Cassazione Civile, Sentenza n. 14840/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Fondazione impugna la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Udine: il Tribunale aveva dichiarato la nullità delle clausole di durata dei contratti del 2009-2010, accertato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ritenuto illegittimo il licenziamento del 30/07/2010, disposta la reintegrazione e liquidato le retribuzioni maturate dalla data della formale offerta; aveva inoltre condannato la Fondazione al pagamento dell'indennità ex art. 32 l. 183/2010 (quantificata in cinque mensilità). La Fondazione proponeva cassazione con sei motivi: (1) omissione di valutazione della natura pubblicistica dell'ente; (2) errata applicazione di norme che imporrebbero procedure di evidenza pubblica (d.lgs. 165/2001, art.18 d.l. 112/2008 ecc.); (3) censura sulla specificità della causale nei contratti a termine (d.lgs. 368/2001); (4) contraddittorietà della motivazione circa la riorganizzazione e la soppressione del posto; (5) vizio di diritto nel rigetto del giustificato motivo oggettivo (art.3 l.604/1966 e art.18 Statuto dei Lavoratori); (6) violazione della disciplina sulla duplicazione delle tutele risarcitorie (art.32 l.183/2010 vs art.18 l.300/1970), sostenendo che l'indennità onnicomprensiva ristora interamente e non può cumularsi con il risarcimento delle retribuzioni maturate per lo stesso periodo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti (1-5), ritenendoli inammissibili o infondati: in particolare ha confermato che la Fondazione ha natura privatistica (non soggetta alle norme di reclutamento previste per le PA richiamate dalla ricorrente) e che la censura sulla specificità della causale e sulla valutazione di merito non potevano essere riesaminate in questa sede di legittimità. Ha però accolto il sesto motivo nei limiti indicati: la Corte ha ritenuto errata la statuizione della Corte d'Appello che aveva cumulato l'indennità onnicomprensiva ex art. 32 l.183/2010 con il risarcimento ex art.18 l.300/1970 relativo alle retribuzioni dal licenziamento alla riammissione. La Corte di legittimità ha richiamato il principio secondo cui non è ammessa duplicazione risarcitoria per il medesimo pregiudizio (compensatio lucri cum damno) e l'interpretazione autentica prevista dall'art.1, comma 13, l.92/2012 secondo cui l'indennità ex art.32 ristora per intero il pregiudizio retributivo relativo al periodo tra scadenza del termine e la pronuncia che ordina la ricostituzione del rapporto. Ne consegue che la sentenza impugnata è stata cassata parzialmente e rinviata alla Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame coerente con tali principi e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 legge 4 novembre 2010 n. 183
L'indennità onnicomprensiva prevista ristora il pregiudizio subito dal lavoratore relativo al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia che ordina la ricostituzione del rapporto; tale indennità non può essere cumulata con il risarcimento delle stesse voci retributive per lo stesso periodo.
art. 1, comma 13, legge 92/2012 (interpretazione autentica)
"ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro"
L'art.1 comma 13 chiarisce che l'indennità di cui all'art.32 è comprensiva delle perdite retributive fino alla pronuncia che ordina la reintegrazione, impedendo la duplicazione di risarcimenti per lo stesso periodo.
art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Disciplina la tutela reintegratoria e risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo; la Corte distingue il periodo risarcibile ai sensi di art.18 (in particolare retribuzioni post-licenziamento fino alla reintegra) da quello già coperto dall'indennità ex art.32, evitando duplicazioni.
art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604
Regola i motivi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Corte ha rilevato che la valutazione dell'effettività della soppressione del posto è questione di merito e non sindacabile in cassazione salvo errori di diritto.
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368
Impone l'onere per il datore di lavoro di indicare nel contratto a termine le ragioni specifiche e circostanziate che giustificano il ricorso al termine; la Corte ha confermato che la mancanza di specificità può determinare la nullità della clausola a termine.
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (richiamo articoli 35 e 36)
La Corte ha ritenuto che la Fondazione non rientri nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del d.lgs.165/2001 e quindi le norme di reclutamento pubblico non si applicano automaticamente alla Fondazione di natura privatistica.
art. 18 d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (conv. legge n. 133/2008)
Citato dalla ricorrente per sostenere limiti all'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato negli enti controllati pubblicamente; la Corte ha precisato che la disposizione opera in contesti specifici e non si applicava alla Fondazione nel caso di specie.
Regolamento CE 25 giugno 1996 n. 2223/96
Richiamato dalla ricorrente quale indice di pubblicisticità dell'ente; la Corte ha ritenuto che gli indici di partecipazione pubblica non determinano automaticamente la natura pubblica dell'ente e non escludono la qualificazione privatistica quando gli elementi organizzativi e normativi lo connotano.
Massime di principio
- La qualificazione di un ente come 'pubblico' non si desume automaticamente dalla partecipazione di soci pubblici: occorre verificare la forma giuridica, la disciplina istitutiva e l'effettiva collocazione nell'organizzazione pubblica; in assenza di previsioni specifiche, prevale la natura privatistica.
- Per i contratti a termine l'onere di specificità della causale è stringente: la causale deve essere indicata in modo circostanziato nel contratto (o richiamata con precisione per relationem), pena la nullità della clausola di termine e la conversione in rapporto a tempo indeterminato.
- La valutazione sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto, riorganizzazione) è questione di merito e richiede prova dell'effettività della scelta organizzativa; la sua pretestuosità può essere rilevata dal giudice, ma non è materia di sindacato in sede di legittimità salvo vizio di diritto.
- Non è ammessa la duplicazione risarcitoria per lo stesso pregiudizio patrimoniale: l'indennità onnicomprensiva ex art.32 l.183/2010 copre le perdite retributive dal termine alla pronuncia che ordina la reintegrazione; il giudice deve evitare cumuli che conducano a un doppio ristoro per lo stesso periodo.
- In grado di legittimità non si riformano le valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito; le censure devono prospettare errori di diritto o vizi formali della motivazione per essere accolte.
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