Cassazione Civile, Ordinanza n. 27731/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013, con cui l’Ufficio ha ricostruito induttivamente il reddito dell’impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, valorizzando l’inattendibilità della contabilità, specie quanto alle rimanenze, e un indice di redditività minima del settore edile pari al 15%. La contribuente ha impugnato l’atto e, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancata impugnazione integrale della sentenza di primo grado, con asserito giudicato sui capi non investiti; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento, perché la redditività minima del 15% sarebbe stata indicata in modo apodittico e senza supporto; 3) violazione delle regole sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova, per avere la CTR posto a carico della contribuente la prova contraria; 4) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, in particolare con riferimento all’IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, mentre ha dichiarato inammissibile il secondo perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito delle presunzioni e della motivazione dell’atto impositivo. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato la questione della mancata attivazione del contraddittorio preventivo in relazione all’IVA, questione ritualmente riproposta in appello. In applicazione del principio delle Sezioni Unite sul contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche "a tavolino" per i tributi armonizzati, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento induttivo del reddito d’impresa quando la contabilità è complessivamente inattendibile e possono essere utilizzate presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
art. 7, primo comma, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla contribuente in tema di motivazione dell’atto impositivo; la censura è stata però ritenuta non decisiva perché diretta a contestare il merito della valutazione presuntiva
art. 42, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento, richiamata per contestare la sufficienza dell’atto
artt. 54 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati per l’accertamento IVA e per il tema dell’utilizzo di elementi presuntivi e dell’onere probatorio
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che, una volta ritenute gravi, precise e concordanti le presunzioni dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere della prova contraria
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione alla prova presuntiva e alla sua idoneità a sorreggere l’accertamento
artt. 2727 e ss. c.c.
fondano l’uso delle presunzioni semplici nell’accertamento tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo dedotto per nullità della sentenza per omessa pronuncia
artt. 36 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati per sostenere l’inammissibilità dell’appello, ma la censura è stata respinta
artt. 324 e 329, secondo comma, c.p.c.
invocati per sostenere il giudicato interno sui capi non impugnati
art. 112 c.p.c.
la sua violazione è stata ravvisata per omessa pronuncia sulla questione del contraddittorio endoprocedimentale
Cass., S.U., n. 24823 del 09/12/2015
richiamata per affermare che nelle verifiche a tavolino, per i tributi armonizzati, sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta invalidità dell’atto se il contribuente allega specifiche ragioni difensive e supera la prova di resistenza
Massime di principio
- Nell’accertamento tributario fondato su contabilità inattendibile, l’Ufficio può utilizzare presunzioni semplici anche non assistite da prova certa, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Una volta che il giudice di merito ritenga adeguatamente dimostrata, anche per presunzioni, la pretesa fiscale dell’Ufficio, l’onere della prova contraria si sposta sul contribuente.
- La contestazione in cassazione della valutazione delle presunzioni compiuta dal giudice di merito è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Nelle verifiche fiscali cd. a tavolino, per i tributi armonizzati sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione può determinare invalidità dell’atto se il contribuente allega concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e la censura non è meramente pretestuosa.
- L’omessa pronuncia del giudice di merito su una questione ritualmente dedotta e riproposta integra nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
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