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Risoluzione

Risoluzione n. 335 del 16/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia distingue tra merci restituibili e beni/servizi consumati. Per le merci acquistate e poi restituite si applica la procedura di reso fuori campo IVA, con DDT, rimborso e registrazioni entro 30 giorni e nello stesso punto vendita. Per i cibi consumati sul posto, non restituibili, il rimborso costituisce corrispettivo/riaddebito imponibile IVA ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 633/1972.

Resi di merci e consumazioni di cibi nell’attività di consulenza

Resi di merci e consumazioni di cibi per lo svolgimento dell’attività di consulenza

La risoluzione affronta il trattamento IVA delle operazioni poste in essere da una società capogruppo e dalle società partecipate nell’ambito di un servizio di consulenza finalizzato alla prevenzione e al controllo delle differenze inventariali. Il chiarimento centrale riguarda la qualificazione dei "passaggi" dei beni acquistati durante gli acquisti programmati e il diverso trattamento delle consumazioni di cibi effettuate nel corso delle attività di controllo.

Contesto e attività svolta

La società istante opera tramite tre società partecipate territoriali, incaricate di svolgere servizi di consulenza e assistenza per la prevenzione, riduzione e controllo delle differenze inventariali presso grandi magazzini, supermercati e catene di negozi.

Il servizio denominato ACQUISTI PROGRAMMATI si svolge mediante gruppi di 3-4 dipendenti delle società partecipate che, come normali clienti, effettuano acquisti casuali di merce nei punti vendita della società committente, allo scopo di verificare eventuali anomalie negli incassi e nel rilascio degli scontrini fiscali. Gli operatori segnalano poi i fatti che possono far sospettare sottrazioni di denaro o di merce.

Le merci acquistate vengono successivamente restituite alla committente tramite la capogruppo, che agisce in nome e per conto proprio. Di regola il tutto avviene entro lo stesso mese del servizio, con allegazione delle schede di lavoro e degli scontrini fiscali. La committente rimborsa gli importi alla capogruppo, che a sua volta rimborsa le somme alle partecipate che hanno anticipato i costi.

Quesito posto all’Agenzia

L’istante chiede se il passaggio della merce dalle società operative alla capogruppo e successivamente alla committente debba essere documentato con nota di debito per ciascun passaggio, senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, oppure se, trattandosi di operazione fittizia, il movimento debba essere considerato fuori campo IVA come non cessione ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 633/1972.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo la società istante, gli acquisti sarebbero meri atti simulati, privi di effettivo trasferimento di proprietà. Di conseguenza, i movimenti dei beni dovrebbero essere considerati fuori campo IVA; al più, potrebbero essere emessi un DDT o una nota di debito per giustificare la restituzione della merce, comunque senza IVA.

Valutazione dell’Agenzia: distinzione tra beni restituibili e beni consumati

L’Agenzia ritiene necessario distinguere tra:

  • beni che possono essere giuridicamente e fisicamente trasferiti;
  • beni e servizi che restano nella sfera del soggetto che presta l’attività di consulenza, perché consumati, indipendentemente dal rimborso pattuito.

Merci acquistate e poi restituite

Per il primo gruppo, relativo alle merci acquistate nei punti vendita e poi restituite, l’Agenzia richiama la propria precedente prassi in materia di reso con rimborso integrale del prezzo, richiamando in particolare le risoluzioni n. 154/E/2001, 219/E/2003, 45/E/2005 e 86/E/2007.

Viene affermato che, quando il rimborso è totale, si realizza un esercizio del diritto di recesso con risoluzione retroattiva del contratto di vendita e quindi venir meno, ex tunc, dell’operazione imponibile.

Nel caso esaminato, gli acquisti effettuati dalle società incaricate sono sin dall’origine soggetti alla previsione contrattuale della loro restituzione; l’operazione concreta è considerata una simulazione della compravendita, funzionale a verificare anomalie negli incassi e negli scontrini. Per questo motivo l’Agenzia condivide la soluzione che considera tali movimenti fuori campo IVA, purché siano rispettate precise condizioni documentali e sostanziali.

Condizioni per il reso delle merci

La procedura di reso può essere adottata solo se:

  • la merce viaggia accompagnata da documento di trasporto ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472;
  • nel DDT sia indicata la causale "non traslativa" del trasporto;
  • nel DDT siano riportati gli estremi del contratto da cui derivano le movimentazioni;
  • il reso avvenga entro 30 giorni dall’acquisto originario;
  • la restituzione avvenga nello stesso punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto.

L’Agenzia precisa che la restituzione in un punto vendita diverso o presso la sede legale della committente può ostacolare il controllo fiscale e impedisce l’adozione della procedura di reso.

Adempimenti della società committente nel reso

In conformità con la procedura di reso già delineata nella prassi, la società committente, al momento del ritiro del bene e dello scontrino fiscale, deve:

  • emettere uno scontrino fiscale con la causale "rimborso per restituzione vendita";
  • indicare sullo scontrino il numero identificativo della pratica di reso;
  • rimborsare il prezzo pagato con sottoscrizione, da parte della capogruppo, di una ricevuta;
  • riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino, con scrittura che riporti la causale e il numero della pratica di reso;
  • rettificare le operazioni originarie mediante le opportune registrazioni contabili.

Sono inoltre richiesti appositi documenti e scritture contabili per attestare le movimentazioni finanziarie.

Rimborsi tra capogruppo e società partecipate

L’Agenzia considera anch’essi fuori campo IVA i rimborsi delle somme dalla capogruppo alle società territoriali partecipate per le anticipazioni effettuate per l’“acquisto” di beni nei punti vendita della committente. La valutazione deve tenere conto dell’insieme degli elementi qualificanti il rapporto contrattuale e, in particolare, dell’effettiva volontà delle parti.

Cibi consumati sul posto e servizi connessi

Per i beni deperibili, cioè il cibo da consumare sul posto, e per i servizi connessi, l’Agenzia esclude l’applicabilità della procedura di reso, poiché le circostanze oggettive ne impediscono la restituzione.

Sebbene civilisticamente l’operazione possa essere collocata fuori dallo schema della vendita con trasferimento di proprietà, fiscalmente le esigenze di certezza impediscono di considerarla come semplice reso. Ne consegue che il venditore/committente non può recuperare l’IVA sulla vendita mediante rettifica dei corrispettivi incassati.

Trattamento del riaddebito delle spese per i cibi consumati

Il costo dei cibi consumati sul posto, riaddebitato dalla società istante, è qualificato come un ristoro di spese relativo a un servizio effettivamente consumato. Tali costi, essendo inerenti all’esecuzione del servizio di consulenza soggetto a IVA, concorrono alla formazione della base imponibile ai sensi dell’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972.

La stessa conclusione vale in modo speculare per il rimborso delle medesime spese dalla capogruppo alla partecipata che le ha sostenute.

Conclusione

La risoluzione conferma quindi un doppio regime:

  • fuori campo IVA per il movimento delle merci restituite, se trattasi di reso effettivo e documentato secondo le condizioni indicate;
  • imponibile IVA per i costi relativi ai cibi consumati sul posto e ai relativi servizi, perché non restituibili e inerenti alla prestazione di consulenza.

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