Corte di giustizia, Sentenza C-516/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019. — Spiegel Online GmbH contro Volker Beck. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 5, paragrafo 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d) – Resoconti di avvenimenti attuali – Citazioni – Utilizzo di collegamenti ipertestuali – Opera messa legalmente a disposizione del pubblico – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà di espressione e di informazione. — Causa C-516/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una controversia tra un editore online e l’autore di un testo politico, chiarisce la portata delle eccezioni al diritto d’autore per resoconto di avvenimenti attuali e per citazione. Stabilisce che tali eccezioni non sono completamente armonizzate, ma non possono essere ampliate dagli Stati membri oltre i casi previsti dalla direttiva 2001/29. La Corte ammette che una citazione possa avvenire anche tramite hyperlink verso un PDF consultabile autonomamente e precisa quando un’opera debba ritenersi già legalmente disponibile al pubblico.
Diritto d’autore online e libertà di informazione: portata delle eccezioni per resoconto di avvenimenti attuali e per citazione, anche mediante collegamenti ipertestuali.
La questione giuridica
Se le eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere c), seconda ipotesi, e d), della direttiva 2001/29 siano armonizzate in modo completo; se la libertà di informazione e la libertà di stampa possano giustificare deroghe ulteriori ai diritti esclusivi dell’autore; come vadano bilanciati, alla luce della Carta, i diritti esclusivi e le eccezioni in materia di resoconto di avvenimenti attuali e citazione; se, per il resoconto di un avvenimento attuale, sia compatibile con la direttiva una norma nazionale che imponga la previa richiesta di autorizzazione quando ragionevolmente possibile; se la nozione di citazione comprenda il rinvio tramite hyperlink a file PDF autonomamente consultabili; e quando un’opera debba considerarsi già messa legalmente a disposizione del pubblico ai fini della citazione.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 3, lettere c), seconda ipotesi, e d), della direttiva 2001/29 non realizza un’armonizzazione completa: gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità, ma entro i limiti fissati dalla direttiva, dal principio di proporzionalità, dall’articolo 5, paragrafo 5, e dalla Carta. La libertà di informazione e di stampa non autorizza deroghe ulteriori ai diritti esclusivi dell’autore al di fuori delle eccezioni tassative della direttiva; tuttavia, nell’applicare tali eccezioni, il giudice nazionale deve interpretarle in modo conforme alla Carta e preservarne l’effetto utile. Ne consegue che è incompatibile con la direttiva una norma nazionale che subordini il resoconto di un avvenimento attuale alla previa richiesta di autorizzazione quando ragionevolmente possibile; la citazione può essere realizzata anche mediante collegamento ipertestuale a un file consultabile autonomamente; un’opera è "già messa legalmente a disposizione del pubblico" se resa accessibile con il consenso del titolare, in base a licenza non volontaria o per autorizzazione di legge, nella concreta forma in cui è poi citata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Diritto d’autore online e libertà di informazione: portata delle eccezioni per resoconto di avvenimenti attuali e per citazione, anche mediante collegamenti ipertestuali
La Corte di giustizia, in Grande Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof relativo all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29. La controversia oppone Spiegel Online GmbH a Volker Beck ed è incentrata sulla pubblicazione online del manoscritto e dell’articolo dell’autore, nonché sul rapporto tra tutela del diritto d’autore e libertà di informazione e di stampa.
Fatti e procedimento principale
Volker Beck, autore di un manoscritto su temi di politica penale, aveva contestato già in passato modifiche editoriali al testo pubblicato in una raccolta del 1988 e se ne era poi distanziato pubblicamente. Nel 2013, in prossimità della campagna elettorale, egli aveva messo a disposizione delle redazioni il manoscritto per mostrare che il testo era stato alterato, ma senza autorizzarne la pubblicazione integrale. Spiegel Online pubblicò un articolo critico nei suoi confronti e rese scaricabili, tramite collegamenti ipertestuali, le versioni originali del manoscritto e dell’articolo. Il sig. Beck agì in giudizio sostenendo che tale messa a disposizione integrasse una violazione del diritto d’autore; dopo le decisioni di merito favorevoli a Beck, la causa giunse in cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiese, in sostanza:
- se le eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), siano misure di armonizzazione completa;
- come debbano essere considerati i diritti fondamentali sanciti dalla Carta nel definire la portata di tali eccezioni;
- se la libertà di informazione e di stampa possano giustificare eccezioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla direttiva;
- se, per il resoconto di un avvenimento attuale, sia compatibile con la direttiva una disciplina nazionale che imponga la previa autorizzazione quando ragionevolmente ottenibile;
- se una citazione possa essere effettuata mediante hyperlink verso un file PDF autonomamente consultabile;
- quando un’opera possa dirsi già messa legalmente a disposizione del pubblico ai fini dell’eccezione per citazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2001/29, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, sul campo di applicazione;
- l’articolo 2, lettera a), sul diritto di riproduzione;
- l’articolo 3, paragrafo 1, sul diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione;
- l’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), sulle eccezioni per resoconto di avvenimenti attuali e per citazione;
- l’articolo 5, paragrafo 5, sulla triplice condizione. Vengono inoltre in rilievo gli articoli 11, 17, paragrafo 2, e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio.
Ragionamento della Corte sulla prima questione: armonizzazione non completa
La Corte osserva che l’articolo 5, paragrafo 3, lettere c), seconda ipotesi, e d), non realizza un’armonizzazione completa. Il tenore letterale delle disposizioni lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri, in particolare per le clausole che richiedono l’uso "nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo" o "conformemente ai buoni usi" e "quanto giustificato dallo scopo specifico". Tuttavia, tale margine è limitato:
- devono essere rispettate tutte le condizioni previste dalla direttiva;
- occorre il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, compresa la proporzionalità;
- va salvaguardato l’effetto utile delle eccezioni;
- opera la triplice condizione dell’articolo 5, paragrafo 5;
- l’interpretazione nazionale deve garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti.
Ragionamento sulla terza questione: nessuna deroga ulteriore fuori dall’articolo 5
La Corte esclude che la libertà di informazione e la libertà di stampa possano giustificare deroghe ulteriori ai diritti esclusivi dell’autore al di fuori delle eccezioni tassative della direttiva. L’elenco dell’articolo 5 è esaustivo e costituisce il meccanismo scelto dal legislatore per bilanciare, da un lato, la tutela della proprietà intellettuale e, dall’altro, i diritti degli utenti e l’interesse generale. Consentire agli Stati membri di introdurre nuove deroghe comprometterebbe l’armonizzazione, la certezza del diritto e la coerenza del sistema.
Ragionamento sulla seconda questione: interpretazione conforme alla Carta
Pur negando la possibilità di creare eccezioni ulteriori, la Corte afferma che il giudice nazionale, nel bilanciamento tra diritti esclusivi dell’autore e diritti degli utenti, deve interpretare le eccezioni dell’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), in modo pienamente conforme alla Carta, preservandone la formulazione e l’effetto utile. Ciò vale in particolare per il rapporto tra diritto d’autore e libertà di espressione e di informazione: la tutela della proprietà intellettuale non è assoluta e deve essere bilanciata caso per caso, anche tenendo conto dell’importanza del dibattito politico o dell’interesse generale dell’informazione.
Ragionamento sulla quarta questione: resoconto di avvenimenti attuali e previa autorizzazione
Interpretando autonomamente l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, la Corte rileva che la disposizione non prevede alcun requisito di previa autorizzazione del titolare dei diritti. Il riferimento al "resoconto" riguarda la comunicazione di informazioni su un avvenimento attuale che presenti interesse per il pubblico; l’uso deve essere limitato a quanto giustificato dallo scopo informativo. Imporre una preventiva richiesta di consenso, anche solo quando ragionevolmente possibile, renderebbe eccessivamente difficile la diffusione tempestiva delle informazioni e svuoterebbe di effetto utile l’eccezione, concepita proprio per proteggere l’attività informativa della stampa.
Ragionamento sulla quinta questione: citazione e collegamento ipertestuale
La Corte definisce la citazione come l’utilizzo, da parte di un soggetto diverso dall’autore, di un’opera o di un suo estratto per illustrare un’affermazione, sostenere un’opinione o consentire un confronto intellettuale, anche in chiave di critica o rassegna. La nozione non richiede che il testo citato sia integrato in modo inscindibile nel nuovo elaborato; una citazione può risultare anche dal rinvio tramite hyperlink a un file autonomamente consultabile. Ciò è coerente con il ruolo dei collegamenti ipertestuali nell’ecosistema di Internet e con la necessità di preservare la libertà di espressione online, fermo restando che l’uso deve rispettare i buoni usi e i limiti dello scopo specifico.
Ragionamento sulla sesta questione: opera già messa legalmente a disposizione del pubblico
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), un’opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico se, nella concreta forma in cui viene poi citata, è stata resa accessibile con l’autorizzazione del titolare, oppure in base a una licenza non volontaria o a un’autorizzazione di legge. La verifica dipende dalle circostanze del caso concreto e spetta al giudice nazionale: nel caso di specie, occorreva accertare se la pubblicazione iniziale del manoscritto come articolo avesse avuto luogo con il consenso dell’autore anche rispetto alle modifiche editoriali e se la successiva pubblicazione sul sito di Beck, accompagnata da una dissociazione espressa, avesse reso accessibile il testo solo in tale forma specifica.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 5, paragrafo 3, lettere c), seconda ipotesi, e d), non costituisce un’armonizzazione completa;
- la libertà di informazione e di stampa non autorizza deroghe ulteriori fuori dall’articolo 5;
- il giudice nazionale deve interpretare le eccezioni in modo conforme alla Carta;
- è incompatibile con la direttiva una norma nazionale che subordini il resoconto di un avvenimento attuale alla previa domanda di autorizzazione quando ragionevolmente possibile;
- la citazione può avvenire tramite collegamento ipertestuale a un file autonomamente consultabile;
- l’opera è già legalmente a disposizione del pubblico quando è stata resa accessibile, nella concreta forma considerata, con consenso del titolare, su base di licenza non volontaria o per legge.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che il bilanciamento tra diritto d’autore e libertà di informazione nella società digitale deve avvenire entro il perimetro tassativo dell’articolo 5 della direttiva 2001/29. Le eccezioni per cronaca e citazione non possono essere ampliate dagli Stati membri, ma devono essere interpretate in modo non restrittivo oltre misura, per garantire l’effetto utile delle libertà fondamentali tutelate dalla Carta.
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