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Risoluzione

Risoluzione n. 330 del 14/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che gli studi di settore non si applicano solo alle cooperative che operano esclusivamente a favore di soci, associati o utenti; per le cooperative a mutualità prevalente, invece, gli studi restano applicabili ma gli uffici devono valutare caso per caso le peculiarità mutualistiche e le condizioni locali nel contraddittorio.

Inapplicabilità degli studi di settore alle società cooperative esclusivamente mutualistiche

Inapplicabilità degli studi di settore alle società cooperative

La risoluzione n. 330/E del 14 novembre 2007 interviene per chiarire l’ambito di applicazione degli studi di settore nei confronti delle società cooperative. Il documento prende le mosse da un quesito della Direzione Regionale, sollecitato anche da una richiesta dell’Unione Nazionale Cooperative Italiane, relativo ai criteri da adottare in sede di contraddittorio quando una cooperativa non risulti congrua agli studi di settore.

Quesito e problema interpretativo

Il dubbio riguarda il modo in cui gli uffici dell’Agenzia delle Entrate debbano considerare, in caso di mancata congruità, le peculiarità tipiche delle imprese cooperative. Viene evidenziato che tali soggetti operano in contesti di mercato condizionati dal perseguimento di fini mutualistici, con possibili effetti anche rilevanti sui ricavi conseguiti.

Normativa richiamata e cause di esclusione

La risoluzione richiama l’articolo 2 del decreto del 30 marzo 1999, che individua le categorie di contribuenti per le quali gli studi di settore non si applicano. In particolare, il decreto prevede che gli studi di settore non si applichino:

  • alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
  • alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Chiarimenti della circolare n. 110/E del 21 maggio 1999

La risoluzione si fonda anche sul punto 6.5 della circolare del Ministero delle Finanze n. 110/E del 21 maggio 1999. Secondo tale chiarimento, le cause di inapplicabilità riguardano le cooperative di imprese e quelle di utenti che:

  • non operano per conto terzi;
  • non seguono le ordinarie regole di mercato;
  • svolgono attività esclusivamente a favore dei soci, associati o utenti.

La circolare precisa inoltre che, se l’attività non è svolta in via esclusiva, in sede di contraddittorio gli uffici devono comunque considerare che le cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici, con possibile incidenza sui ricavi. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, il caso delle cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i soci per ridurne le spese.

Cooperative escluse e cooperative a mutualità prevalente

Dalla ricostruzione fornita emerge che sono escluse dagli studi di settore soltanto le cooperative che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore di soci, associati o utenti. Per contro, gli studi di settore trovano applicazione alle società cooperative a c.d. mutualità prevalente, cioè a quelle che svolgono la propria attività a favore di soci o associati e utenti, ma non in via esclusiva.

Valutazione dei requisiti mutualistici

Per le cooperative a mutualità prevalente, gli uffici devono verificare la sussistenza dei requisiti di mutualità ai fini dell’applicazione degli studi di settore. A tal fine, la risoluzione richiama l’articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, che presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando lo statuto prevede:

  • divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
  • divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
  • devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Effetti sul contraddittorio e sui ricavi

Una volta verificata la presenza dei requisiti mutualistici, nell’applicazione degli studi di settore alle cooperative a mutualità prevalente occorre tener conto delle particolari situazioni di mercato determinate dal perseguimento di fini mutualistici, che possono incidere anche in modo rilevante sui ricavi.

La risoluzione afferma che la circolare del 1999 già contiene l’indicazione agli uffici locali di adeguare, in sede di contraddittorio, gli elementi di riferimento per la determinazione dei ricavi alla specifica attività svolta dalla cooperativa.

Valutazione caso per caso da parte degli uffici

L’Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che:

  • le particolari situazioni locali;
  • la tipologia di attività;
  • la determinazione del requisito della mutualità;

debbano essere valutate di volta in volta dagli uffici competenti in cui ha sede la società cooperativa.

Viene esclusa, invece, l’adozione di criteri rigidi e univoci da utilizzare in contraddittorio, perché essi potrebbero impedire il reale adeguamento dei ricavi alle concrete condizioni di mercato in cui la cooperativa opera.

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