Sentenza del 09/10/2020 n. 21811 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione del DPR n. 634/1972, artt. 48 e 49: l'avviso di rettifica del valore dell'immobile sarebbe carente di motivazione perché non avrebbe indicato elementi riconducibili alle caratteristiche e condizioni del bene, rendendo impossibile l'esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di rettifica contenesse l'enunciazione dei criteri astratti utilizzati (riferimento a trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie dei tre anni precedenti concernenti lo stesso immobile o immobili simili, nonché ai valori venali praticati per immobili similari all'epoca) e che ciò fosse sufficiente ai fini di motivazione dell'atto impositivo. Ha inoltre ribadito che, in sede contenziosa, grava sull'Amministrazione l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del valore accertato, mentre il contribuente può contestare la pretesa anche con criteri non utilizzati dall'Ufficio. La sentenza depositata dalla ricorrente è stata ritenuta irrilevante perché concerneva immobile diverso e non era stata riportata nel ricorso introduttivo nonostante fosse già passata in giudicato. Nessuna statuizione sulle spese in favore della ricorrente; è stata dichiarata la sussistenza dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei termini previsti dalla L. n. 228/2012.
Norme richiamate
DPR n. 634 del 1972
La motivazione dell'avviso di accertamento deve enunciare i criteri astratti adottati per la rettifica del valore; non è richiesta una descrizione analitica delle singole valutazioni purché siano indicate le linee guida e i riferimenti utilizzati.
DPR n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)
Prevede l'obbligo, in caso di ricorso per cassazione integralmente rigettato con notifica successiva al 30/1/2013, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso.
Giurisprudenza di riferimento
Cass., Sez. 5, n. 4632/2003; Cass., Sez. U, n. 3578/1989
Confermano che in materia tributaria non opera presunzione di legittimità dell'avviso e che grava sull'Amministrazione l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato; il contribuente può proporre prove e criteri diversi da quelli adottati dall'Ufficio.
Massime di principio
- Per l'avviso di rettifica del valore immobiliare è sufficiente che l'Ufficio indichi i criteri astratti e i riferimenti usati (es. trasferimenti comparabili, perizie, valori di mercato) per consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
- In sede contenziosa l'Amministrazione deve provare concretamente gli elementi di fatto che giustificano il valore accertato; il contribuente è libero di contrastare la pretesa anche con criteri o prove non utilizzati dall'Ufficio.
- Documenti o sentenze favorevoli riguardanti immobili diversi non sono rilevanti; se un atto decisivo (es. sentenza) esisteva prima dell'impugnazione, va espressamente richiamato e prodotto nell'atto introduttivo per poterne ottenere considerazione.
- Se il contribuente propone ricorso per cassazione e la notifica è successiva al 30/1/2013, in caso di rigetto integrale può sorgere l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della L. n. 228/2012.
- Per evitare il rigetto per carenza di prova o irrilevanza di documenti, il contribuente dovrebbe fin dall'impugnazione iniziale indicare e depositare tutte le decisioni e le prove ritenute determinanti.
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