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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30330/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, dipendente della società ricorrente sino alla cessione del rapporto a un'altra società ex art. 2112 c.c., ha dedotto che la cessione era stata dichiarata illegittima in sede giudiziaria e che il rapporto con la cedente era stato ripristinato solo anni dopo. Per il periodo di inattività forzata e di collocamento in CIGS/mobilità ha chiesto il risarcimento del danno professionale, non patrimoniale, morale ed esistenziale. I giudici di merito hanno accolto la domanda e liquidato il danno in misura percentuale sulla retribuzione. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2112 c.c., sostenendo che il danno era stato riconosciuto per un periodo in cui la prestazione lavorativa era stata resa solo verso la cessionaria. Il controricorrente ha eccepito però l’esistenza di una precedente conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti, con rinuncia della società all’azione, agli atti e ai diritti fatti valere nel presente giudizio.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione del controricorrente relativa alla conciliazione giudiziale intervenuta il 18.10.2022, successiva alla quale il ricorso per cassazione è stato proposto nel gennaio 2024. Poiché la società non ha contestato l’intervenuta conciliazione né dedotto profili di invalidità, inefficacia o un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché al pagamento di euro 2.000,00 ex art. 96, comma 1, c.p.c. per responsabilità aggravata, oltre all’ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    richiamato come base della cessione del rapporto di lavoro; il motivo di ricorso lo invoca per contestare il nesso tra periodo lavorato e responsabilità della cedente

  • art. 1218 c.c.

    invocato dalla ricorrente come norma sulla responsabilità contrattuale, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito per difetto di interesse

  • art. 1223 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di danno risarcibile, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicata come rubrica del motivo per violazione e/o falsa applicazione di legge

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale di trattazione

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    applicato per la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo temeraria la lite e ravvisando condotta processuale dilatoria e consapevolezza dell’infondatezza o difetto di normale diligenza

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, per effetto di una conciliazione giudiziale sopravvenuta e non contestata, difetti in capo al ricorrente un interesse giuridicamente attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • La sopravvenuta definizione transattiva della controversia, se comprensiva di rinuncia all’azione, agli atti e ai diritti fatti valere nel giudizio, preclude la coltivazione del ricorso se la parte non deduce e non dimostra ragioni di invalidità o inefficacia dell’accordo.
  • La condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere pronunciata quando la parte prosegue o intraprende il giudizio nonostante la conoscenza della sua infondatezza o senza la normale diligenza necessaria ad acquisirne consapevolezza, con apprezzamento anche della condotta processuale dilatoria.
  • Il danno da responsabilità aggravata può essere liquidato equitativamente anche in componente non patrimoniale, sulla base degli elementi desumibili dagli atti e considerando il ritardo ingiustificato e la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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