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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14845/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere perché le parti hanno depositato un verbale di conciliazione che ha definito la lite. Di conseguenza non è stata decisa la questione nel merito, la sentenza impugnata ha perso efficacia per effetto dell'accordo tra le parti, le spese sono regolate dall'accordo transattivo e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Silvia Fanfani impugnava la sentenza del Tribunale (con appello poi respinto dalla Corte d'Appello di Roma) che aveva rigettato le sue domande volte a ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorso con la Fondazione dal 2006 al 2011, la conversione dei rapporti a tempo indeterminato, la reintegrazione nelle mansioni di tersicorea e il risarcimento dei danni.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. Unite, 11 aprile 2018 n. 8980

    qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata...»

    Se le parti concordemente dichiarano di aver definito la lite con accordo negoziale, la Corte di Cassazione deve dichiarare cessata la materia del contendere e non può pronunciarsi sul merito; l'accordo elimina il bisogno di tutela giurisdizionale.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamato dalla Procura Generale nelle conclusioni; usato per formulare la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in presenza di conciliazione intervenuta.

  • artt. 382, 383, 384 c.p.c.

    Richiamati per chiarire che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per accordo negoziale non rientra nelle tipologie di decisione previste da tali articoli (es. conferma integrale, ecc.).

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione delle Sezioni Unite citate e per contestualizzare il principio applicato dalla Corte.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma processuale che consente il deposito di memorie; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 con il verbale di conciliazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. 24.12.2012 n. 228)

    Disposto relativo al raddoppio del contributo unificato; la Corte ha rilevato che il raddoppio si applica solo se la Cassazione conferma integralmente l'efficacia della decisione impugnata (rigetto dell'impugnazione), situazione non ricorrente in caso di cessazione della materia del contendere per conciliazione.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono un accordo transattivo e lo depositano nel giudizio di cassazione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e non decide sul merito.
  • La cessazione della materia del contendere per conciliazione comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata; non si applicano i meccanismi sanzionatori (es. raddoppio del contributo unificato) previsti per l'integrale conferma della decisione impugnata.
  • Chi contesta la validità o l'efficacia di una conciliazione deve proporre espressamente l'impugnazione o i mezzi di diritto idonei: semplici osservazioni o dubbi nella memoria non impediscono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere se la parte non impugna l'accordo.
  • Le condizioni economiche e la regolazione delle spese processuali sono normalmente disciplinate nell'accordo transattivo; il giudice, in presenza di conciliazione depositata, si limita a dichiarare estinto il giudizio senza ulteriori pronunce sulle spese salvo diverso accordo.
  • In situazioni simili è importante chiarire per iscritto i termini della conciliazione (compresa eventuale rinuncia all'impugnazione) se una parte intende preservare la possibilità di future contestazioni sulla validità dell'accordo.

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