Cassazione Penale, Sentenza n. 51191/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 216, comma 1, n. 2 L.F. (sottrazione/occultamento scritture contabili) commesso in qualità di liquidatore della "RA.CO.MED." Srl. L'impugnativa articolava sei motivi: 1) vizio procedurale per ritenuta tardività della richiesta di trattazione orale dell'appello (depositata il 22/08/2022 per udienza del 13/09/2022) e diniego della possibilità di rendere spontanee dichiarazioni; 2) insufficiente prova della responsabilità per sottrazione/occultamento delle scritture contabili, posto che il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza del fallimento; 3) e 4) vizio di qualificazione del fatto (avere ricondotto l'omessa consegna/tenuta delle scritture al reato previsto dall'art. 216 invece che ad altri reati fallimentari o all'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 16 n. 3 L.F.); 5) e 6) censura della determinazione della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per vizio di motivazione nella quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando che la richiesta di discussione orale depositata il 22/08/2022 era tempestiva poiché rispettava il termine dei quindici giorni liberi antecedenti l'udienza del 13/09/2022, nonostante parte del termine ricadesse nel periodo di sospensione feriale. La Corte ha affermato che il deposito effettuato nel periodo feriale non può essere interpretato come rinuncia da parte del difensore e che la decisione della Corte territoriale di considerarlo tardivo ha determinato una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio (il processo di secondo grado è stato definito in rito camerale senza la partecipazione e senza consentire all'imputato di rendere spontanee dichiarazioni). Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Sui restanti motivi la Corte non è entrata nel merito in quanto la nullità censurata assorbente impone il nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
La richiesta di trattazione orale dell'appello deve considerarsi tempestiva se depositata nel rispetto del termine dei quindici giorni liberi antecedenti l'udienza, anche se il deposito avviene durante il periodo di sospensione feriale; il deposito nel periodo feriale non va interpretato come rinuncia dell'avvocato.
art. 216, comma 1, n. 2, L.F.
Norma che punisce la sottrazione o occultamento di scritture contabili in occasione del fallimento; la pronuncia si è limitata a rilevare l'impugnazione relativa a questa qualificazione senza decidere nel merito a causa dell'annullamento per vizio procedurale.
art. 1 legge n. 742/1969
Stabilisce la sospensione feriale dei termini processuali; la Corte interpreta la norma alla luce della sua ratio (garanzia del diritto di difesa e periodo di riposo per gli avvocati) e ritiene che atti processuali compiuti nel periodo feriale non possano essere automaticamente considerati rinuncia.
art. 220 L.F.
Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione a diverse fattispecie di reato fallimentare, come possibile diversa qualsifica del fatto; la Cassazione non ha esaminato il merito della contestazione in ordine a tale norma per effetto dell'annullamento.
art. 217, comma 2, L.F.
Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione alla qualificazione dei fatti e alla necessità di adeguata valutazione probatoria; non è stato deciso nel merito a seguito del rinvio.
art. 16 n. 3, L.F.
Citato quale possibile diversa cornice qualificatoria (inadempimento dell'obbligo di conservazione/consegna delle scritture), prospettata dal ricorrente; la questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento ma la Cassazione non è entrata nel merito per effetto dell'annullamento procedurale.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; contestata in relazione alla motivazione e alla quantificazione della sanzione, ma non esaminata nel merito dalla Cassazione a causa dell'annullamento.
Massime di principio
- La presentazione, da parte del difensore, di atti processuali durante il periodo di sospensione feriale non deve automaticamente essere considerata rinuncia: se l'atto rispetta termini "a pena di decadenza" calcolati in giorni utili (es. quindici giorni liberi), la sua tempestività deve essere valutata considerando tali giorni e non può essere disancorata dalla sospensione feriale.
- Se il giudice di merito dichiara tardiva una richiesta di discussione orale presentata nei termini di legge (anche se depositata nel periodo feriale) e procede a definire il giudizio in rito camerale senza consentire la partecipazione/dichiarazioni dell'imputato, ciò può determinare una nullità rilevante per violazione del principio del contraddittorio, deducibile in Cassazione.
- Le questioni sostanziali (es. qualificazione del fatto tra diversi reati fallimentari, responsabilità per occultamento di scritture) possono richiedere un'istruttoria e una motivazione adeguata: se il processo è annullato per vizi procedurali assorbenti, tali profili saranno riesaminati nel nuovo giudizio.
- Per preservare i diritti dell'imputato è essenziale eccepire tempestivamente le nullità o le violazioni procedurali in sede di merito e nell'impugnazione, evitando la perdita della possibilità di far valere tali censure in sede di legittimità.
- La ratio della sospensione feriale (tutela del diritto di difesa e periodo di riposo degli avvocati) deve orientare l'interpretazione delle norme sui termini: il sistematico trattamento come "tardivo" di atti compiuti nel periodo feriale può ledere l'effettività della difesa.
- Quando la decisione di merito è annullata per vizio procedurale che incide sul contraddittorio, il giudice di rinvio dovrà riesaminare sia le questioni processuali che quelle sostanziali alla luce dell'effettiva partecipazione del difensore e dell'imputato.
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