunicazione iniziale e la successiva risposta alla richiesta dell’offerente, purché l’interessato sia posto in grado di comprendere in modo sufficiente le ragioni del risultato della gara.
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