Cassazione Civile, Sentenza n. 14843/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra Milani e la Fondazione (14/9/2014 - 24/7/2015), ordinando la riammissione in servizio, l'inquadramento nel livello IV Area Artistica del CCNL Enti lirici e il pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 (sei mensilità). La Fondazione ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (i) violazione degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 368/2001 (legittimità del termine contrattuale), (ii) errata qualificazione della natura subordinata per mancanza di potere disciplinare, (iii) motivazione apparente/contraddittoria, (iv) omesso esame di fatto decisivo (proprietà dello strumento, finalità degli orari, utilizzo della struttura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del necessario ius postulandi: la Fondazione, pur potendo avvalersi dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del d.l. 24/11/2000 n. 345 (conv. l. 26/1/2001 n. 6), non ha prodotto né indicato l'apposita motivata delibera che, secondo l'art. 43 del R.d. 30/10/1933 n. 1611, è requisito indispensabile per sottrarsi al patrocinio dell'Avvocatura e conferire mandato a un avvocato del libero foro; di conseguenza la procura speciale era viziata e il ricorso null0/inammissibile. Per tale ragione la Corte non ha esaminato i motivi di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (competenze professionali, esborsi, oneri).
Norme richiamate
D.L. 24 novembre 2000 n. 345, conv. L. 26 gennaio 2001 n. 6 (art. 1)
La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità... Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
La norma autorizza le fondazioni liriche trasformate a continuare ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato: tale autorizzazione costituisce "disposizione di legge" integrativa dell'art. 43 R.d. n. 1611/1933 e rende applicabile il regime del patrocinio autorizzato.
R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 43
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa di amministrazioni pubbliche non statali... a condizione che sia a ciò autorizzata da disposizione di legge... e, ove l'ente non intenda avvalersi dello stesso, è necessaria l'adozione di apposita motivata delibera.
L'art. 43 impone che, per affidare la difesa a un avvocato del libero foro, l'ente autorizzato al patrocinio debba disporre di una delibera motivata; la mancata produzione di tale delibera privano l'avvocato del libero foro del ius postulandi e determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
D.Lgs. n. 368/2001 (artt. 1 e 7)
Citato dalla ricorrente per sostenere che il contratto rispondeva al modello legale del contratto a termine; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di tale censura perché ha deciso per inammissibilità procedurale.
Norma invocata in primo grado per la quantificazione dell'indennità risarcitoria; richiamata nel quadro fattuale ma non riconsiderata dalla Cassazione in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Riferimento normativo usato dalla Fondazione per sostenere la non riconoscibilità della subordinazione (mancanza di potere disciplinare); la Corte non si è pronunciata sulla questione di merito.
Codice di Procedura Civile (artt. 360, 380-bis, 369, 384, 182, 101)
Richiamati per i profili di impugnazione (art. 360) e per la procedura di rimessione e decisione; la Corte ha ritenuto rilevabile d'ufficio la nullità della procura speciale e ha escluso l'applicabilità di alcune disposizioni che consentirebbero integrazioni o sanatorie in cassazione.
Massime di principio
- Se un ente è autorizzato per legge ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato (es. fondazioni liriche per effetto del d.l. 345/2000), per conferire mandato a un avvocato del libero foro è indispensabile un'apposita delibera motivata: la mancata adozione o produzione della delibera rende il mandato privo del necessario ius postulandi e comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- La Corte di Cassazione, quando rileva d'ufficio gravi vizi processuali sulla rappresentanza, può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito; pertanto è essenziale documentare tempestivamente i poteri di rappresentanza e gli atti interni richiesti dalla legge.
- In contenziosi lavoro/stagionali (anche nel settore artistico) i giudici di merito possono accertare la subordinazione anche sulla base di "indici sussidiari": inserimento nell'organizzazione datore, obbligo di rispettare orari, retribuzione fissa mensile, continuità della prestazione, utilizzo della struttura datrice; la proprietà dello strumento da lavoro (es. strumento musicale) non è necessariamente determinante.
- Le questioni processuali inerenti alla validità degli atti introduttivi del giudizio (procure, delibere) devono essere valutate e comprovate in primo e secondo grado e sono rilevabili d'ufficio in Cassazione: le parti devono quindi provvedere alla relativa produzione documentale con cura, già nelle fasi istruttorie.
- Chi rappresenta enti con possibile patrocinio dell'Avvocatura dello Stato deve verificare preliminarmente l'esistenza di atti deliberativi che autorizzino il conferimento dell'incarico a difensori del libero foro e produrli in giudizio per evitare il rischio di inammissibilità per vizio formale.
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