Risoluzione n. 327 del 14/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi professionali corrisposti dal Comune ai propri avvocati dipendenti non sono imponibili IRAP in capo ai dipendenti, ma devono concorrere alla base imponibile IRAP del Comune quale datore di lavoro e pubblica amministrazione.
IRAP su compensi agli avvocati dipendenti dell’Avvocatura interna comunale
IRAP e compensi agli avvocati dipendenti dell’Avvocatura interna comunale
La risoluzione esamina il trattamento ai fini IRAP dei compensi professionali corrisposti da un Comune ai propri avvocati dipendenti per il patrocinio di cause definite con sentenza favorevole. Il documento chiarisce il rapporto tra tali somme, la disciplina contrattuale del personale dell’Avvocatura interna e la determinazione della base imponibile IRAP dell’ente.
Quesito posto dal Comune
Il Comune rappresenta di corrispondere ai dipendenti con qualifica di avvocato, assegnati all’Ufficio Legale, compensi professionali maturati in relazione a cause vinte. Tali compensi sono previsti dall’art. 37 del CCNL 23 dicembre 1999 dell’Area Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali, che demanda agli enti provvisti di Avvocatura la disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente secondo i principi del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
Il Comune segnala inoltre che tali somme sono sempre state incluse nella base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, che considera le somme destinate ai compensi professionali dell’Avvocatura interna comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, il Comune chiede se in tale nozione rientrino anche i contributi previdenziali e l’IRAP.
Posizione richiamata dalla Corte dei Conti
La Corte dei Conti, con deliberazione n. 34/2007, viene richiamata per aver evidenziato che il presupposto impositivo IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. La mancata indicazione dei lavoratori dipendenti tra i soggetti passivi all’art. 3 viene letta dalla Corte come indice di non applicabilità dell’IRAP all’Avvocatura interna degli enti.
La deliberazione richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, affermando che l’attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione non integra il presupposto impositivo IRAP.
Soluzione interpretativa prospettata dal Comune
Il Comune ritiene che i compensi corrisposti ai propri avvocati dipendenti non debbano essere inclusi nella base imponibile IRAP, perché qualificabili come “compensi professionali”. Sostiene inoltre che i dipendenti percettori di tali somme siano privi di soggettività passiva IRAP, in quanto l’attività svolta non presenta elementi di organizzazione, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione.
Il Comune evidenzia infine che un comportamento difforme rispetto all’orientamento della Corte dei Conti potrebbe esporre l’ente a responsabilità per danno erariale.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la questione riguarda i compensi erogati dal Comune agli avvocati dipendenti ai sensi dell’art. 37 del CCNL 23 dicembre 1999, somme provenienti dalle condanne della parte soccombente nelle cause vinte dal Comune.
Pur richiamando la deliberazione n. 34/2007 della Corte dei Conti, l’Agenzia rileva che tale atto, letto sistematicamente, non conduce alla conclusione dell’inapplicabilità dell’IRAP al caso esaminato. La Corte dei Conti, infatti, ha escluso che nella nozione di “oneri riflessi” dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005 rientri l’IRAP, ma ha anche affermato che la disposizione non ha ampliato il novero dei soggetti passivi del tributo.
Natura delle somme erogate agli avvocati dipendenti
Secondo l’Agenzia, i compensi in questione non costituiscono compensi professionali in senso proprio, bensì elementi della retribuzione percepiti dagli avvocati in forza di un rapporto di lavoro dipendente. In tale prospettiva, per i dipendenti non si realizza il presupposto di applicazione dell’IRAP, poiché l’art. 2 e l’art. 3 del d.lgs. n. 446/1997 escludono i lavoratori dipendenti tra i soggetti passivi dell’imposta.
Soggetto passivo e base imponibile IRAP
L’Agenzia precisa però che il presupposto impositivo si realizza nei confronti del Comune, che è pubblica amministrazione espressamente ricompresa tra i soggetti passivi dell’IRAP dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. n. 446/1997.
Ne consegue che i compensi corrisposti agli avvocati dipendenti devono concorrere alla determinazione della base imponibile dell’ente ai sensi dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 446/1997, disposizione che impone alle amministrazioni pubbliche di considerare anche le retribuzioni erogate al personale dipendente ai fini della base imponibile IRAP.
Conclusione
La risposta finale conferma che:
- gli avvocati dipendenti non sono soggetti passivi IRAP per tali somme, perché il compenso si colloca nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato;
- il Comune, in quanto pubblica amministrazione soggetto passivo IRAP, deve invece includere tali compensi nella propria base imponibile ai sensi dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 446/1997.
La nota è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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