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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15885/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva: 1) la rideterminazione in executivis delle pene inflitte con sette sentenze per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019; 2) l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento alle medesime decisioni; 3) il riconoscimento del ne bis in idem tra due reati associativi per i quali ha riportato condanne definitive separate; 4) l'esclusione della recidiva ove applicata. Inoltre lamentava che la Corte d'appello avrebbe indebitamente declinato la competenza (istanza ex art. 671 c.p.p.) e chiedeva, una volta finite le pene, lo scioglimento del cumulo in base agli indirizzi della Corte costituzionale (sent. n. 33/2022).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate. Ha confermato che le richieste principali erano mera riproposizione di istanze già esaminate con precedenti provvedimenti (con riferimenti ed esiti indicati dalla Corte d'appello di Lecce) e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Ha inoltre rilevato che molte deduzioni del ricorrente non si confrontano con le ragioni indicate dalla Corte territoriale o vertono su questioni estranee all'oggetto dell'istanza originaria (es. scioglimento del cumulo). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti è stata richiamata come oggetto delle imputazioni; la Corte non ha rivisitato il contenuto sostanziale ma ha ritenuto che le istanze di rideterminazione delle pene, fondate sulla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, fossero già state previamente esaminate e quindi non riapribili in base al divieto di riproposizione.

  • art. 671 c.p.p.

    L'istanza ex art. 671 (giudice dell'esecuzione) era l'atto formale invocato dal ricorrente per ottenere pronunce in materia di esecuzione; la Corte ha ritenuto che la presunta declinazione di competenza fosse infondata e che le questioni allegatamente sollevate fossero già state valutate o fuori dal perimetro dell'istanza originaria.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte territoriale ha applicato questa norma per dichiarare inammissibili le richieste che costituivano mera riproposizione di istanze già decise, configurando la causa di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base della giurisprudenza citata, la Corte di cassazione ha disposto che al ricorrente, non essendosi ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comunque spettano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 (spese e versamento alla Cassa delle ammende), quantificando la somma in euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019

    Richiamata come presupposto normativo per le richieste di rideterminazione delle pene; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che le istanze fondate su tale pronuncia fossero state già esaminate e non potevano essere nuovamente riproposte senza elementi nuovi.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 33 del 2022

    Richiamata dal ricorrente in relazione allo scioglimento del cumulo dopo l'espiazione; la Corte ha osservato che tale questione era estranea all'istanza originaria e non idonea a scalfire la declaratoria di inammissibilità.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Cassazione per motivare la mancata ritenuta colpa nella determinazione della causa di inammissibilità da parte del ricorrente, incidendo però solo sulla quantificazione/irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Non sono ammissibili istanze in esecuzione che costituiscano mera riproposizione di richieste già previamente esaminate: l'art. 666, comma 2, c.p.p. può comportare l'inammissibilità.
  • Le richieste di rideterminazione delle pene fondate su pronunce costituzionali (es. sent. n. 40/2019) devono essere nuove o fondate su elementi non già valutati; altrimenti sono dichiarate inammissibili.
  • Le doglianze che non si confrontano specificamente con le motivazioni del provvedimento impugnato (es. generica carenza di motivazione) sono inefficaci: il ricorso deve spiegare concretamente perché la motivazione è insufficiente.
  • Questioni sostanzialmente estranee all'oggetto dell'istanza originaria (ad esempio lo scioglimento del cumulo se non previamente chiesto) non possono essere introdotte come mezzo per aggirare i limiti di ammissibilità.
  • L'istanza ex art. 671 c.p.p. richiede chiarezza circa la competenza e l'oggetto della domanda: la presunta declinazione di competenza va valutata alla luce dell'effettivo contenuto dell'istanza.
  • In caso di inammissibilità non imputabile a colpa grave del ricorrente, la Corte può comunque condannare alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con applicazione dei criteri giurisprudenziali richiamati.

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