Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07157/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla querela di falso proposta contro una scrittura privata che documentava un contratto di fideiussione. I ricorrenti assumevano che il documento fosse stato compilato dopo la sottoscrizione su foglio in bianco e senza previo accordo di riempimento, con particolare riguardo all’indicazione del soggetto garantito e del limite massimo della garanzia. La Corte d’appello aveva respinto il gravame, ritenendo che la prova della falsità gravasse sugli appellanti e fosse rimasta insufficiente. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c., 221, 112, 115, 116, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero illegittimamente preteso una prova negativa della mancanza del patto di riempimento e avessero omesso di valorizzare gli elementi probatori offerti per dimostrare l’assenza di un preventivo accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata fosse la mancanza di prova della falsità della scrittura e che la censura dei ricorrenti non colpisse efficacemente tale autonoma e decisiva argomentazione. La Corte ha ribadito che, quando si deduce con querela di falso che una firma sia stata apposta su foglio bianco e poi abusivamente riempito, grava sul querelante l’onere di provare sia la sottoscrizione su foglio non ancora compilato sia il riempimento absque pactis. Ha inoltre precisato che l’onere probatorio non viene meno solo perché riguardi un fatto negativo, potendo essere assolto anche mediante fatti positivi contrari o presunzioni. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito restano infine insindacabili in cassazione, salvo i limiti propri del giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata e alla contestazione della sua falsità.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di querela di falso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'obbligo di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ne ribadisce il principio generale sull'onere della prova, che si applica anche ai fatti negativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma inseritrice dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In caso di querela di falso proposta dal sottoscrittore che assuma l'avvenuta sottoscrizione di un foglio in bianco poi riempito abusivamente, il querelante deve provare cumulativamente sia che la firma fu apposta quando il foglio era ancora incompleto, sia che il successivo riempimento sia avvenuto senza accordo autorizzativo.
  • L'onere della prova non subisce deroghe quando abbia ad oggetto un fatto negativo: la relativa dimostrazione può essere data mediante fatti positivi contrari o per presunzioni.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
  • La censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se la decisione è sorretta dalla autonoma affermazione dell'insufficienza della prova del fatto costitutivo o impeditivo dedotto.

Come è indicizzato

MaterieQuerela di falsoProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.