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Sentenza

Sentenza n. 1016/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 71 del 12 novembre 2024, comunicata al ricorrente in data 15 novembre 2024, avente ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti depositati in modo incontrollato, ex art. 192, comma 3, d. lgs. n. 152/2006; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso e, in particolare: 1) del verbale di contestazione prot. n. 176/PG del 12.01.2024, redatto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Atina, avente ad oggetto l’esito del sopralluogo effettuato sul fondo sito in territorio del Comune di Atina, in Catasto al F. 8, Mappale n. 604, località via Valle Vigna; 2) della nota del Responsabile della Polizia Locale di Atina, prot. n. 945 del 31.01.2024, con la quale veniva comunicato – ai sig.ri Fella Ranieri, in qualità di produttore e titolare dei rifiuti, nonché Paolella Marcello, in qualità di trasportatore e smaltitore dei rifiuti, l’esistenza del sito sopra indicato, interessato dall’esistenza di rifiuti abbandonati; 3) del verbale di prescrizioni n. 02/2024 redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Atina, diretto ai sig.ri Fella Ranieri e Paolella Marcello e notificato a quest’ultimo, a mani proprie, in data 04.02.2024.

Giustizia amministrativa202500121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che ingiungeva la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati, con gli atti presupposti, tra cui il verbale di contestazione e il verbale di prescrizioni

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (trasportatore di rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 71 del 12 novembre 2024, comunicata il 15 novembre 2024, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con cui gli era stata ingiunta la rimozione e lo smaltimento di rifiuti depositati incontrollatamente su un fondo nel Comune di Atina. Ha contestato anche il verbale di sopralluogo del 12 gennaio 2024, la comunicazione del 31 gennaio 2024 e il verbale di prescrizioni notificato il 4 febbraio 2024. Dal testo non sono riportate le specifiche censure articolate nel ricorso; in sede cautelare il TAR ha rilevato la mancata comunicazione di avvio del procedimento al soggetto individuato come produttore e titolare dei rifiuti e l’incompletezza dell’istruttoria sull’eventuale responsabilità solidale del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area.

La decisione

Dopo l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 45/2026, il Comune ha annullato in autotutela l’ordinanza impugnata con ordinanza n. 32 del 10 aprile 2026. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza definire nel merito le censure di annullamento. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Comune alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre oneri fiscali e previdenziali, se dovuti, e rimborso delle spese documentate, comprese quelle di notifica. Poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite è disposto a favore dello Stato secondo le modalità indicate in motivazione; la Segreteria curerà inoltre il recupero del contributo unificato prenotato a debito.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    la gravata ordinanza non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, non avendo, per tal via, assicurato la dovuta partecipazione procedimentale del soggetto individuato quale “produttore e titolare dei rifiuti” e non risultando altresì essere stata effettuata una compiuta istruttoria sugli altri soggetti eventualmente responsabili in solido, quali, in primis, il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, come prescritto dall’art. 192, co. 3, d. lgs. n. 152/2006

    L’ordinanza di rimozione dei rifiuti richiede la partecipazione procedimentale del soggetto individuato come produttore o titolare e un’istruttoria completa sugli eventuali corresponsabili, inclusi proprietario e titolari di diritti di godimento, la cui responsabilità presuppone l’imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

  • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, il relativo pagamento dovrà essere effettuato a favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con le modalità che saranno specificate dalla Segreteria della Sezione con apposita nota da trasmettere alla parte soccombente.

    Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vince la causa, le spese di lite liquidate sono pagate a favore dello Stato, secondo le modalità indicate dalla Segreteria.

  • art. 212 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In ogni caso la Segreteria curerà gli adempimenti finalizzati al recupero del contributo unificato (prenotato a debito), con le modalità di cui all’art. 212 del D.P.R. n. 115/2002, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 2, comma 35 bis, lettera e) del D.L. 3 agosto 2011 n. 138, integrato dalla Legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, in virtù del quale l'onere relativo al pagamento del suddetto contributo è comunque dovuto dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

    Il contributo unificato prenotato a debito è recuperato dalla Segreteria dopo il passaggio in giudicato della sentenza secondo le modalità previste dalla norma.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In ogni caso la Segreteria curerà gli adempimenti finalizzati al recupero del contributo unificato (prenotato a debito), con le modalità di cui all’art. 212 del D.P.R. n. 115/2002, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 2, comma 35 bis, lettera e) del D.L. 3 agosto 2011 n. 138, integrato dalla Legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, in virtù del quale l'onere relativo al pagamento del suddetto contributo è comunque dovuto dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

    L’onere del contributo unificato prenotato a debito resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese e anche se la parte non si è costituita.

Massime di principio

  • L’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 deve essere preceduta dalla partecipazione procedimentale del soggetto individuato come produttore o titolare dei rifiuti e deve fondarsi su un’istruttoria che individui gli eventuali corresponsabili, compresi il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento, accertando l’imputabilità della violazione almeno a titolo di dolo o colpa.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato intervenuto durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieRifiuti
RamiAmbiente
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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