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Sentenza

Sentenza n. 1019/2026 - Napoli, Sezione 9

Per l’annullamento, previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare, volta a tutelare efficacemente la posizione sostanziale del ricorrente inabile gravissimo: 1) della Determinazione adottata dall’Ambito n. 28 – Comune di San Giorgio a Cremano RCG n. -OMISSIS-, mai notificata, di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 2) della Determinazione RGC n. 2347/2024 avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 28 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio; 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata dall’Amministrazione in ordine alle attestazioni ISEE.

Giustizia amministrativa202501737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria degli ammessi al beneficio dell’assegno di cura FNA 2023 per l’annualità 2025 e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario assistenziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, persona con disabilità gravissima già riconosciuta eleggibile all’assegno di cura e già beneficiaria del contributo in precedenti annualità, ha impugnato la graduatoria predisposta dall’Ambito n. 28 e l’avviso pubblico, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’erogazione del beneficio per il 2025. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina nazionale e regionale in materia di non autosufficienza, nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di inserirlo tra i beneficiari nonostante la persistente condizione di disabilità gravissima. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’allegato B della disciplina regionale e la lesione del legittimo affidamento, sostenendo che i precedenti beneficiari dovessero essere ricompresi nella spesa storica e ammessi automaticamente al beneficio. La censura risultata fondata ha riguardato l’uso esclusivo dell’ISEE quale criterio di graduazione: la disciplina regionale imponeva di considerare, nell’ambito dei soggetti con disabilità gravissima, sia le condizioni economiche sia quelle sociali, mediante la scheda di valutazione sociale e l’ISEE più basso. Il Comune, invece, ha formato la graduatoria sulla sola base dell’ISEE, omettendo di valutare lo svantaggio sociale, il carico assistenziale e l’impegno del caregiver.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato la graduatoria e gli atti connessi e consequenziali, rimettendo all’Amministrazione la riedizione del potere. Ha respinto la pretesa del ricorrente all’inserimento automatico tra i beneficiari: l’assegno di cura è un contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento, non garantito in termini assoluti, e la sua erogazione dipende dalle risorse disponibili. Le graduatorie sono autonome per ciascuna annualità e il beneficio già percepito in passato non determina né un diritto alla continuità né un legittimo affidamento sul mantenimento dell’assegno; neppure il riferimento alla spesa storica vincola l’Amministrazione nella valutazione annuale delle domande. Il ricorso è stato invece accolto perché la graduatoria ha applicato il solo criterio dell’ISEE, in violazione della disciplina regionale e dello stesso avviso, che richiedevano la valutazione congiunta delle condizioni sociali ed economiche. La documentazione acquisita ha confermato l’assenza o la mancata considerazione delle schede di valutazione sociale. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022

    L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.

    L’assegno di cura regionale è qualificato come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non come prestazione assistenziale garantita in assoluto.

  • D.G.R.C. n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6

    È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).

    Nell’ambito dei soggetti con disabilità gravissima, la graduazione delle domande richiede la valutazione congiunta delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate; l’ISEE non può costituire l’unico criterio.

  • D.G.R.C. n. 121 del 2023

    La delibera approva il Piano Regionale per la Non Autosufficienza, aggiornato dalla D.G.R.C. n. 70 del 2024, nel cui quadro è disciplinato il programma regionale degli assegni di cura.

  • artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016

    Le disposizioni sono richiamate nel quadro della disciplina della valutazione della disabilità gravissima e dell’eleggibilità al beneficio.

  • art. 2 l. 328/2000

    È richiamato dal Comune quale fondamento della scelta dell’ISEE come criterio di priorità, ma tale richiamo non giustifica l’omessa valutazione delle condizioni sociali richiesta dalla disciplina regionale.

Massime di principio

  • L’assegno di cura previsto dalla disciplina regionale per le persone non autosufficienti costituisce un contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non attribuisce, in presenza di risorse finanziarie limitate, un diritto assoluto alla sua erogazione.
  • Il fatto di avere beneficiato dell’assegno di cura in annualità precedenti non determina né l’inserimento automatico nella graduatoria successiva né un legittimo affidamento alla continuità del beneficio; le graduatorie sono autonome per ciascuna annualità e devono essere definite in rapporto alle risorse effettivamente disponibili.
  • Quando la disciplina regionale prevede, nell’ambito delle persone con disabilità gravissima, la valutazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, l’Amministrazione deve considerare congiuntamente la scheda di valutazione sociale e l’ISEE; è illegittima la graduatoria formata esclusivamente sulla base dell’ISEE.
  • L’omessa acquisizione o valutazione della scheda relativa alle condizioni sociali, al carico assistenziale e all’effettivo supporto prestato dal caregiver integra un deficit istruttorio e rende illegittima la graduatoria degli ammessi al beneficio quando tali elementi siano prescritti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTermini del procedimento e silenzio
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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