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Risoluzione

Risoluzione n. 329 del 14/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la facoltà di risolvere consensualmente una donazione non si trasmette agli eredi del donatario. L’atto stipulato tra donante ed eredi del donatario va quindi trattato come autonomo trasferimento gratuito e sconta imposta sulle successioni e donazioni, oltre a ipotecaria e catastale proporzionali, non in misura fissa.

Risoluzione per mutuo consenso di una donazione e imposte indirette

Risoluzione per mutuo consenso di una donazione e trattamento fiscale

La risoluzione affronta il regime delle imposte indirette applicabile all’atto con cui si intende risolvere per mutuo consenso una precedente donazione avente ad oggetto immobili. Il documento esclude che tale operazione possa essere tassata con imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa quando la risoluzione sia stipulata tra l’originario donante e gli eredi del donatario.

Quesito posto nell’interpello

Il notaio istante chiede se, in relazione a un atto di risoluzione per mutuo consenso di un precedente negozio gratuito traslativo di diritti reali immobiliari, sia corretto applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Tesi prospettata dal contribuente

Il notaio sostiene che la risoluzione per mutuo dissenso non determina retrocessione delle prestazioni, ma si limita a rimuovere gli effetti del precedente atto. Da ciò deduce la natura dichiarativa dell’atto e la conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Valutazione dell’Agenzia: trasmissibilità della facoltà di risolvere la donazione

L’Agenzia precisa che l’atto riguarda una donazione stipulata il 14 giugno 1990, relativa al trasferimento di alcuni beni immobili, e che la risoluzione verrebbe conclusa tra l’originario donante e gli eredi del donatario.

Il punto centrale è stabilire se la facoltà di risolvere il contratto per mutuo consenso sia trasmissibile mortis causa agli eredi del donatario. Secondo l’Agenzia, tale facoltà non è trasmissibile, perché si estingue con la morte del donatario.

Motivazione giuridica

L’Agenzia osserva che la donazione ha già prodotto tutti i suoi effetti giuridici al momento dell’accettazione del donatario secondo le forme di legge. Pertanto:

  • il trasferimento mortis causa agli eredi riguarda la proprietà degli immobili già donati al de cuius;
  • non comprende la facoltà negoziale di risolvere consensualmente la donazione;
  • tale facoltà non costituisce un bene, un diritto o un rapporto giuridico patrimoniale trasferibile agli eredi;
  • la facoltà era esclusivamente del donatario, come espressione della sua autonomia contrattuale, e si è estinta con la sua morte.

Conseguenze fiscali dell’atto

Poiché gli eredi del donatario non possono validamente esercitare la facoltà di risolvere la donazione come se subentrassero nel rapporto originario, l’atto di risoluzione consensuale deve essere qualificato come autonomo negozio dispositivo.

In questa prospettiva, gli eredi del donatario trasferiscono a titolo gratuito al donante l’immobile già oggetto della precedente donazione.

Di conseguenza, l’atto è soggetto:

  • all’imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche;
  • alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Esclusione dell’imposizione fissa

La soluzione dell’Agenzia esclude l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto l’atto non viene considerato una mera risoluzione con effetti dichiarativi, ma un nuovo trasferimento gratuito di beni immobili.

Riferimenti normativi richiamati

Nel testo sono richiamati:

  • articolo 28, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131, per l’ipotesi di risoluzione con effetti rilevanti ai fini dell’imposta di registro;
  • articolo 2, comma 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l’imposta sulle successioni e donazioni;
  • articoli 1 e 10 del DLGS 31 ottobre 1990, n. 347, per le imposte ipotecaria e catastale;
  • articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, quale base formale della risposta all’interpello.

Conclusione

La risoluzione conclude che la facoltà di scioglimento consensuale della donazione non passa agli eredi del donatario. L’atto stipulato tra donante ed eredi va quindi trattato come trasferimento gratuito autonomo e tassato come tale, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

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