Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-469/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019. — Funke Medien NRW GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 2, lettera a) – Diritto di riproduzione – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-469/17

Giurisprudenza europea62017CJ0469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il rapporto tra diritto d'autore armonizzato dalla direttiva 2001/29 e libertà di informazione/stampa, in una controversia sulla pubblicazione di documenti militari tedeschi classificati. Stabilisce che i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico sono pienamente armonizzati, mentre le eccezioni di citazione e resoconto di avvenimenti attuali lasciano un certo margine nazionale. La Carta non può creare eccezioni ulteriori fuori dall'articolo 5, ma impone un'interpretazione conforme e proporzionata delle eccezioni esistenti.

Diritto d'autore e libertà di informazione: limiti dell'armonizzazione della direttiva 2001/29 e possibilità di invocare la Carta oltre le eccezioni espressamente previste.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede: (1) se gli articoli 2, lettera a), 3, paragrafo 1, e 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 lascino un margine di discrezionalità agli Stati membri nel recepimento; (2) come i diritti fondamentali della Carta, in particolare l'articolo 11, incidano sulla delimitazione delle eccezioni e limitazioni dell'articolo 5; (3) se la libertà di informazione e di stampa possano fondare deroghe ulteriori ai diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico, al di fuori dell'elenco dell'articolo 5.

Principio di diritto

L'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 armonizzano integralmente il contenuto sostanziale dei diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico; invece l'articolo 5, paragrafo 3, lettere c), seconda ipotesi, e d), non armonizza completamente la portata delle relative eccezioni, lasciando agli Stati membri un margine di attuazione entro i limiti della direttiva, della triplice condizione dell'articolo 5, paragrafo 5, e dei diritti fondamentali. La libertà di informazione e di stampa non consente di introdurre deroghe ulteriori al di fuori dell'elenco esaustivo dell'articolo 5; il giudice nazionale deve però interpretare le eccezioni previste in modo conforme alla Carta, preservandone effetto utile e bilanciando, caso per caso, i diritti in gioco.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 2, lettera a), direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafi 2 e 3, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2001/29/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Diritto d'autore, documenti riservati e libertà di informazione

La sentenza, resa in rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda la pubblicazione online da parte di Funke Medien NRW GmbH di documenti militari tedeschi classificati come "documenti classificati – Riservato". La Corte è chiamata a chiarire l'ampiezza dell'armonizzazione della direttiva 2001/29 e il ruolo dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di informazione e di stampa di cui all'articolo 11 della Carta.

Fatti e procedimento principale

La Repubblica federale di Germania redige settimanalmente le cosiddette UdP (Unterrichtung des Parlaments), informative sull'attività della Bundeswehr all'estero e sugli sviluppi nelle aree di intervento. Tali documenti sono trasmessi a organi parlamentari e amministrativi e sono classificati al livello più basso di riservatezza previsto dal diritto tedesco; parallelamente vengono pubblicate versioni sintetiche accessibili al pubblico.

Funke Medien aveva richiesto l'accesso a tutte le UdP redatte tra il 2001 e il 2012, ma la richiesta era stata respinta per ragioni di sicurezza. In seguito, la società aveva comunque ottenuto gran parte dei documenti e li aveva pubblicati sul proprio sito Internet sotto il titolo "Afghanistan Papiere", corredandoli di una presentazione introduttiva, link e invito all'interazione. La Germania ha agito inibitoriamente per violazione del diritto d'autore; i giudici di merito le hanno dato ragione, e la controversia è giunta in cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se gli articoli 2, lettera a), 3, paragrafo 1, e 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 lascino margini di discrezionalità agli Stati membri;
  • come i diritti fondamentali della Carta incidano sulla portata delle eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5;
  • se la libertà di informazione e di stampa possano giustificare deroghe ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla direttiva.

Inquadramento sulla protezione come "opera"

In via preliminare, la Corte ricorda che la tutela ai sensi della direttiva 2001/29 presuppone che l'oggetto sia una "opera". Ciò richiede due condizioni cumulative: originalità, nel senso di creazione intellettuale propria dell'autore che rifletta la sua personalità, e espressione di tale creazione.

La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare se rapporti sulla situazione militare come quelli in esame presentino scelte libere e creative idonee a riflettere la personalità dell'autore. Se il contenuto è essenzialmente determinato dalle informazioni riportate e il testo ha una funzione meramente tecnica o informativa, manca l'originalità e il documento non costituisce "opera". La qualificazione concreta dei documenti spetta quindi al giudice del rinvio.

Portata dell'armonizzazione della direttiva 2001/29

La Corte distingue nettamente tra diritti esclusivi e eccezioni.

Per quanto riguarda l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la Corte afferma che tali disposizioni costituiscono una armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico. Esse definiscono in modo inequivoco la sfera del diritto esclusivo e non subordinano il loro effetto ad alcun intervento nazionale ulteriore.

Diverso è il discorso per l'articolo 5, paragrafo 3, lettere c), seconda ipotesi, e d). In ragione del loro tenore letterale e del carattere esemplificativo di alcuni casi, queste disposizioni non armonizzano completamente la portata delle eccezioni. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nell'attuazione, ma tale margine è rigorosamente limitato dal diritto dell'Unione.

Limiti al margine degli Stati membri nell'attuazione delle eccezioni

La Corte ribadisce che gli Stati membri possono recepire le eccezioni solo se rispettano tutte le condizioni previste dall'articolo 5, incluso il paragrafo 5, che impone la triplice regola: caso speciale, assenza di contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e assenza di pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del titolare.

Inoltre, il recepimento deve rispettare il principio di proporzionalità e non può compromettere gli obiettivi della direttiva, cioè un elevato livello di protezione e il buon funzionamento del mercato interno. Le autorità nazionali devono anche salvaguardare l'effetto utile delle eccezioni e mantenerne la finalità, bilanciando i diritti dei titolari e quelli degli utenti.

Nessuna deroga ulteriore sulla base dell'articolo 11 della Carta

La Corte respinge l'idea che la libertà di informazione e la libertà di stampa possano, da sole, fondare eccezioni o limitazioni ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste dall'articolo 5 della direttiva 2001/29. L'elenco delle eccezioni ha carattere esaustivo e consentire deroghe nazionali supplementari comprometterebbe l'armonizzazione, la certezza del diritto e l'unità del mercato interno.

La Carta non opera quindi come fonte autonoma di nuove eccezioni al diritto d'autore al di fuori del quadro della direttiva; piuttosto, essa impone che le eccezioni esistenti siano interpretate e applicate in modo da garantire un giusto equilibrio tra proprietà intellettuale e libertà di espressione e informazione.

Interpretazione conforme delle eccezioni e caso concreto

Quanto alla seconda questione, la Corte precisa che il giudice nazionale deve interpretare le eccezioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere c), seconda ipotesi, e d), in modo conforme alla Carta, rispettandone il testo e l'effetto utile.

Nel caso concreto, la pubblicazione delle UdP da parte di Funke Medien non si limitava a una mera diffusione dei documenti, ma li presentava in forma organizzata, con didascalia introduttiva, link e invito a interagire. Supponendo che i documenti siano opere tutelate, tale attività può rientrare nell'eccezione relativa all'utilizzo di opere in occasione del resoconto di un avvenimento attuale, a condizione che siano soddisfatte le ulteriori condizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e ciò deve essere verificato dal giudice nazionale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti;
  • l'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), non costituisce armonizzazione completa della portata delle eccezioni;
  • la libertà di informazione e di stampa non può giustificare deroghe ulteriori al di fuori delle eccezioni previste dall'articolo 5;
  • il giudice nazionale deve interpretare le eccezioni conformemente alla Carta, bilanciando i diritti in gioco nel caso concreto.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori, la sentenza conferma che:

  • il perimetro dei diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico è integralmente armonizzato a livello UE;
  • le eccezioni di cronaca, citazione e simili sono tassative quanto alla loro tipologia, ma la loro concreta attuazione nazionale lascia un margine applicativo;
  • i diritti fondamentali non consentono di creare eccezioni nuove, ma orientano l'interpretazione di quelle esistenti;
  • nella valutazione di contenuti informativi o documenti ufficiali, è essenziale verificare anzitutto se sussista la qualità di "opera" e, in secondo luogo, se l'uso concreto ricada in una delle eccezioni dell'articolo 5, interpretata in modo conforme alla Carta.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autoreeccezioni e limitazioni al diritto d'autorelibertà di informazionelibertà di stampabilanciamento tra proprietà intellettuale e diritti fondamentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.