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Ordinanza

Ordinanza n. 716/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell'esecuzione civile, della quale è stata chiesta l'attuazione in sede di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere, nei limiti di € 17.597,80 oltre accessori, l'attuazione dell'ordinanza di assegnazione somme con cui il giudice dell'esecuzione aveva ordinato al Comune di Niscemi, quale terzo pignorato, di pagargli la somma complessiva di € 18.734,99, oltre interessi legali. Il ricorso era stato già accolto con sentenza, che aveva nominato un Commissario ad acta per l'eventuale intervento sostitutivo in caso di inerzia comunale. Il Commissario ha chiesto chiarimenti e la proroga dell'incarico, rappresentando che il Comune è in stato di dissesto e che il credito azionato sarebbe riconducibile alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione, in quanto il credito del ricorrente verso il proprio ex datore di lavoro per TFR era divenuto esigibile il 31 dicembre 2022. Il ricorrente si è opposto, sostenendo che alla data del 31 dicembre 2021 non era creditore del Comune e che il credito verso l'ente era sorto soltanto con l'ordinanza di assegnazione del 17 settembre 2024.

La decisione

Il TAR ha chiarito che il credito azionato in ottemperanza non coincide con il credito per TFR vantato dal ricorrente nei confronti dell'ex datore di lavoro. Esso consiste invece nel credito vantato dalla società esecutata verso il Comune per servizi resi all'ente, oggetto della dichiarazione resa dal Comune ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e trasferito al ricorrente mediante l'ordinanza di assegnazione, pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c., con la formula "salva esazione". Tale ordinanza realizza una cessione pro solvendo e trasferisce all'assegnatario la titolarità del credito nei confronti del terzo debitor debitoris, senza produrre l'immediata liberazione del debitore esecutato dal debito originario, che si verifica soltanto con il pagamento. Pertanto, ai fini della verifica della competenza dell'organo straordinario di liquidazione, occorre considerare la data e la riferibilità ad atti o fatti di gestione del credito vantato dalla società verso il Comune, non la data di insorgenza o di esigibilità del distinto credito per TFR del ricorrente. Il TAR ha rimesso al Commissario ad acta tale verifica, ritenendo che allo stato non sussistesse un impedimento alla prosecuzione dell'esecuzione individuale in sede di ottemperanza, e ha prorogato di ulteriori sessanta giorni il termine dell'intervento sostitutivo. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'attuazione dell'ordinanza di assegnazione somme.

  • art. 114, comma 7, c.p.a.

    conosce di tutte le questioni relative alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di fornire chiarimenti sulle modalità esecutive, anche su richiesta del Commissario ad acta.

  • art. 117, comma 4, c.p.a.

    conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario

    Consente al giudice di decidere le questioni relative all'esatta esecuzione del provvedimento e agli atti del Commissario ad acta.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto di azioni esecutive individuali opera per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione; la relativa applicazione richiede di individuare il fatto o atto di gestione genetico dell'obbligazione.

  • art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

    si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data

    Ai fini della massa passiva rilevano gli atti e fatti di gestione anteriori alla soglia temporale prevista, anche se il debito è stato accertato o liquidato giudizialmente in seguito.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione del credito presso terzi comporta una cessione pro solvendo e trasferisce all'assegnatario la titolarità del credito assegnato.

  • art. 2928 c.c.

    La liberazione del debitore esecutato nei confronti del creditore pignorante si verifica con il pagamento eseguito dal debitore assegnato al creditore assegnatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fornire, anche su richiesta del Commissario ad acta, i chiarimenti necessari a individuare le corrette modalità di esecuzione del provvedimento e può prorogare il termine dell'incarico sostitutivo quando non risulti ancora accertato un impedimento giuridico all'esecuzione.
  • In caso di dissesto di un ente locale, la riconducibilità di un credito alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione deve essere verificata avendo riguardo agli atti o fatti di gestione genetici dell'obbligazione, e non soltanto al momento in cui il credito è divenuto liquido, esigibile o è stato accertato con provvedimento giudiziale.
  • L'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi, con la formula "salva esazione", realizza una cessione pro solvendo e trasferisce al creditore assegnatario la titolarità del credito del debitore esecutato verso il terzo; ai fini del dissesto, deve quindi essere esaminata la data di insorgenza e la riferibilità alla gestione dell'ente del credito assegnato, non quella del distinto credito originario azionato dal creditore pignorante.
  • L'assegnazione del credito non determina di per sé l'immediata liberazione del debitore esecutato dal debito verso il creditore pignorante, che si verifica soltanto con il pagamento del credito assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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