Ordinanza n. 41/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 7/2026, resa tra le parti, pubblicata il 14 gennaio 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2301/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda di sospensione, in parte qua, del decreto assessoriale concernente la determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2025, con particolare riferimento alla clausola di salvaguardia dell'articolo 10 dello schema di contratto
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le parti appellanti, laboratori privati di analisi cliniche accreditati con il servizio sanitario regionale, hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia di rigetto della domanda di sospensione del decreto dell'Assessore regionale della Salute n. 845 del 1° agosto 2025 e dei relativi allegati. La censura cautelare riguardava soprattutto l'articolo 10 dello schema di contratto per l'annualità 2025, denominato clausola di salvaguardia, che subordinava la sottoscrizione del contratto alla rinuncia alle azioni e impugnazioni già proposte e ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti presupposti, inclusi quelli relativi ai tetti di spesa, alle tariffe e agli atti collegati o presupposti. Le appellanti hanno dedotto l'illegittimità della clausola e la necessità di tutela cautelare per evitare di dover scegliere tra la sospensione della remunerazione e dell'accreditamento e la sottoscrizione di una clausola lesiva del diritto di difesa.
La decisione
Il CGARS ha accolto parzialmente l'appello cautelare, riformando l'ordinanza del TAR e accogliendo l'istanza cautelare limitatamente all'articolo 10 dello schema di contratto allegato al decreto assessoriale. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché la clausola impone una rinuncia preventiva e successiva alla tutela giurisdizionale contro gli atti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e gli atti collegati o presupposti; tale contenuto appare incompatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla piena tutela giurisdizionale e, per tale tramite, con l'ordine pubblico negoziale. Il Collegio ha richiamato anche il precedente del CGARS n. 650/2025, che aveva affermato la nullità di una clausola analoga per contrarietà a norme imperative, tra cui l'articolo 1462 c.c., e per indeterminatezza dell'oggetto. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché, senza tutela cautelare, le strutture accreditate sarebbero state costrette a scegliere tra l'interruzione della remunerazione e la sospensione dell'accreditamento, da un lato, e la sottoscrizione della clausola, dall'altro. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a. L'Assessorato è stato condannato alle spese del giudizio cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Impone la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando viene accolta la domanda cautelare.
art. 1462 c.c.
È richiamato quale norma imperativa incompatibile con clausole che comportino una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Una clausola inserita in un contratto o schema contrattuale per strutture sanitarie accreditate, che imponga la rinuncia preventiva o successiva alle azioni e impugnazioni contro i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe o degli atti collegati e presupposti, presenta fumus di contrarietà al diritto costituzionale alla piena tutela giurisdizionale e all'ordine pubblico negoziale.
- La previsione della scelta tra la sottoscrizione di una clausola limitativa della tutela giurisdizionale e la perdita della remunerazione o la sospensione dell'accreditamento integra un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare della clausola.
- La tutela cautelare può essere accolta limitatamente alla clausola illegittima contenuta nello schema contrattuale, senza estendersi necessariamente agli ulteriori contenuti del decreto di determinazione della spesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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