Risoluzione n. 325 del 12/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, ai fini della detrazione del 36% per ristrutturazioni edilizie, se la normativa edilizia locale non richiede alcun titolo abilitativo per l’intervento, non è necessario allegare la DIA alla comunicazione di inizio lavori. In tali casi il contribuente può, per eventuali controlli, produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti data di inizio lavori e natura agevolata degli interventi.
Detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie: sostituzione della DIA con autocertificazione in assenza di titolo abilitativo
Detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie e documentazione sostitutiva della DIA
La risoluzione affronta un quesito relativo agli adempimenti necessari per beneficiare della detrazione del 36% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il chiarimento riguarda in particolare la possibilità di sostituire la DIA con un’autocertificazione del contribuente quando la normativa edilizia locale non prevede tale titolo abilitativo per specifici interventi.
Quesito posto e caso concreto esaminato
La Direzione regionale chiede se, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, sia possibile non allegare la DIA nei casi in cui la disciplina edilizia locale escluda l’obbligo di presentazione per determinati lavori. Il caso concreto riguarda la normativa della Regione Umbria e, in particolare, la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004, che non prevede l’obbligo di DIA per interventi di manutenzione straordinaria consistenti essenzialmente nella realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.
Adempimenti ordinari per fruire della detrazione
In via generale, per accedere alla detrazione del 36% è necessario inviare, prima dell’avvio dei lavori, una apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara mediante raccomandata. Alla comunicazione deve essere allegata, tra l’altro, la copia della concessione, autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998.
Assenza di titolo abilitativo nella normativa locale
Dal contenuto della disposizione richiamata emerge che l’obbligo di allegare il titolo edilizio non opera quando la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, se l’intervento è legittimamente eseguibile senza DIA o altro titolo, non vi è l’obbligo di allegare un documento non richiesto dalla disciplina edilizia applicabile.
Controlli dell’Amministrazione finanziaria
La risoluzione precisa che l’Amministrazione può comunque svolgere controlli per verificare la spettanza dell’agevolazione. In particolare, può accertare la consistenza degli interventi per stabilire se rientrino tra quelli agevolabili. Per i lavori eseguiti su singole unità immobiliari, devono trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Possibilità di autocertificazione sostitutiva
In sede di controllo, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. La sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Nella dichiarazione il contribuente può:
- indicare la data di inizio dei lavori;
- attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale;
- dichiarare che tali interventi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente, nel caso specifico coincidente con la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004.
Conclusione operativa
La risoluzione ammette dunque che, nei casi in cui la normativa edilizia locale non richieda alcun titolo abilitativo, la DIA non debba essere sostituita materialmente da un’autocertificazione ai fini dell’accesso iniziale al beneficio, ma il contribuente possa utilizzare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per documentare, in sede di verifica, la natura agevolabile degli interventi e l’assenza di obblighi edilizi specifici.
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