Sentenza n. 15236/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento e/o per la declaratoria di inefficacia previa adozione di idonee misure cautelari; - della nota prot. n. 13931 del 2 settembre 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità - Divisione 3, comunicata a mezzo pec in pari data e avente ad oggetto “Interporto di Bari-Lamasinata – Istanza prot. n. 0012374 del 23 luglio 2026 – Istanza del 25 agosto 2026 volta al rilascio dell’attestazione di intervenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 – Riscontro”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ad oggi non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti; e, per l’effetto, per l’accertamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, della L. n. 241/1990, dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza prot. n. 0012374 del 23 luglio 2026, trasmessa a mezzo pec in pari data al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità, con la quale Prelios SGR S.p.A., quale società di gestione del Fondo Portuno, ha chiesto l’adozione di un provvedimento di “assenso, [di un] nulla osta o [di una] determinazione equipollente al subentro nella gestione dell’Interporto di Bari da parte di Prelios Integra S.p.A. e di G.T.S. S.p.A. così come richiesto dal Tribunale di Bari con il provvedimento del 14 luglio 2026 (R.G. n. 148 2/2026)”; nonché, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità sull’istanza prot. n. 0012374 del 23 luglio 2026, trasmessa a mezzo pec in pari data, da Prelios SGR S.p.A. con la quale quest’ultima ha chiesto l’adozione di un provvedimento di “assenso, [di un] nulla osta o [di una] determinazione equipollente al subentro nella gestione dell’Interporto di Bari da parte di Prelios Integra S.p.A. e di G.T.S. S.p.A. così come richiesto dal Tribunale di Bari con il provvedimento del 14 luglio 2026 (R.G. n. 148-2/2026); e per l’accertamento del diritto di Prelios SGR S.p.A. ad ottenere il rilascio di un provvedimento di assenso, di un nulla osta o di una determinazione equipollente al subentro nella gestione dell’Interporto di Bari da parte di Prelios Integra S.p.A. e di G.T.S. S.p.A., così come richiesto dal Tribunale di Bari, Sezione Concorsuale, con ordinanza non impugnabile resa il 14 luglio 2026, pubblicata il 16 luglio 2026 (nel giudizio R.G. n. 148-2/2026); e per la conseguente condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità a concludere (in tali termini) il procedimento de quo, con contestuale nomina sin da ora di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3 c.p.a., nel caso in cui il predetto termine decorra senza che l’Amministrazione abbia emesso il dovuto provvedimento di nulla osta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale che negava, allo stato, il rilascio dell’attestazione di formazione del silenzio-assenso sull’istanza di assenso al subentro nella gestione dell’Interporto di Bari-Lamasinata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria tramite il fondo gestito del complesso immobiliare dell’Interporto e interessata al subentro di una società del gruppo nella gestione, aveva chiesto al Ministero, il 23 luglio 2026, un atto di assenso, nulla osta o determinazione equipollente, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Bari del 14 luglio 2026 che aveva subordinato a tale assenso l’efficacia dell’inibitoria al rilascio delle aree da parte della precedente gestore. Dopo il mancato riscontro entro trenta giorni, la ricorrente aveva chiesto l’attestazione di formazione del silenzio-assenso; il Ministero, con nota del 2 settembre 2026, aveva risposto che non sussistevano allo stato i presupposti per rilasciarla, dovendo prima definire la natura e il fondamento normativo del procedimento e completare le verifiche sull’assetto gestionale. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere contro tale nota e ha chiesto l’accertamento del silenzio-assenso; in subordine, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, l’accertamento del diritto all’assenso e la condanna del Ministero a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta. La controinteressata ha eccepito difetto di giurisdizione, legittimazione e interesse e l’infondatezza del ricorso. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione e l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, sottoponendo tali questioni al contraddittorio delle parti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la questione di competenza territoriale del TAR Lazio non è stata decisa autonomamente. Il Collegio ha ritenuto che la gestione degli interporti sia attività economico-industriale e commerciale svolta in regime di diritto privato e che la legge quadro del 2025 non attribuisca al Ministero il potere di rilasciare un assenso al subentro tra gestori. Gli interessi pubblici sono presidiati dall’individuazione dei soggetti gestori e dall’iscrizione nell’elenco ministeriale, non da un’autorizzazione al singolo avvicendamento. Nel caso concreto, l’atto richiesto al Ministero era funzionale all’ottemperanza all’ordinanza del Tribunale di Bari, i cui effetti riguardavano una misura protettiva nell’ambito della procedura concernente la precedente gestore: la controversia non investiva quindi l’esercizio, o il mancato esercizio, di un potere amministrativo, ma la mancata ottemperanza a un ordine giudiziale. È stata dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, presso la quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura della decisione e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 5 l. 177/2025
La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato
La gestione degli interporti è attività economico-commerciale liberalizzata e svolta in regime privatistico; la controversia sul subentro non concerne, di per sé, l’esercizio di un potere autoritativo.
art. 1, comma 4, lett. b), l. 177/2025
La tutela degli interessi pubblici interessati dall’attività di gestione degli interporti nell’attuale sistema liberalizzato, invero, resta unicamente presidiata dalle regole sancite dai sopra riportati commi 4, lett. b), e 7, dell’articolo 1 della legge n. 177/2025
Nel sistema liberalizzato, la tutela pubblica si realizza attraverso l’individuazione dei soggetti gestori, non mediante un assenso ministeriale al subentro tra operatori.
art. 1, comma 7, l. 177/2025
La tutela degli interessi pubblici interessati dall’attività di gestione degli interporti nell’attuale sistema liberalizzato, invero, resta unicamente presidiata dalle regole sancite dai sopra riportati commi 4, lett. b), e 7, dell’articolo 1 della legge n. 177/2025
Il potere ministeriale previsto dalla legge riguarda l’istituzione dell’elenco dei soggetti gestori e non comprende il rilascio di un nulla osta al singolo avvicendamento.
art. 11 c.p.a.
Il presente ricorso in esame sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la società ricorrente potrà provvedere alla riassunzione del giudizio con le modalità e i termini previsti dall’articolo 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere proseguita davanti al giudice ordinario mediante riassunzione secondo modalità e termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- Quando la legge qualifica la gestione degli interporti come attività economico-commerciale svolta in regime di diritto privato e non attribuisce al Ministero un potere di assenso sul subentro tra gestori, la controversia relativa al rilascio di tale assenso non riguarda l’esercizio di un potere amministrativo.
- La domanda rivolta all’amministrazione per ottenere un atto richiesto da un giudice ordinario quale condizione per gli effetti di una misura protettiva attiene, in assenza di uno specifico potere amministrativo previsto dalla legge, all’ottemperanza dell’ordine giudiziale e ricade nella giurisdizione ordinaria.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 11 c.p.a.
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