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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-476/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019. — Pelham GmbH e a. contro Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Campionamento (sampling) – Articolo 2, lettera c) – Produttore di fonogrammi – Diritto di riproduzione – Riproduzione “in parte” – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) – Citazioni – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di distribuzione – Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 13 – Libertà delle arti. — Causa C-476/17

Giurisprudenza europea62017CJ0476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha deciso una controversia sul campionamento musicale nel noto caso Pelham/Kraftwerk. Ha affermato che il prelievo di un campione sonoro, anche molto breve, da un fonogramma è in linea di principio riservato al produttore, salvo il caso di utilizzo modificato e non riconoscibile. Ha inoltre escluso che un fonogramma che incorpori solo campioni non sostanziali costituisca una "copia" ai fini del diritto di distribuzione, e ha ribadito il carattere esaustivo delle eccezioni della direttiva 2001/29.

Campionamento musicale: portata del diritto esclusivo del produttore di fonogrammi, nozione di "copia" e limiti delle eccezioni per citazione nel diritto UE

La questione giuridica

Se il prelievo di un frammento sonoro, anche minimo, da un fonogramma e la sua incorporazione in un altro fonogramma integri una violazione del diritto esclusivo di riproduzione del produttore; se un fonogramma che incorpora tali frammenti costituisca una "copia" dell’originale ai fini del diritto di distribuzione; se gli Stati membri possano introdurre una limitazione generale al diritto del produttore di fonogrammi diversa dalle eccezioni esaustive della direttiva 2001/29; se il campionamento possa rientrare nell’eccezione per citazione anche quando l’opera citata non sia riconoscibile; e se il diritto di riproduzione del produttore di fonogrammi costituisca un’armonizzazione completa.

Principio di diritto

Il produttore di fonogrammi può opporsi, in forza dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, al prelievo e all’inserimento in un altro fonogramma di un campione sonoro, anche brevissimo, salvo che il campione sia utilizzato in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto; un fonogramma che non riprenda la totalità o una parte sostanziale di un altro fonogramma non è una sua "copia" ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115. Gli Stati membri non possono introdurre eccezioni o limitazioni ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste dall’articolo 5 della direttiva 2001/29; l’eccezione per citazione richiede che l’opera citata sia identificabile; inoltre, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 realizza un’armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto di riproduzione del produttore di fonogrammi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 2, lettera c), direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafi 3 e 5, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 3, lettera d), direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 2006/115/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/115/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, primo comma, direttiva 2006/115/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 13 Carta
  • Articolo 17, paragrafo 2, Carta
  • Articolo 11 Carta
  • Convenzione di Ginevra del 1971 sui produttori di fonogrammi

Campionamento musicale e diritti del produttore di fonogrammi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra i produttori del brano "Nur mir" e i membri del gruppo Kraftwerk relativa all’uso, in un nuovo fonogramma, di una sequenza ritmica di circa due secondi tratta da "Metall auf Metall". La Corte interpreta la direttiva 2001/29 e la direttiva 2006/115, tenendo conto anche della Carta dei diritti fondamentali.

Fatti e procedimento principale

Hütter e altri hanno sostenuto che Pelham avesse copiato, in forma elettronica, un campione sonoro di circa due secondi da un loro fonogramma e lo avesse integrato nel nuovo brano mediante ripetizioni successive. Dopo alterne decisioni dei giudici tedeschi, la causa è tornata al Bundesgerichtshof, che ha sottoposto sei questioni pregiudiziali alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 sul diritto esclusivo di riproduzione dei produttori di fonogrammi;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della stessa direttiva sulle citazioni, nonché il paragrafo 5, che impone il rispetto del giusto equilibrio e dei limiti dello sfruttamento normale;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 sul diritto di distribuzione dei produttori di fonogrammi;
  • l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/115 sulle limitazioni;
  • gli articoli 11, 13 e 17, paragrafo 2, della Carta. Viene inoltre richiamata la Convenzione di Ginevra del 1971 per l’interpretazione della nozione di "copia".

Prima e sesta questione: portata del diritto di riproduzione e libertà delle arti

La Corte afferma che la riproduzione di un campione sonoro, anche molto breve, da un fonogramma costituisce in linea di principio una riproduzione "in parte" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, e quindi rientra nel diritto esclusivo del produttore. Tuttavia, se il campione è inserito in un nuovo fonogramma in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto, l’uso non integra una riproduzione vietata.

La Corte collega questa interpretazione al bilanciamento imposto dalla direttiva e dalla Carta tra il diritto di proprietà intellettuale del titolare e la libertà delle arti. La tecnica del sampling è qualificata come forma di espressione artistica tutelata dall’articolo 13 della Carta; ne consegue che un’interpretazione troppo ampia del diritto del produttore sarebbe incompatibile con il giusto equilibrio richiesto dal diritto dell’Unione.

Seconda questione: nozione di "copia" ai fini del diritto di distribuzione

La Corte esclude che un fonogramma che incorpori campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma costituisca automaticamente una "copia" di quest’ultimo. La nozione di copia, letta in coerenza con la Convenzione di Ginevra, presuppone che il supporto riprenda la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati, in modo da poter sostituire gli esemplari leciti dell’originale. Un nuovo fonogramma che utilizzi solo frammenti non sostanziali, anche modificati, per creare un’opera nuova e indipendente non rientra in tale nozione.

Terza questione: impossibilità per gli Stati membri di introdurre eccezioni ulteriori

La Corte afferma che l’elenco delle eccezioni e limitazioni dell’articolo 5 della direttiva 2001/29 è esaustivo. Gli Stati membri non possono quindi prevedere, come fa il diritto tedesco con il cosiddetto "diritto al libero utilizzo", una limitazione ulteriore al diritto esclusivo del produttore di fonogrammi fuori dal catalogo armonizzato dalla direttiva. Consentire deroghe nazionali ulteriori comprometterebbe l’uniformità, la certezza del diritto e l’effettività dell’armonizzazione.

Quarta questione: eccezione per citazione

La Corte interpreta l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), nel senso che la citazione presuppone che l’opera o il materiale citato sia riconoscibile e identificabile. Il campione sonoro può costituire una citazione solo se l’uso ha lo scopo di interagire con l’opera da cui è tratto, ad esempio per illustrare, criticare o confrontare, e se sono rispettate le altre condizioni della disposizione. Se l’opera citata non è riconoscibile, manca la base stessa per parlare di citazione.

Quinta questione: armonizzazione completa

La Corte dichiara che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 realizza un’armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto di riproduzione del produttore di fonogrammi. Ne deriva che il legislatore nazionale non dispone di un margine per ridefinire in senso sostanziale la portata di tale diritto, salvi gli spazi espressamente lasciati dalla direttiva per le eccezioni e limitazioni tassative.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • il produttore di fonogrammi può vietare il prelievo di un campione sonoro, anche minimo, salvo utilizzo modificato e non riconoscibile;
  • un fonogramma con soli campioni non sostanziali non è una copia ai fini della direttiva 2006/115;
  • gli Stati membri non possono introdurre eccezioni ulteriori rispetto a quelle della direttiva 2001/29;
  • la citazione richiede che l’opera citata sia identificabile;
  • l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 è di armonizzazione completa.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore musicale, la sentenza impone una verifica molto rigorosa del campionamento: se il sample resta riconoscibile, serve in linea di principio l’autorizzazione del titolare; se invece è alterato al punto da non essere percepibile, può uscire dall’ambito del diritto di riproduzione. La decisione è particolarmente rilevante per produttori, editori musicali, piattaforme digitali e difensori che si occupano di contenzioso in materia di diritti connessi e sfruttamento di contenuti audio.

Come è indicizzato

Materiediritto d’autorediritti connessicampionamento musicalelibertà delle artiarmonizzazione del mercato interno

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