Ordinanza n. 413/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 1382/2024, emesso in data 9.4.2024, dichiarato esecutivo, stante la mancata opposizione nei termini di legge, con provvedimento del Tribunale di Palermo del 4.6.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza di ottemperanza che aveva ordinato l'esecuzione di un decreto ingiuntivo e nominato un commissario ad acta
Esito
La controversia
La società ha agito per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, con cui la Regione era stata condannata al pagamento di € 57.885,00, oltre interessi di mora sulla sorte capitale di € 52.622,73 secondo il d.lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese del procedimento. Il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza con sentenza n. 742/2025, ordinando all'amministrazione di adempiere entro sessanta giorni, nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e imponendo, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta. A seguito del protratto inadempimento, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti: se dovessero essere corrisposti gli interessi di mora previsti dal decreto ingiuntivo oltre all'astreinte stabilita dalla sentenza di ottemperanza, oppure soltanto gli interessi legali; e se fosse dovuto alla società il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, nonostante l'assenza di una specifica statuizione nella sentenza n. 742/2025.
La decisione
Il TAR ha chiarito che il commissario ad acta deve attenersi esclusivamente alle statuizioni del titolo da eseguire, ossia del decreto ingiuntivo. Nell'esercizio dell'incarico deve quindi corrispondere la somma di € 57.885,00, gli interessi di mora sulla sorte capitale di € 52.622,73 nella misura e con le decorrenze previste dal d.lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, pari a € 2.648,50 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Il commissario non deve invece eseguire gli ulteriori obblighi derivanti dalla successiva sentenza di ottemperanza. Tali obblighi restano a carico dell'amministrazione: pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo, o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di sessanta giorni; pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, pari a € 1.500,00 oltre accessori; rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza. Il TAR ha precisato che l'astreinte ha natura coercitivo-sanzionatoria e non coincide con gli interessi, anche quando sia stata parametrata agli interessi legali. Ha inoltre affermato che il rimborso del contributo unificato discende direttamente dalla legge, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, anche se non espressamente disposto in sentenza. Sono stati pertanto resi i chiarimenti richiesti, senza modificare il contenuto dei titoli esecutivi.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; la penalità ha funzione coercitivo-sanzionatoria ed è distinta dagli interessi.
d.lgs. 231/2002
“interessi di mora sulla sorte capitale (€ 52.622,73) nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 (come modificato dal D.Lgs. 192/2012) sino all’effettivo soddisfo”
Gli interessi di mora previsti dal decreto ingiuntivo costituiscono parte del contenuto del titolo esecutivo e devono essere calcolati dal commissario sino all'effettivo soddisfo.
d.lgs. 192/2012
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nel decreto ingiuntivo quale fonte modificativa della disciplina degli interessi di mora.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
“L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”
Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, anche senza una specifica statuizione giudiziale.
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e, nel comma 4, lettera e), la penalità di mora imposta dal giudice.
Massime di principio
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un titolo giudiziale deve attenersi ai limiti oggettivi del titolo posto in esecuzione e non può estendere autonomamente il proprio intervento a obblighi sorti da una successiva sentenza di ottemperanza, salvo specifico incarico.
- Gli interessi di mora riconosciuti nel titolo esecutivo devono essere corrisposti secondo la misura e le decorrenze stabilite dal titolo sino all'effettivo soddisfo; essi non sono sostituiti dagli interessi legali o dalla penalità di mora successivamente disposta dal giudice dell'ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è un'astreinte con funzione coercitivo-sanzionatoria, distinta dagli interessi dovuti sul credito, anche quando il suo importo sia parametrato agli interessi legali.
- Il contributo unificato del giudizio amministrativo è posto a carico della parte soccombente per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, anche in mancanza di una specifica statuizione sul punto e anche quando vi sia compensazione delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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