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Sentenza

Sentenza n. 567/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto del -OMISSIS-, Area 5 attività economiche, prot. n. -OMISSIS- del 25.11.2025, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stata respinta l'istanza di accesso agli atti formulata dalla odierna ricorrente in data 5.11.2025 (prot. n. -OMISSIS-); - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quelli gravati; - nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente ad accedere e ad estrarre copia dei documenti richiesti, con la predetta istanza del 6.11.2025, e per la conseguente condanna del -OMISSIS- a consentire l'accesso e a rilasciare copia della documentazione richiesta, entro un termine da fissarsi.

Giustizia amministrativa202600028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alla revoca della decadenza e alla sanatoria della posizione debitoria di un’impresa concorrente operante nel settore degli impianti pubblicitari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, attiva esclusivamente nel territorio comunale nel settore delle affissioni e dell’impiantistica pubblicitaria, impugnava il diniego opposto dal Comune a un’istanza di accesso documentale e civico. L’istanza era collegata alla vicenda di un’impresa concorrente, già destinataria di un provvedimento di decadenza e di un’ordinanza di rimozione di numerosi impianti pubblicitari per pluriennale morosità relativa a tributi e canoni locali, cui il Comune aveva successivamente revocato l’ordinanza di rimozione dopo la sanatoria dello stato debitorio. La ricorrente deduceva un interesse concreto alla conoscenza degli atti, sostenendo che la posizione di favore accordata alla concorrente alterasse la leale concorrenza e riducesse gli spazi pubblicitari disponibili. Censurava il diniego per violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erronea qualificazione dell’interesse; per violazione dell’art. 24, commi 1, 6 e 7, della legge n. 241/1990, dei principi di proporzionalità e di prevalenza dell’accesso difensivo, nonché per mancata valutazione dell’accesso parziale; infine, per violazione degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il Comune eccepiva il carattere esplorativo, indeterminato e massivo della richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il provvedimento di revoca della precedente decadenza, che costituiva l’atto di interesse per la ricorrente, era già conosciuto dalla società ed era stato da essa prodotto in giudizio; anche il regolamento comunale applicabile era pubblico. Tali elementi consentivano di conoscere le ragioni della sanatoria e di valutare tempestivamente le iniziative di tutela, mentre non era ammissibile un’ulteriore richiesta indeterminata volta a svolgere un controllo ispettivo privato sulla legittimità o opportunità dell’azione amministrativa. L’accesso civico generalizzato non era pertinente, poiché l’interesse perseguito era individuale e concorrenziale, rivolto a ottenere la disponibilità di spazi pubblicitari a vantaggio dell’impresa richiedente, e non il controllo diffuso sulle funzioni istituzionali o sull’uso delle risorse pubbliche. È stato escluso anche l’accesso difensivo: il provvedimento lesivo del settembre 2025 era divenuto inoppugnabile per decorso dei termini e l’accesso non può essere utilizzato per ottenere una rimessione in termini impropria. Inoltre, la ricorrente non aveva adeguatamente motivato la necessità dei documenti per la difesa in un giudizio già instaurato o da instaurare. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’interesse concreto, attuale e diretto deve preesistere all’istanza di accesso e la posizione sostanziale non può essere creata dall’accesso stesso. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L’accesso documentale presuppone un interesse concreto, attuale e diretto collegato a una posizione giuridica preesistente e non può essere utilizzato per finalità meramente esplorative.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni

    La disposizione impedisce richieste finalizzate a un controllo ispettivo generalizzato o a un’indagine indeterminata sull’attività amministrativa.

  • art. 24, commi 1, 6 e 7, l. 241/1990

    L’accesso difensivo richiede una motivata connessione tra i documenti richiesti e la tutela di una posizione giuridica, non potendo servire a riaprire termini di impugnazione già scaduti.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013

    allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico […]

    L’accesso civico generalizzato persegue finalità di interesse civico generale e non è strumento per soddisfare un interesse esclusivamente privato e concorrenziale.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013

    La norma è richiamata nell’ambito della disciplina dell’accesso civico generalizzato, che non può comunque essere piegato a finalità esplorative individuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • L’accesso documentale presuppone un interesse concreto, attuale e diretto, preesistente all’istanza e collegato a una posizione giuridica sostanziale; l’accesso non può essere utilizzato per creare, attraverso la conoscenza dei documenti, la posizione legittimante che ne costituirebbe il presupposto.
  • Non sono ammissibili istanze di accesso documentale indeterminate o esplorative, rivolte a ottenere un controllo ispettivo privato sulla legittimità o sull’opportunità dell’azione amministrativa.
  • L’accesso civico generalizzato, diretto a favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche, non può essere utilizzato per soddisfare un interesse esclusivamente privato e concorrenziale all’acquisizione di spazi o vantaggi economici.
  • L’accesso difensivo richiede una motivazione congrua sulla necessità dei documenti per la tutela di una posizione giuridica in un giudizio già instaurato o da instaurare; non può essere impiegato per ottenere una rimessione in termini, anche solo indiretta, rispetto a un provvedimento ormai divenuto inoppugnabile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso civico generalizzato
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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