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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-411/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019. — Inter-Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL contro Conseil des ministres. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Espoo – Convenzione di Aarhus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “progetto” – Valutazione delle incidenze sul sito interessato – Articolo 6, paragrafo 4 – Nozione di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147/CE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “progetto” – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell’impatto ambientale – Articolo 2, paragrafo 4 – Esenzione dalla valutazione – Abbandono progressivo dell’energia nucleare – Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell’attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività e, dall’altro, il rinvio, anch’esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività – Assenza di una valutazione dell’impatto ambientale. — Causa C-411/17

Giurisprudenza europea62017CJ0411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Grande Sezione affronta il caso del rinvio decennale della chiusura di due centrali nucleari belghe. La Corte qualifica le misure legislative, insieme ai lavori di modernizzazione ad esse inscindibilmente connessi, come "progetto" soggetto a valutazione ambientale e a valutazione d’incidenza sui siti protetti. Esclude che la legge nazionale fosse un atto legislativo specifico idoneo a sottrarre l’intervento alla direttiva VIA e chiarisce che la sicurezza dell’approvvigionamento può giustificare solo deroghe eccezionali e temporanee, in presenza di stringenti condizioni.

Rinvio della disattivazione di centrali nucleari e ripresa/estensione della loro attività: qualificazione come "progetto" e obbligo di valutazione ambientale, nonché limiti delle deroghe per sicurezza dell’approvvigionamento.

La questione giuridica

Se il rinvio di dieci anni della disattivazione e la ripresa dell’attività di due centrali nucleari, connessi a importanti lavori di modernizzazione e sicurezza, costituiscano un "progetto" soggetto a valutazione ambientale ai sensi della direttiva VIA e a valutazione d’incidenza ai sensi della direttiva habitat; se la legge nazionale che dispone tale rinvio possa essere esclusa dal campo di applicazione perché atto legislativo specifico; se sia possibile una deroga per motivi di sicurezza dell’approvvigionamento elettrico; se il diritto dell’Unione consenta il mantenimento temporaneo degli effetti della legge in caso di violazione degli obblighi di valutazione.

Principio di diritto

La Corte afferma che il rinvio della disattivazione e la ripresa dell’esercizio di centrali nucleari, quando implichino lavori di modernizzazione che incidono sulla realtà fisica dei siti, costituiscono un "progetto" ai sensi della direttiva VIA e della direttiva habitat, da sottoporre in linea di principio a valutazione ambientale e, per i siti Natura 2000, a opportuna valutazione d’incidenza prima dell’adozione della misura legislativa. Una legge può sfuggire alla direttiva VIA solo se adotta il progetto nei dettagli e soddisfa integralmente gli obiettivi informativi e partecipativi della direttiva; la legge belga non lo fa. La sicurezza dell’approvvigionamento elettrico può giustificare solo in via eccezionale una deroga o il mantenimento temporaneo degli effetti dell’atto illegittimo, ma soltanto se il rischio di interruzione grave ed effettiva è ragionevolmente probabile, urgente e non fronteggiabile con altri mezzi, nel rispetto delle condizioni procedurali previste dalle direttive.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Espoo
  • Convenzione di Aarhus
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Rinvio della disattivazione di centrali nucleari e obblighi di valutazione ambientale

La Corte di giustizia, Grande Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale della Cour constitutionnelle belga relativo alla legge del 28 giugno 2015, con cui il Belgio ha rinviato di dieci anni la disattivazione di due centrali nucleari, consentendo inoltre la ripresa dell’attività di una centrale non in funzione. La controversia è stata promossa da due associazioni ambientaliste contro il Conseil des ministres, con l’intervento di Electrabel SA.

Contesto normativo e fattuale

La pronuncia riguarda, da un lato, la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale (direttiva VIA), dall’altro la direttiva 92/43/CEE "habitat" e la direttiva 2009/147/CE "uccelli", oltre alle Convenzioni di Espoo e di Aarhus. Le misure nazionali contestate non si limitano a prorogare termini di esercizio, ma sono strettamente connesse a lavori di modernizzazione e adeguamento alle norme di sicurezza, finanziariamente significativi, destinati a incidere sulla realtà fisica dei siti.

Questioni affrontate dalla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva in particolare:

  • se tali misure costituiscano un "progetto" ai sensi della direttiva VIA e della direttiva habitat;
  • se la legge belga potesse essere considerata un atto legislativo specifico idoneo a escludere l’applicazione della direttiva VIA;
  • se la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico potesse giustificare una deroga alla valutazione ambientale o alla valutazione d’incidenza;
  • se, in caso di violazione, un giudice nazionale potesse mantenere provvisoriamente gli effetti della legge.

Direttiva VIA: nozione di progetto e obbligo di valutazione

La Corte ricorda che la nozione di "progetto" comprende lavori o interventi che modificano la realtà fisica del sito. Nel caso di specie, il rinvio della chiusura e la ripresa dell’esercizio delle centrali, uniti ai lavori di ammodernamento descritti nei lavori preparatori e nell’accordo del 30 novembre 2015, formano un insieme inscindibile. Ne deriva che si tratta di un unico progetto, soggetto a valutazione dell’impatto ambientale prima dell’adozione della misura legislativa.

La Corte sottolinea che la circostanza che per una delle due centrali siano necessari atti successivi, come una nuova autorizzazione individuale, non cambia la qualificazione: la legge definisce già gli elementi essenziali del progetto. Poiché il progetto può anche incidere sull’ambiente di un altro Stato membro, si applica pure la valutazione transfrontaliera dell’articolo 7 della direttiva VIA.

Direttiva VIA: deroga per sicurezza dell’approvvigionamento

Quanto all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva VIA, la Corte ammette che la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico possa costituire un caso eccezionale, ma solo se lo Stato membro dimostra:

  • che il rischio di interruzione dell’approvvigionamento è ragionevolmente probabile;
  • che il progetto presenta un’urgenza tale da giustificare l’assenza della valutazione;
  • che sono rispettati gli obblighi procedurali di informazione, valutazione alternativa e comunicazione alla Commissione. Inoltre, l’esenzione non elimina gli obblighi di valutazione transfrontaliera di cui all’articolo 7.

Direttiva VIA: atto legislativo specifico

La Corte esclude che la legge del 28 giugno 2015 costituisca un atto legislativo nazionale specifico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva VIA. Pur essendovi stati studi e audizioni, non risulta che il legislatore disponesse di tutte le informazioni necessarie per una valutazione completa degli effetti ambientali del progetto, né che la legge adottasse il progetto nei dettagli e in modo definitivo.

Direttiva habitat e direttiva uccelli: progetto e valutazione d’incidenza

Applicando la nozione di "progetto" in modo coerente con la direttiva VIA, la Corte ritiene che le stesse misure, insieme ai lavori di modernizzazione e sicurezza, costituiscano un progetto distinto soggetto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. La valutazione d’incidenza deve precedere l’adozione della legge, poiché il legislatore nazionale, anche se autorità competente, non è esonerato dall’obbligo di controllo preventivo.

La Corte osserva inoltre che la vicinanza delle centrali a siti protetti e le modalità di funzionamento, compresi i prelievi e i rilasci di acqua per il raffreddamento, rendono plausibile un’incidenza significativa sui siti Natura 2000. Non è quindi necessario distinguere tra Doel 1 e Doel 2 ai fini dell’obbligo di valutazione.

Direttiva habitat: motivo imperativo di rilevante interesse pubblico

La Corte afferma che la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di uno Stato membro può costituire un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva habitat. Tuttavia, se nel sito sono presenti habitat o specie prioritari, la deroga è molto più restrittiva: solo la necessità di evitare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento può integrare un motivo di sicurezza pubblica.

Convenzioni di Espoo e di Aarhus

Poiché la Corte ha già accertato che le misure ricadono nella direttiva VIA e devono essere sottoposte a valutazione transfrontaliera e partecipazione del pubblico, non è stato necessario rispondere separatamente alle questioni relative alle Convenzioni di Espoo e di Aarhus.

Mantenimento degli effetti della legge illegittima

In caso di violazione degli obblighi di valutazione, il diritto dell’Unione impone di rimuovere le conseguenze illecite. Tuttavia, la Corte ammette eccezionalmente che un giudice nazionale, se il diritto interno lo consente, possa mantenere temporaneamente gli effetti della misura illegittima quando ciò sia necessario per scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento elettrico, non fronteggiabile con altri mezzi e alternative, in particolare nel mercato interno. Tale mantenimento deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rimediare all’illegittimità.

Dispositivo

La Corte risponde che le misure di proroga e ripresa dell’attività delle centrali nucleari costituiscono un progetto soggetto a valutazione ambientale e a valutazione d’incidenza; che la legge nazionale non è un atto legislativo specifico escludente la direttiva VIA; che la sicurezza dell’approvvigionamento può giustificare solo deroghe eccezionali e sottoposte a rigorose condizioni; e che il giudice nazionale può, in via eccezionale, mantenere gli effetti dell’atto solo per il periodo strettamente necessario a sanare l’illegittimità.

Come è indicizzato

Materievalutazione di impatto ambientaletutela degli habitat e degli uccellienergia nuclearesicurezza dell’approvvigionamento energeticopartecipazione del pubblico

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