Corte di giustizia, Sentenza C-589/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019. — Prenatal S.A. contro Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. — Rinvio pregiudiziale – Importazione di prodotti tessili erroneamente dichiarati come originari della Giamaica – Recupero a posteriori di dazi all’importazione – Domanda di sgravio dai dazi – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 – Decisione di rigetto della Commissione europea in un caso particolare – Validità. — Causa C-589/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato la validità della decisione della Commissione con cui era stato negato lo sgravio dei dazi all’importazione relativi a prodotti tessili dichiarati falsamente di origine giamaicana. Ha ritenuto che la Commissione disponesse di un ampio margine di valutazione nel concludere che non vi fosse prova evidente di un errore delle autorità doganali giamaicane né di una situazione particolare. Le ulteriori questioni sulla comparabilità tra casi sono state dichiarate irricevibili perché teoriche e non necessarie alla soluzione della controversia.
Validità della decisione REM 03/07 sul mancato sgravio dei dazi e sulla contabilizzazione a posteriori per importazioni dichiarate erroneamente di origine giamaicana.
La questione giuridica
Se la decisione della Commissione COM(2008) 6317 definitivo, che nega lo sgravio e ammette il recupero a posteriori dei dazi nel caso REM 03/07, sia valida alla luce dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 239 del codice doganale; e, in subordine, se e in che misura le autorità nazionali siano vincolate dalla valutazione della Commissione circa la comparabilità tra casi ai fini della procedura di sgravio o recupero.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che l’esame della decisione REM 03/07 non rivela elementi idonei a inficiare la sua validità: la Commissione non ha commesso errori di diritto nel ritenere, da un lato, che non fosse dimostrato un errore delle autorità giamaicane ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale e, dall’altro, che non sussistesse una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239. La Corte ha inoltre dichiarato irricevibili le questioni sulla vincolatività della valutazione di comparabilità tra casi, poiché la risposta non era necessaria per definire la controversia principale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
- Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 239 regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CEE) n. 2454/93 (regolamento di applicazione)
- Articolo 871 regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 873 regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 905 regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 907 regolamento (CEE) n. 2454/93
- Accordo di Cotonou
- Articolo 3 Accordo di Cotonou
- Allegato IV, articolo 36, Accordo di Cotonou
- Allegato V, articolo 1, Accordo di Cotonou
- Protocollo n. 1 dell’allegato V all’Accordo di Cotonou
- Articolo 15 Protocollo n. 1
- Articolo 31, paragrafo 2, Protocollo n. 1
- Articolo 32 Protocollo n. 1
- Articolo 37 Protocollo n. 1
- Articolo 17, paragrafo 1, TUE
- Regolamento (CE) n. 515/97
Validità della decisione REM 03/07 su recupero e sgravio dei dazi doganali
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña in una controversia tra Prenatal SA e le autorità doganali spagnole sul rimborso di dazi all’importazione. La Corte è stata chiamata a valutare la validità della decisione COM(2008) 6317 definitivo, relativa al fascicolo REM 03/07, con cui la Commissione aveva ritenuto giustificata la contabilizzazione a posteriori dei dazi e non giustificato lo sgravio.
Contesto fattuale e procedimento principale
Prenatal aveva importato in Spagna capi di abbigliamento tra il 2002 e il 2004 presentando certificati EUR.1 rilasciati dalle autorità giamaicane e attestanti origine preferenziale giamaicana. A seguito di un’indagine dell’OLAF nel 2005, era emerso che i prodotti erano stati realizzati con materiali provenienti dalla Cina o da Hong Kong e non potevano quindi considerarsi originari della Giamaica ai sensi dell’Accordo di Cotonou. Le autorità giamaicane avevano invalidato i certificati, e le autorità spagnole avevano proceduto al recupero a posteriori dei dazi. Prenatal aveva poi chiesto lo sgravio ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale, ma la domanda era stata respinta anche in ragione della decisione REM 03/07 della Commissione.
Normativa rilevante
La pronuncia si fonda sul codice doganale comunitario (regolamento n. 2913/92), in particolare:
- articolo 220, paragrafo 2, lettera b), sul mancato recupero a posteriori in caso di errore dell’autorità doganale non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede;
- articolo 239, sulla possibilità di rimborso o sgravio in situazioni particolari non connesse a frode o negligenza manifesta. La Corte richiama anche il regolamento di applicazione n. 2454/93, in particolare gli articoli 871, 873, 905 e 907, che disciplinano la trasmissione dei casi alla Commissione e la procedura decisionale. Sul versante materiale, sono centrali l’Accordo di Cotonou e il protocollo n. 1, soprattutto gli articoli 15, 31, 32 e 37, relativi al rilascio e alla verifica dei certificati EUR.1 e alla cooperazione amministrativa.
Prima questione: validità della decisione REM 03/07
La Corte ricorda che, quando la Commissione decide su una domanda di sgravio fondata sugli articoli 220 e 239 del codice doganale, essa sostituisce la propria valutazione a quella delle autorità doganali nazionali per verificare le condizioni di importazione e l’applicazione delle norme doganali pertinenti. Sottolinea inoltre che l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), richiede condizioni cumulative, mentre l’articolo 239 costituisce una clausola generale di equità applicabile solo in presenza di una situazione particolare e in assenza di frode o negligenza manifesta.
Valutazione sull’errore delle autorità giamaicane
Quanto all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), la Corte osserva che i certificati EUR.1 erano inesatti e fondati su dichiarazioni fattuali inesatte dell’esportatore. Tuttavia, ciò non basta: occorre anche che sia evidente che le autorità che hanno rilasciato i certificati sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non avevano diritto al regime preferenziale. La Corte rileva che la Commissione ha valutato gli elementi di prova addotti da Prenatal - relazione Jampro, lettera OLAF, statistiche ufficiali, irregolarità riscontrate e dichiarazioni di funzionari - e ha concluso che essi non dimostravano in modo evidente tale conoscenza o conoscibilità. La Corte ritiene che tale valutazione non eccedesse il margine discrezionale della Commissione, anche perché molti elementi riguardavano periodi diversi o non erano specifici per le merci controverse.
Obblighi di controllo delle autorità doganali giamaicane
La Corte interpreta l’articolo 15 del protocollo n. 1 come norma che attribuisce alle autorità dello Stato ACP un ampio margine nel scegliere le misure necessarie a verificare l’origine, senza imporre controlli fisici sistematici. L’articolo 32 del protocollo prevede controlli a posteriori e inchieste quando vi siano indizi di irregolarità, ma anche qui non impone una specifica modalità di controllo fisico obbligatorio e generalizzato. La Corte ritiene quindi che, in assenza di indizi sufficienti riferibili al periodo e ai prodotti in causa, la Commissione potesse concludere che le autorità giamaicane non avevano violato i loro obblighi di controllo.
Esclusione di una situazione particolare ex articolo 239
Quanto all’articolo 239, la Prenatal sosteneva che la Commissione avesse omesso di usare gli strumenti di cooperazione e vigilanza previsti dall’Accordo di Cotonou. La Corte ricorda che la Commissione, in quanto custode dei Trattati e degli accordi dell’Unione, deve vigilare sulla corretta applicazione degli obblighi da parte del paese terzo e può costituire una situazione particolare l’insufficiente controllo del rispetto dell’accordo. Tuttavia, nel caso concreto, la Commissione si era attivata: aveva ricevuto segnalazioni, avviato un’indagine OLAF, informato le autorità giamaicane e ottenuto l’invalidamento dei certificati. Inoltre, il comitato di cooperazione doganale di cui all’articolo 37 non ha funzioni di verifica diretta dell’applicazione, ma di cooperazione amministrativa e di talune decisioni tecniche specifiche. Di conseguenza, la Corte esclude che la Commissione abbia violato il suo obbligo di vigilanza o che sussistesse una situazione particolare.
Seconda, terza e quarta questione: irricevibilità
Le questioni sulla vincolatività per le autorità nazionali della valutazione della Commissione circa la comparabilità tra casi sono state dichiarate irricevibili. La Corte osserva che, nel procedimento principale, la risposta a tali quesiti non era necessaria per risolvere la controversia, poiché le autorità nazionali avevano già seguito la valutazione della Commissione e non emergeva alcun elemento che potesse condurle a ritenere non comparabili le situazioni. La domanda era quindi teorica.
Dispositivo e portata pratica
La Corte conclude che l’esame della decisione REM 03/07 alla luce dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 239 del codice doganale non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione. Per gli operatori, la pronuncia conferma che, in materia di origine preferenziale, l’annullamento o l’inesattezza del certificato non comporta automaticamente lo sgravio o il mancato recupero: è necessario dimostrare anche l’errore rilevante dell’autorità di rilascio oppure una situazione particolare, secondo parametri rigorosi e con ampio potere valutativo della Commissione.
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