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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-40/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019. — Fashion ID GmbH & Co.KG contro Verbraucherzentrale NRW eV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Gestore di un sito Internet che ha incorporato in quest’ultimo un plug-in social che consente la comunicazione dei dati personali del visitatore di tale sito al fornitore del suddetto plug-in – Articolo 7, lettera f) – Legittimazione del trattamento dei dati – Considerazione dell’interesse del gestore del sito Internet o di quello del fornitore del plug-in social – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Consenso della persona interessata – Articolo 10 – Informazione della persona interessata – Normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio. — Causa C-40/17

Giurisprudenza europea62017CJ0040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha deciso una controversia relativa al pulsante "Mi piace" di Facebook inserito in un sito di e-commerce. Ha riconosciuto che un’associazione di consumatori può agire in giudizio sulla base del diritto nazionale, e che il gestore del sito può essere qualificato come responsabile del trattamento, ma solo per la fase di raccolta e trasmissione dei dati verso il fornitore del plug-in. Ha inoltre precisato che, per tali operazioni, occorrono il consenso dell’utente e un interesse legittimo di entrambi i soggetti coinvolti, mentre gli obblighi informativi gravano anche sul gestore del sito.

Protezione dei dati e plug-in social: qualificazione del gestore del sito come contitolare del trattamento, liceità del trattamento e legittimazione delle associazioni dei consumatori ad agire.

La questione giuridica

Se la direttiva 95/46 osti a una normativa nazionale che consente alle associazioni dei consumatori di agire in giudizio per violazioni della protezione dei dati; se il gestore di un sito che incorpora un plug-in social sia "responsabile del trattamento" anche senza controllo sui dati trasmessi al fornitore; quale interesse legittimo rilevi ex articolo 7, lettera f), della direttiva; a chi debba essere prestato il consenso e a chi incomba l’obbligo di informazione ex articoli 2, lettera h), 7, lettera a), e 10 della direttiva.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che gli articoli 22-24 della direttiva 95/46 non ostano a norme nazionali che attribuiscono alle associazioni dei consumatori la legittimazione ad agire contro violazioni della protezione dei dati. Inoltre, il gestore di un sito che incorpora un plug-in social può essere contitolare del trattamento, ma solo per le operazioni di raccolta e trasmissione dei dati personali di cui determina congiuntamente finalità e mezzi; per tali operazioni devono ricorrere, per ciascun contitolare, un interesse legittimo ex articolo 7, lettera f), il consenso va raccolto dal gestore e l’informativa ex articolo 10 grava anche sul gestore, limitatamente a quelle operazioni.

Norme richiamate

  • Direttiva 95/46/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva 2002/58/CE
  • Direttiva 2009/22/CE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679

Protezione dei dati e plug-in social: Fashion ID

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf in una controversia tra una società di commercio online e un’associazione per la tutela dei consumatori, relativa all’inserimento nel sito internet di un plug-in social di Facebook. La Corte interpreta la direttiva 95/46 alla luce del funzionamento del pulsante "Mi piace" e della trasmissione automatica di dati personali al fornitore del plug-in.

Fatti e procedimento principale

Fashion ID aveva incorporato nel proprio sito il pulsante "Mi piace" di Facebook. Secondo la decisione di rinvio, la semplice consultazione del sito poteva provocare la trasmissione alla Facebook Ireland di dati personali del visitatore, senza che quest’ultimo ne fosse consapevole e indipendentemente dalla sua iscrizione a Facebook o dall’uso del pulsante. La Verbraucherzentrale NRW ha promosso un’azione inibitoria dinanzi ai giudici tedeschi per ottenere la cessazione della pratica, deducendo violazioni delle norme sulla protezione dei dati e degli obblighi di informazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 95/46/CE, soprattutto gli articoli 2, 7, 10, 22, 23, 24 e 28;
  • la direttiva 2002/58/CE, articolo 5, paragrafo 3;
  • la direttiva 2009/22/CE, relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
  • il regolamento (UE) 2016/679, articolo 80, citato come indice dell’orientamento del legislatore dell’Unione;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

La Corte osserva inoltre che la direttiva 95/46 è stata poi abrogata e sostituita dal regolamento 2016/679, ma che alla controversia si applica ratione temporis la direttiva.

Prima questione: azione delle associazioni dei consumatori

La Corte afferma che gli articoli 22, 23 e 24 della direttiva 95/46 non ostano a una normativa nazionale che consenta alle associazioni per la tutela dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una violazione della protezione dei dati personali.

Il ragionamento si fonda su tre elementi principali:

  • l’articolo 22 garantisce un ricorso giurisdizionale, ma non disciplina in modo esaustivo le condizioni di esercizio del ricorso;
  • l’articolo 24 lascia agli Stati membri il compito di adottare "misure appropriate" per garantire la piena applicazione della direttiva;
  • una legittimazione ad agire delle associazioni contribuisce, e non ostacola, alla tutela effettiva dei diritti fondamentali delle persone interessate.

La Corte valorizza anche il fatto che l’articolo 80 del regolamento 2016/679 consente espressamente una simile azione, ritenendolo confermativo della soluzione adottata.

Seconda questione: nozione di responsabile del trattamento

La Corte afferma che il gestore di un sito internet che inserisce un plug-in social può essere considerato "responsabile del trattamento" ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, anche se non ha alcuna influenza sulle successive operazioni compiute dal fornitore del plug-in.

Tuttavia, tale responsabilità è limitata alle sole operazioni di trattamento di cui il gestore determina effettivamente finalità e mezzi, cioè:

  • la raccolta dei dati personali del visitatore;
  • la loro comunicazione mediante trasmissione al fornitore del plug-in.

La Corte precisa che:

  • la nozione di responsabile del trattamento è ampia e può comprendere più soggetti;
  • la contitolarità non richiede che ciascun soggetto abbia accesso ai dati;
  • un soggetto non è responsabile delle fasi del trattamento che non determina, né direttamente né congiuntamente ad altri.

Nel caso concreto, Fashion ID e Facebook Ireland determinano congiuntamente finalità e mezzi della raccolta e trasmissione dei dati, perché l’inserimento del plug-in serve anche a favorire la visibilità commerciale dei prodotti del gestore.

Quarta questione: interesse legittimo ex articolo 7, lettera f)

Per la liceità del trattamento, la Corte ricorda che l’articolo 7, lettera f), richiede cumulativamente:

  • il perseguimento di un interesse legittimo;
  • la necessità del trattamento per tale interesse;
  • il bilanciamento con i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.

In una situazione come quella esaminata, la Corte dichiara che devono perseguire un interesse legittimo sia il gestore del sito sia il fornitore del plug-in, con riferimento alle operazioni di raccolta e trasmissione dei dati.

Quinta e sesta questione: consenso e obbligo di informazione

La Corte stabilisce che il consenso richiesto dagli articoli 2, lettera h), e 7, lettera a), deve essere ottenuto dal gestore del sito, ma solo per le operazioni di trattamento di cui egli determina le finalità e i mezzi, cioè ancora una volta raccolta e trasmissione dei dati.

Lo stesso vale per l’obbligo di informazione previsto dall’articolo 10: esso incombe anche sul gestore del sito, ma l’informazione da fornire riguarda solo quelle medesime operazioni di cui il gestore è contitolare.

La Corte sottolinea che l’informazione deve essere resa al momento della raccolta dei dati e che sarebbe incompatibile con una tutela efficace far dipendere il consenso da un soggetto che interviene solo successivamente, cioè dal fornitore del plug-in.

Decisione finale

Nel dispositivo, la Corte risponde che:

  • gli articoli 22-24 della direttiva 95/46 non ostano all’azione delle associazioni dei consumatori;
  • il gestore del sito può essere responsabile del trattamento, ma solo per raccolta e trasmissione dei dati;
  • per tali operazioni ciascun soggetto coinvolto deve perseguire un interesse legittimo;
  • il consenso e l’informativa devono essere raccolti/forniti dal gestore, limitatamente alle operazioni di cui egli determina finalità e mezzi.

La pronuncia è rilevante per la ripartizione delle responsabilità tra gestori di siti e fornitori di plug-in social e per la legittimazione delle associazioni consumeristiche in materia privacy.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalicontitolarità del trattamentocommercio elettronicotutela dei consumatoriprivacy online

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