Cassazione Penale, Ordinanza n. 34184/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 16 dicembre 2025 della Corte d'appello di Ancona, che li aveva condannati per tentato omicidio e porto, senza giustificato motivo, di una spranga di ferro e di un coltello, per fatti commessi a Gabicce Mare il 15 ottobre 2023. Con un unico motivo hanno dedotto violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla qualificazione del fatto come tentato omicidio, chiedendo la derubricazione in lesioni personali aggravate. La contestazione riguardava la valutazione delle circostanze dell'aggressione e degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le censure, pur formulate come violazione di legge e vizi motivazionali, sollecitassero una nuova valutazione di merito del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte d'appello aveva fondato la qualificazione in termini di tentato omicidio su elementi convergenti: le parti del corpo colpite (collo, torace, fianco e testa), la presenza in quelle zone di organi vitali, l'impiego di una mazza di ferro e di un coltello, la reiterazione dei colpi, l'azione pressoché contestuale di due persone e la significativa durata dell'aggressione. Erano state inoltre considerate le ferite, che avevano determinato un pericolo di vita, e la condizione della persona offesa, rimasta per un apprezzabile periodo in balia degli aggressori. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale e ha precisato che non sono ammissibili doglianze volte a ottenere una diversa comparazione delle prove o a contestare la persuasività della motivazione, se non ne denunciano una mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la qualificazione dei fatti operata dai giudici di merito come tentato omicidio.
La disposizione è richiamabile in relazione al reato contestato, ma il testo non ne espone una specifica interpretazione normativa; la decisione verte sui limiti del sindacato di cassazione.
art. 575 c.p.
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la qualificazione dei fatti operata dai giudici di merito come tentato omicidio.
La disposizione è richiamabile in relazione al reato contestato, ma la Corte non formula nel testo un'interpretazione autonoma della fattispecie di omicidio.
art. 585 c.p.
Con un unico motivo i ricorsi lamentano violazione di legge e vizi di motivazione riferiti alla qualificazione giuridica del delitto di tentato omicidio del quale viene predicata la derubricazione in quello di lesioni personali aggravate.
La norma è menzionabile per la qualificazione alternativa richiesta dai ricorrenti; il testo non specifica l'aggravante contestata né ne interpreta i presupposti.
art. 582 c.p.
Con un unico motivo i ricorsi lamentano violazione di legge e vizi di motivazione riferiti alla qualificazione giuridica del delitto di tentato omicidio del quale viene predicata la derubricazione in quello di lesioni personali aggravate.
La disposizione rileva quale fattispecie di lesioni personali invocata in via alternativa, ma la Corte non ne esamina autonomamente gli elementi costitutivi.
art. 699 c.p.
I ricorrenti sono stati tratti a giudizio e condannati per i delitti di tentato omicidio e porto, senza giustificato motivo, di una spranga di ferro e di un coltello commessi a Gabicce Mare il 15 ottobre 2023.
La norma è associata nel testo alla contestazione del porto ingiustificato degli strumenti; non è oggetto dei motivi di ricorso né di specifica interpretazione.
art. 606 c.p.p.
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
I vizi di motivazione deducibili in cassazione sono circoscritti alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà, purché incidenti su aspetti essenziali. Non sono ammissibili censure che chiedano una diversa comparazione delle prove o contestino la persuasività della ricostruzione fattuale.
art. 616 c.p.p.
Considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa ricostruzione proposta dal ricorrente, anche se prospettata come più plausibile o esplicativa.
- Sono deducibili come vizi di motivazione soltanto la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non sono ammissibili doglianze che si limitino a contestarne la persuasività o chiedano una differente comparazione delle prove.
- La qualificazione del fatto come tentato omicidio, quando fondata su una valutazione complessiva di elementi fattuali convergenti, non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
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