Sentenza n. 3019/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli che ha revocato il Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore Kabiraz Md Rasel presentata in data 27/03/2023 ai sensi dell'art. 22 del d. Lgs. 286/98 e dell'art. 31 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata presentazione alla convocazione e omessa produzione di documentazione integrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi. Ha dedotto la nullità o comunque l'inefficacia delle comunicazioni relative alla convocazione, al preavviso di rigetto e al provvedimento finale, poiché inviate a un indirizzo PEC non riconducibile effettivamente a lui o al datore di lavoro e comunque non recapitate per casella piena. Ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, la lesione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, l'insussistenza dei presupposti di fatto e la sproporzionalità della revoca. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il provvedimento fosse stato notificato il 18 febbraio 2025, e nel merito ha affermato la correttezza delle comunicazioni inviate al domicilio eletto e la natura vincolata della revoca, conseguente alla mancata produzione di documenti essenziali, tra cui l'asseverazione e la verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale. Il ricorrente ha contestato tali assunti, evidenziando di avere prodotto in giudizio la documentazione ritenuta mancante.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo non perfezionata la notificazione del provvedimento finale poiché la PEC aveva generato una ricevuta di mancata consegna per casella piena. Tale circostanza non equivale a una presunzione assoluta di conoscenza e impone all'Amministrazione, in applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, di adottare ulteriori accorgimenti per assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto, soprattutto quando si tratta di un provvedimento sfavorevole incidente sulla posizione fondamentale dello straniero. Il termine di impugnazione è stato quindi fatto decorrere dal 22 luglio 2025, data di conoscenza legale mediante accesso agli atti, sicché il ricorso notificato il 22 agosto 2025 è tempestivo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La convocazione e il preavviso di rigetto non avevano raggiunto effettivamente gli interessati, con conseguente violazione delle garanzie partecipative degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990. Non è stata accolta la tesi dell'Amministrazione secondo cui la revoca sarebbe stata atto dovuto: l'assenza documentale era stata accertata all'esito di un procedimento viziato e il ricorrente aveva dimostrato in giudizio di disporre della documentazione contestata, sicché l'esito avrebbe potuto essere diverso. Non opera pertanto la sanatoria prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto viziato da difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, poiché la revoca incideva drasticamente sulla posizione del lavoratore straniero regolarmente entrato in Italia ed era fondata su carenze documentali potenzialmente sanabili, conseguenti anche all'omessa effettiva comunicazione. Il provvedimento è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione da adottare nel rispetto dei principi indicati. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, avendo integrato la documentazione reddituale e risultando non manifestamente infondata la pretesa. Le spese di lite sono state integralmente compensate; il compenso del difensore è stato posto a carico dell'Erario.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per il lavoratore straniero; costituisce la base normativa della procedura cui si riferisce la controversia.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disposizione regolamentare applicabile alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Impongono la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, assicurando un contraddittorio effettivo prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l'invalidità del provvedimento soltanto se l'Amministrazione dimostra rigorosamente che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; tale prova non è stata fornita, poiché la documentazione avrebbe potuto essere prodotta e l'esito del procedimento avrebbe potuto mutare.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di agire secondo buona fede e leale collaborazione; in caso di mancata consegna della PEC per casella piena richiede ulteriori accorgimenti per assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
Prevede, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Richiede la sussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 14 disp. att. c.p.a.
Attribuisce al Collegio giudicante la decisione definitiva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche dopo la valutazione anticipata della Commissione.
Massime di principio
- La mancata consegna di una comunicazione amministrativa via PEC per casella piena del destinatario non equivale, di per sé, a conoscenza legale dell'atto e non fa decorrere automaticamente il termine per impugnarlo; quando l'Amministrazione dispone di ulteriori recapiti, i principi di buona fede e leale collaborazione impongono di adottare accorgimenti ragionevoli per assicurare l'effettiva conoscibilità, soprattutto per i provvedimenti sfavorevoli incidenti su posizioni fondamentali della persona.
- Nel procedimento di revoca o diniego del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero, le garanzie partecipative devono essere assicurate anche direttamente al lavoratore, in ragione del suo qualificato interesse al buon esito della procedura, e non possono ritenersi soddisfatte quando le comunicazioni non raggiungano effettivamente nessuna delle parti interessate.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non è sanata dall'art. 21-octies, comma 2, quando il privato dimostri che, mediante un contraddittorio effettivo, avrebbe potuto produrre documentazione idonea a colmare le carenze contestate e a determinare un esito diverso del procedimento.
- L'Amministrazione non può qualificare come atto vincolato la revoca fondata sulla mancata produzione di documenti quando tale omissione sia stata accertata all'esito di un procedimento nel quale la convocazione e il preavviso di rigetto non siano stati effettivamente comunicati agli interessati.
- La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato deve rispettare i principi di istruttoria, motivazione e proporzionalità; una misura incidente in modo drastico sulla posizione di un lavoratore straniero regolarmente entrato in Italia non può fondarsi su carenze documentali potenzialmente sanabili e dipendenti anche da un deficit comunicativo dell'Amministrazione.
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