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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16741/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non introducevano censure ammissibili in sede di legittimità ma riproducevano questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione adeguata. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 14 marzo 2024, relativa al reato di evasione. Dall'ordinanza emerge solo che i motivi di ricorso erano una mera riproposizione di censure già formulate in appello e già disattese dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché dirette a contestare nuovamente profili già esaminati con motivazione corretta, puntuale, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste illogicità, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo del reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già formulate nei gradi di merito e già specificamente disattese con motivazione congrua e immune da vizi logici evidenti.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata affronta in modo puntuale le doglianze difensive e risulta coerente con le risultanze processuali, la Corte di cassazione non può sostituire una nuova valutazione di merito a quella compiuta dal giudice di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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