Cassazione Penale, Sentenza n. 36362/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 17/01/2022, con la quale era stato dichiarato colpevole ai sensi degli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 e condannato a 2 mesi e 5 giorni di arresto (con generiche e riconoscimento della continuazione). La Corte territoriale aveva ritenuto l'appello generico e carente di specificita' rispetto alle motivazioni di primo grado: l'imputato aveva sollevato questioni quali la mancata traduzione dell'atto di sottoposizione alla misura di prevenzione e la mancata informazione sulle conseguenze penali, ma senza confrontarsi con i ragionamenti del Tribunale; inoltre aveva chiesto una pena base al minimo edittale con motivazioni generiche (vetustà dei fatti, emarginazione, scarsa lesività). In cassazione il ricorrente ha invocato violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i motivi di appello erano specifici e richiedendo l'applicazione del principio del "favor impugnationis".
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni unite (n. 8825/2016) secondo cui l'appello e' inammissibile per difetto di specificita' quando non enuncia e argomenta in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificita' e' proporzionale alla specificita' delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'appellante si sia limitato ad affermazioni generiche e non abbia confutato i ragionamenti del Tribunale, tanto in ordine alla responsabilita' quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011
artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011
Norme richiamate per individuare le fattispecie di reato contestate all'imputato; utilizzate per definire la base della responsabilita' penale nella sentenza di primo grado.
d.l. n. 137/2020
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Consente al Pubblico Ministero di rassegnare requisitoria scritta; qui il PM ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso tramite atto scritto ai sensi della norma.
codice di procedura penale
Articoli relativi alle modalita' e al contenuto dell'impugnazione per appello e alla motivazione delle decisioni; il ricorrente ha dedotto la loro violazione, ma la Corte ha ritenuto che l'appello mancasse di specificita' nel censire le ragioni del primo giudice.
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Previsioni sulle lecite censure in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme sulla motivazione); il ricorrente le ha invocate per lamentare il vizio di motivazione e la violazione degli articoli sopraindicati.
Ordinanza/sez. unite
Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'onere di specificita' dell'impugnante e' proporzionale alla specificita' delle ragioni espresse nella decisione impugnata; conferma la possibilita' di dichiarare inammissibile l'appello per genericita'.
disposizioni attuative c.p.p.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma citata in ordine ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso; qui usata per indicare i limiti in cui il motivo e' stato riportato nella cassazione.
codice di procedura penale
Predispone la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla fine del procedimento.
Massime di principio
- L'appello (come il ricorso per cassazione) puo' essere dichiarato inammissibile se i motivi non sono espressi e argomentati confrontandosi specificamente con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'onere di specificita' dell'impugnante e' proporzionale alla specificita' delle motivazioni del provvedimento impugnato: decisioni ampiamente motivate richiedono censure altrettanto articolate.
- Affermazioni generiche o apodittiche (es. "mancanza di prova" senza indicare quali elementi di fatto o diritto siano errati) non soddisfano il requisito di specificita' e portano all'inammissibilita' dell'impugnazione.
- Il principio del 'favor impugnationis' non annulla l'obbligo di specificare e argomentare le censure: la soglia di specificita' in appello e' meno rigorosa che in cassazione, ma comunque presente e vincolante.
- Nel contestare il trattamento sanzionatorio occorre confrontarsi puntualmente con il ragionamento del giudice di primo grado e fornire elementi che giustifichino una differente quantificazione della pena (non bastano enunciazioni generiche sulla vetustà o marginalità).
- Se il Tribunale ha fissato la pena base vicina al minimo edittale e sono state riconosciute le generiche ma sussistono precedenti rilevanti, e' difficile ottenere ulteriori riduzioni in sede di impugnazione senza argomentazioni specifiche.
- Per impugnazioni che sollevano questioni di diritto procedurale (es. traduzione degli atti, informazione delle conseguenze), e' necessario dimostrare come tali vizi abbiano inciso concretamente sulla decisione o sulla percezione delle obbligazioni da parte dell'imputato.
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