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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31147/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, da parte della CTP di Belluno, del ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004. Con il primo motivo ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla questione, prospettata come thema decidendum, della mancanza di qualifica dirigenziale in capo al sottoscrittore dell'avviso, circostanza che egli riteneva rilevante ai fini della compensazione delle spese. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 in tema di compensazione delle spese processuali. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992 per avere la CTR omesso di applicare la riduzione del 20% sulle spese liquidate in favore dell'ente impositore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la questione della qualifica dirigenziale era solo un presupposto della richiesta di compensazione delle spese, mentre il mancato esame di una questione prodromica non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha poi ribadito che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia espressamente motivato il mancato uso di tale facoltà. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato le singole voci della nota spese sulle quali sarebbe stato commesso l'errore e non era quindi verificabile se la riduzione del 20% fosse stata già applicata. Il ricorso è stato quindi respinto; non è stata liquidata in questa sede una condanna alle spese in favore dell'Agenzia, che non si era costituita, ed è stato disposto l'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non esamini domande o eccezioni di merito; il mancato esame di una questione meramente prodromica non integra di per sé la violazione della norma.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia deve riguardare l'assenza del provvedimento decisorio indispensabile sulla domanda o eccezione, non la sola mancata trattazione di un presupposto logico della domanda.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta solo nei limiti in cui la disciplina delle spese sia stata effettivamente mal applicata; non è censurabile in cassazione la mancata esplicita motivazione sul mancato esercizio del potere di compensazione.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    In tema di spese del processo tributario, la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    La riduzione del 20% sulle spese liquidate a favore dell'ente impositore deve potersi verificare sulla base della nota spese e della liquidazione operata; il motivo è inammissibile se non sono indicate le singole voci su cui la decurtazione avrebbe dovuto incidere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha inserito nel sistema processuale l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione di merito; non è configurabile per il mancato esame di una questione preliminare o di un mero presupposto della domanda.
  • In materia di spese processuali, la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia motivato espressamente il mancato ricorso alla compensazione.
  • Quando si censura la liquidazione delle spese, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare specificamente le singole voci della nota spese e i profili di errore denunciati; una contestazione generica dell'importo complessivo è inammissibile.
  • La deduzione della mancata applicazione di una riduzione percentuale sulle spese richiede che sia verificabile, dagli atti richiamati nel ricorso, se la riduzione sia stata già considerata nella liquidazione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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