Cassazione Penale, Sentenza n. 33411/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato non doversi procedere dal Tribunale di Prato perché i reati contestati erano ritenuti estinti per prescrizione. Al capo A) era contestato un furto con destrezza e minorata difesa, aggravato ai sensi degli artt. 625 n. 4 e 61 n. 5 c.p., commesso il 7 marzo 2018; al capo B) era contestata l'omessa assistenza ai sensi dell'art. 189, commi 1 e 7, Codice della strada, con recidiva infraquinquennale. La Procura Generale ha impugnato la decisione limitatamente al capo A), deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 157 e 625, ultimo comma, c.p., poiché il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere calcolato considerando il massimo edittale di dieci anni derivante dalle aggravanti a effetto speciale contestate. Con il secondo motivo ha dedotto che nel calcolo doveva essere considerata anche la recidiva infraquinquennale, contestata e non esclusa, idonea a comportare un aumento della pena sino alla metà e qualificata come aggravante a effetto speciale ai fini della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto erroneo il calcolo della prescrizione effettuato dal Tribunale, osservando che il termine ordinario deve essere determinato in relazione al massimo della pena edittale, considerando gli aumenti per le aggravanti a effetto speciale. Nel caso concreto, le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 4 e 61 n. 5 c.p., in forza dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p., comportavano un massimo edittale di dieci anni. La Corte ha inoltre ritenuto computabile la recidiva infraquinquennale contestata e non esclusa, anche se l'aumento concreto della pena deve essere rimodulato ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. Di conseguenza, la prescrizione non era maturata né al momento della sentenza impugnata né alla data della decisione di legittimità. La sentenza è stata annullata limitatamente al delitto di furto di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Il termine ordinario di prescrizione si determina sulla base del massimo della pena edittale, considerando gli aumenti derivanti dalle aggravanti a effetto speciale.
art. 625 c.p.
Le aggravanti contestate determinano, nel caso esaminato, un massimo edittale di dieci anni di pena detentiva e incidono sul calcolo della prescrizione.
art. 61 c.p.
L'aggravante della minorata difesa è stata considerata, insieme a quella della destrezza, ai fini della determinazione del massimo edittale rilevante per la prescrizione.
art. 63 c.p.
La rimodulazione concreta dell'aumento per la recidiva entro il limite di un terzo della pena aggravata non esclude la natura di aggravante a effetto speciale della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 189 Codice della strada
Norma richiamata per il reato contestato al capo B), non oggetto dell'annullamento disposto dalla Corte.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per delimitare l'illustrazione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del termine ordinario di prescrizione, il massimo della pena edittale deve essere individuato considerando gli aumenti derivanti dalle aggravanti a effetto speciale contestate, anche quando tali aggravanti operano congiuntamente per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La recidiva infraquinquennale contestata e non esclusa è computabile ai fini della prescrizione in quanto aggravante a effetto speciale, anche se l'aumento concreto della pena deve essere rimodulato entro i limiti previsti dall'art. 63, comma 4, c.p.
- Quando il termine di prescrizione, determinato considerando il massimo edittale e le aggravanti a effetto speciale, non è decorso, è erronea la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e la sentenza deve essere annullata limitatamente al capo interessato, con rinvio per nuovo giudizio.
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